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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15317/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condomini)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato l'annullamento di una deliberazione assembleare del condominio, nella parte in cui aveva esonerato le sue unità immobiliari dal pagamento di alcune spese condominiali inserite nel consuntivo 2013 e nel preventivo 2014. Sosteneva che i giudici di merito avessero erroneamente attribuito efficacia di giudicato esterno a precedenti decisioni tra le stesse parti, senza che in quei giudizi fosse stato accertato il corretto criterio di ripartizione delle spese, la natura del regolamento condominiale o l'effettiva applicabilità dell'art. 1123, comma 3, c.c. Deduceva inoltre omesso esame di documenti e fatti decisivi, mancata ammissione di prove e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che non fosse stato considerato che le sue unità non avrebbero potuto usufruire dei beni e servizi comuni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sul preteso omesso esame di fatti e documenti fossero precluse dalla doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., che i motivi fossero privi della necessaria specificità ex art. 366 c.p.c. per mancata puntuale indicazione delle prove e dei fatti storici, e soprattutto che non fosse stata censurata in modo adeguato la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sull'efficacia del giudicato formatosi in precedenti giudizi tra le stesse parti circa l'obbligo del condomino di contribuire alle spese comuni. La Corte ha ribadito che, nel giudizio di impugnazione di delibera condominiale, l'accertamento dell'appartenenza di un'unità al condominio può avere efficacia limitata al rapporto dedotto e che il giudicato tra le stesse parti impedisce di rimettere in discussione questioni già definitivamente decise, salvo sopravvenienze. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    disciplina l'impugnazione della deliberazione assembleare condominiale; nel caso la delibera esonerativa è stata annullata perché contrastante con l'obbligo di contribuzione.

  • art. 1123 c.c.

    regola il criterio legale di riparto delle spese condominiali; la sua deroga richiede una convenzione unanime, non una deliberazione assembleare.

  • art. 1118 c.c.

    il partecipante non può sottrarsi all'obbligo di contribuzione alle spese comuni neppure rinunciando al diritto sui beni comuni o modificando la destinazione della propria unità.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato fa stato tra le parti e impedisce il riesame delle questioni già definite, salvo mutamenti sopravvenuti del fatto o del diritto.

  • art. 34 c.p.c.

    l'accertamento incidentale su questioni pregiudiziali non produce giudicato se non vi sia espressa domanda di parte.

  • art. 1130 n. 3 c.c.

    richiamato per ricordare che l'azione verso il condominio si svolge ordinariamente nei confronti dell'amministratore.

  • art. 1131 c.c.

    richiamato per indicare la rappresentanza processuale del condominio da parte dell'amministratore.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    preclude in cassazione la censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto (doppia conforme).

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso deve essere specifico e riferito alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone la puntuale indicazione di documenti, prove e fatti storici su cui si fondano i motivi di ricorso.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto o inammissibilità, il presupposto per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura relativa all'erronea individuazione o portata del giudicato esterno deve indicare in modo specifico quale statuizione della decisione impugnata contrasti con la pregressa res iudicata, desumendo il contenuto del giudicato anche dalla motivazione delle precedenti sentenze.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Quando una sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, il ricorrente non può dolersi in cassazione dell'omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
  • Nel giudizio di impugnazione di una delibera condominiale, l'accertamento incidentale sulla appartenenza di una porzione immobiliare al condominio o sulla contitolarità delle parti comuni non produce giudicato esterno sulla titolarità dei diritti reali, salvo domanda espressa ex art. 34 c.p.c.
  • L'obbligo del condomino di contribuire alle spese per le parti comuni e i servizi comuni trae fondamento nella comproprietà o utilità comune del bene e non può essere escluso unilateralmente dal singolo, né derogato dall'assemblea in assenza di unanime convenzione tra tutti i partecipanti.
  • Il giudicato formatosi tra le stesse parti su un rapporto di durata conserva efficacia per il tempo successivo finché non intervengano sopravvenienze di fatto o di diritto idonee a mutare il rapporto stesso.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioniGiudicato
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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