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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37989/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per furto aggravato (undici bottiglie di vino pregiato sottratte in concorso con i genitori): 1) contesta la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (esposizione alla pubblica fede), sostenendo che la presenza di un sistema di videosorveglianza escluda l'affidamento alla pubblica fede; 2) contesta l'applicazione della recidiva reiterata e l'aumento di pena, lamentando l'assenza di adeguata valutazione circa la pericolosità della sua condotta e la motivazione sulla recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'aggravante ex art. 625 n.7 c.p., confermando che la sola videosorveglianza non esclude l'esposizione alla pubblica fede salvo che la vigilanza sia effettivamente continua e idonea a impedire immediatamente la sottrazione. Ha ritenuto altresì infondata la doglianza sulla recidiva reiterata, ritenendo adempiuto l'onere motivazionale (anche implicitamente) dai giudici di merito alla luce dei precedenti condanne per furto aggravato. Ha quindi respinto il ricorso, confermando il trattamento sanzionatorio, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Norma sulla concorso di persone nel reato; richiamata quale fondamento per la imputazione in concorso.

  • Codice penale, art. 624

    Furto: norma che definisce il reato di cui è stato ritenuto responsabile l'imputata.

  • Codice penale, art. 625 n.7

    Aggravante per il furto commesso su cosa esposta alla pubblica fede; la Corte interpreta che l'esistenza di un sistema di videosorveglianza non esclude automaticamente tale aggravante, salvo che la sorveglianza sia continuativa e idonea a impedire immediatamente la sottrazione.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5 n. 1068 del 12/10/2021; Sez. 5 n. 36844 del 25/09/2020; Sez. 2 n. 2742 del 26/11/2015 e altre)

    Sez. 5 n. 1068 del 12/10/2021; Sez. 5 n. 36844 del 25/09/2020; Sez. 2 n. 2742 del 26/11/2015; Sez. 5 n. 45172 del 15/05/2015

    Costante orientamento secondo cui la videosorveglianza è un ausilio a posteriori per l'individuazione degli autori e non sostituisce la necessità di una custodia diretta e continua; pertanto non esclude di regola l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.

  • Sezioni Unite, sent. n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò) e giurisprudenza successiva sulla recidiva

    Sez. U. n. 5859 del 27/10/2011

    Principio secondo cui l'applicazione della recidiva richiede una specifica motivazione del giudice; tale onere può essere assolto anche implicitamente mediante adeguata rappresentazione dei precedenti e della persistenza della inclinazione criminosa.

Massime di principio

  • La presenza di telecamere o di un sistema di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede: va valutato se la sorveglianza sia effettivamente continua e idonea a impedire l'immediata sottrazione del bene.
  • L'aggravante ex art. 625 n.7 c.p. si fonda sull'affidamento del bene alla 'pubblica fede' e non sull'assenza totale di cautele: misure anti-taccheggio inadeguate non eliminano l'affidamento e quindi non impediscono l'applicazione dell'aggravante.
  • Per dichiarare la recidiva reiterata il giudice deve motivare la scelta (anche implicitamente) mostrando la rilevanza penale e la pericolosità derivante dai precedenti, considerando natura dei reati, omogeneità, intervallo temporale e altro elementi individualizzanti.
  • In cassazione il ricorso va ben circostanziato: questioni di fatto pacificamente valutate dai giudici di merito (es. utilizzabilità delle immagini, riconoscimenti oculari) sono difficilmente riformabili se supportate da motivazione logica e coerente.
  • La soccombenza in cassazione può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e, in caso di condanna penale confermata, anche al versamento di somme alla Cassa delle Ammende.

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