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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10257/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia riguardava il rilascio di un fondo. Il ricorrente sosteneva di aver acquistato la proprietà del bene con atto del 13 maggio 2000 e chiedeva la restituzione del fondo assumendo, in sostanza, che l’occupazione del convenuto derivasse da un comodato precario e fosse quindi priva di titolo. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda attorea e accolto la riconvenzionale del convenuto, che aveva chiesto l’accertamento dell’usucapione per possesso ultraventennale. La Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che l’attore avesse proposto un’azione personale fondata sul dedotto comodato, non provato; aveva inoltre reputato inammissibile, perché proposta solo in appello, la domanda di usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: 1) violazione dell’art. 1159 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto nuova e inammissibile la domanda di usucapione abbreviata, nonostante essa fosse stata già dedotta nel primo grado con memoria di replica e poi riproposta in appello; 2) violazione degli artt. 1165, 2944 e 2967 c.c. per non avere valorizzato un asserito riconoscimento del dante causa del convenuto quale proprietario, tale da interrompere la prescrizione acquisitiva, nonché la dedotta violenza/clandestinità del possesso; 3) violazione dell’art. 1159 c.c. e degli artt. 100 e 112 c.p.c. perché, se il convenuto poteva far valere la proprietà, analoga facoltà doveva essere riconosciuta all’attore, la cui domanda di usucapione abbreviata serviva a far valere il diritto di proprietà già dedotto; 4) violazione del rito applicabile (art. 447-bis, art. 426 c.p.c. e d.lgs. n. 150/2011) per avere la Corte deciso con rito del lavoro anziché ordinario, trattandosi di terreno agricolo; 5) nullità della sentenza per una pluralità di violazioni processuali e per asseriti vizi istruttori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, nei limiti della motivazione, perché la domanda di usucapione abbreviata non era domanda nuova: a fronte dell’immutato petitum di rilascio del fondo, la diversa causa petendi fondata sul titolo trascritto e sul diritto di proprietà già allegato non introduceva un tema nuovo di indagine e decisione. È stato quindi cassato il capo della sentenza che aveva dichiarato inammissibile tale domanda. È stato rigettato il quarto motivo, perché l’eventuale errore sul rito non rileva se non ha arrecato un concreto pregiudizio al regime delle prove o al diritto di difesa. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, perché riesamini le risultanze istruttorie alla luce della diversa causa petendi costituita dal diritto di proprietà dell’attore, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1159 c.c.

    L’usucapione abbreviata, se fondata sul titolo trascritto e sul diritto di proprietà già allegato, può costituire un modo di far valere il medesimo diritto senza integrare domanda nuova quando il petitum resta invariato.

  • art. 1165 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle regole sull’usucapione e alla rilevanza degli atti interruttivi o incompatibili con il possesso utile.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sull’interruzione della prescrizione per riconoscimento del diritto altrui.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di onere probatorio relativo ai fatti impeditivi o interruttivi dell’usucapione.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l’interesse e la legittimazione a proporre la domanda di usucapione abbreviata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per affermare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la necessità di esaminare la domanda proposta.

  • art. 447-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione al rito applicato dalla Corte territoriale.

  • art. 426 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina del mutamento del rito.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011

    Richiamato dal ricorrente per contestare il rito seguito nel giudizio di merito.

  • art. 5 d.lgs. n. 150 del 2011

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’applicabilità del rito ordinario in ragione della natura del bene.

Massime di principio

  • La domanda è nuova in appello solo se i nuovi fatti costitutivi modificano il petitum sostanziale o introducono una pretesa diversa; se resta invariato il petitum e cambia soltanto la diversa prospettazione della causa petendi, la domanda è ammissibile.
  • Nel giudizio promosso per il rilascio di un immobile, l’attore può in appello fondare la pretesa anche sul proprio diritto di proprietà già dedotto in primo grado, senza introdurre una domanda nuova, quando l’oggetto sostanziale della lite resti il medesimo.
  • L’errore sul rito non determina nullità rilevante se non ha prodotto un concreto pregiudizio al regime delle prove o all’esercizio del diritto di difesa.
  • Quando il giudice di merito abbia escluso l’ammissibilità di una domanda ritenendola nuova, la cassazione può intervenire se la domanda era in realtà una diversa qualificazione giuridica di fatti già allegati e compatibile con l’originario oggetto della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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