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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9459/2020 del 22/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatrice)

La controversia

La controversia originava dalle domande di due società che avevano sottoscritto il 27 giugno 2001 un contratto denominato di affitto di reparto con la società locatrice. Le conduttrici sostenevano che esso dissimulasse una sublocazione, che fosse cessato per recesso e, comunque, che dovesse essere risolto per grave inadempimento della locatrice; chiedevano di essere esentate, in tutto o in parte, dal pagamento dei canoni e degli oneri accessori. La banca, chiamata in causa dalla locatrice in relazione alla fideiussione del 24 gennaio 2003 prestata a garanzia dei canoni, aderiva alla prospettazione delle conduttrici ed eccepiva l’infondatezza dell’escussione per mancato rilascio del relativo documento; sosteneva inoltre che il contratto del 2001 fosse una locazione commerciale e non un affitto d’azienda. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 2501/2011, aveva rigettato le domande delle conduttrici e dichiarato la litispendenza sulla domanda della locatrice verso la banca relativa alla fideiussione. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2567/2015 depositata il 5 giugno 2015, aveva rigettato sia l’appello principale sia quello incidentale. La banca ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: (1) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., lamentando omessa pronuncia e motivazione sulla mancata conclusione della fideiussione e sostenendo che la litispendenza non impedisse di decidere la sua autonoma domanda di accertamento dell’inesistenza del contratto; (2) in via subordinata, violazione degli artt. 1333 e 2697 c.c. e vizi processuali, assumendo che la sentenza avesse implicitamente respinto la domanda di accertamento della mancata stipulazione della fideiussione; (3) violazione delle norme sull’affitto d’azienda e sulla locazione, contestando la qualificazione del contratto del 27 giugno 2001 come affitto d’azienda e sostenendo che fosse locazione commerciale; (4) violazione della disciplina della locazione commerciale e dei principi di correttezza, adempimento e autonomia contrattuale, sostenendo che il contratto riguardasse il solo godimento del piano immobiliare, che l’azienda fosse stata organizzata successivamente dalla conduttrice e che sussistessero gravi motivi per recedere e non pagare i canoni.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la dichiarazione di litispendenza pronunciata dal Tribunale, non impugnata in appello, comprendeva anche la questione della validità e vigenza della fideiussione, poiché la domanda della locatrice e la richiesta riconvenzionale di condanna della banca presupponevano l’esistenza del contratto di garanzia. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte d’appello non aveva pronunciato un rigetto implicito sulla mancata stipulazione, ma aveva ritenuto estraneo al giudizio d’appello il merito della pretesa, precluso dalla statuizione sulla litispendenza non impugnata. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, congiuntamente esaminati: la banca non aveva trascritto il contratto e le clausole rilevanti né indicato specificamente i criteri ermeneutici violati; le censure miravano inoltre a ottenere una nuova valutazione del merito e del materiale istruttorio, già esaminato in appello. L’inammissibilità del quarto motivo è derivata da quella del terzo, perché l’applicabilità della disciplina della locazione commerciale dipendeva dalla diversa qualificazione contrattuale proposta dalla banca. Il ricorso è quindi stato respinto quanto al primo motivo e dichiarato inammissibile per i restanti. La banca è stata condannata a pagare alla controricorrente € 5.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge; è stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il primo motivo è infondato, in quanto la pronuncia sulla litispendenza del Tribunale di Latina (non impugnata in appello) ha riguardato anche la questione relativa alla validità e vigenza della fideiussione rilasciata dalla BNL il 24.1.03, non solo perchè tale domanda era stata specificamente proposta da Tail srl con l’atto di costituzione in giudizio e di chiamata in causa della BNL (cfr. p. 16 del controricorso), ma anche perchè la richiesta di condanna in via riconvenzionale della BNL, si basava appunto sul contratto di fideiussione, essendo possibile solo a condizione che fosse riconosciuta l’esistenza di detto contratto.

    La Corte ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia: la statuizione di primo grado sulla litispendenza, rimasta non impugnata, comprendeva la questione sulla validità e vigenza della fideiussione, sicché il merito non poteva essere esaminato in appello.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il secondo motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi, in quanto l’apparente e ipotizzata pronuncia di rigetto implicito (della censura relativa all’accertamento della mancata stipulazione del contratto di fideiussione) in effetti, non vi è stata, avendo, invece, la Corte d’Appello osservato che il merito di tale pretesa è estraneo al giudizio di appello stante la dichiarata litispendenza da parte del giudice di primo grado che non ha formato oggetto d’impugnazione e che preclude ogni valutazione circa la legittimità o meno dell’escussione della fideiussione.

    La Corte esclude il vizio di omessa motivazione quando la decisione d’appello non ha implicitamente respinto la domanda nel merito, ma ha chiarito che la relativa questione era estranea al giudizio per effetto di una statuizione processuale non impugnata.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Nel caso di specie, la banca ricorrente ha omesso di trascrivere il contratto e le specifiche clausole (artt. 3, 6, 8, 9, 11, 13, 15), nè ha specificato i canoni di ermeneutica contrattuale violati ma si è limitata a prospettare una violazione delle norme di cui alla rubrica senza evidenziare in modo specifico i profili della lamentata violazione; inoltre, la censura mira a ribaltare le valutazioni del giudice a quo in riferimento ai fatti e alle circostanze poste a fondamento della domanda incidentale e si sostanzia, perciò, in una inammissibile censura di merito.

    I motivi di ricorso per cassazione che contestano l’interpretazione o qualificazione del contratto devono individuare specificamente il vizio denunciato; non possono risolversi nella richiesta di rivalutare fatti e risultanze istruttorie.

  • art. 1333 c.c.

    La norma è stata soltanto indicata dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte ha dichiarato quel motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, senza svolgere un’interpretazione dell’articolo.

  • art. 2697 c.c.

    La norma è stata soltanto indicata dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte ha dichiarato quel motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, senza svolgere un’interpretazione della regola sull’onere della prova.

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    Qualora, con il ricorso per cassazione, venga fatta valere la inesatta interpretazione di una norma contrattuale, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte pattizia invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell’atto di impugnazione con indagini integrative; inoltre, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata la qualificazione, da parte del giudice del merito, del contratto intercorso tra le parti, le relative censure debbono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., o dell’insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

    Chi denuncia in cassazione l’errata interpretazione o qualificazione di un contratto deve riportare la fonte negoziale rilevante e dedurre in modo specifico la violazione dei criteri ermeneutici; il giudice di legittimità non può colmare le lacune del ricorso mediante indagini integrative.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove dovuto.

Massime di principio

  • La statuizione di primo grado sulla litispendenza, se non impugnata, preclude al giudice d’appello di esaminare nel merito la pretesa cui si riferisce; la preclusione riguarda anche questioni la cui decisione presuppone necessariamente l’accertamento della medesima pretesa.
  • Chi ricorre per cassazione denunciando l’inesatta interpretazione di una clausola contrattuale deve riportare nel ricorso il testo della fonte pattizia rilevante, così da consentire il controllo di legittimità senza indagini integrative.
  • La contestazione della qualificazione giuridica del contratto deve essere formulata indicando specificamente la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o il vizio motivazionale pertinente; non è sufficiente richiamare norme senza precisare i profili della violazione.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle deposizioni testimoniali o del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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