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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9462/2020 del 22/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla revoca delle linee di credito relative a quattro conti correnti: due personali e due intestati a una società, per i quali avevano prestato fideiussione. Avevano inoltre contestato la facoltà di recesso della banca dai rapporti personali, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la commissione di massimo scoperto e la validità delle clausole sugli interessi per contrasto con la normativa antiusura, chiedendo la restituzione dell’indebito. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione degli attori rispetto ai conti della società, respinto le altre domande e dichiarato nulle, per i conti personali, le clausole di capitalizzazione trimestrale e di commissione di massimo scoperto, condannando la banca a pagare Euro 184.197,96 oltre interessi. La Corte d’appello di Torino, con sentenza non definitiva n. 244/2014 e sentenza definitiva n. 877/2015, in parziale accoglimento dell’appello della banca, aveva rideterminato la restituzione in Euro 72.750,54 oltre interessi legali dal 2 maggio 2005, tenendo conto della prescrizione decennale secondo la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse e utilizzando il saldo contabile bancario. In Cassazione i correntisti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 2935 c.c., sostenendo che la banca non avesse allegato o provato la natura solutoria dei versamenti; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e degli artt. 61 e 115 c.p.c. per l’uso della CTU, ritenuta esplorativa, nell’accertamento delle rimesse solutorie; 3) violazione dell’art. 345 c.p.c., assumendo che l’eccezione di prescrizione fosse stata proposta tardivamente in appello; 4) vizio motivazionale e violazione di legge in relazione ai conteggi, contestando l’uso del saldo bancario anziché di quello rettificato e l’imputazione delle rimesse solutorie anche a debiti intrafido e relativi interessi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto i primi due motivi, esaminati congiuntamente: in base al principio delle Sezioni Unite n. 15895/2019, per eccepire la prescrizione la banca deve allegare l’inerzia del titolare e dichiarare di volerne profittare, senza dover individuare singolarmente le rimesse solutorie; inoltre, spetta al cliente provare l’esistenza dell’apertura di credito e produrre gli estratti conto dai quali desumere la natura delle rimesse. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d’appello aveva accertato che l’eccezione di prescrizione era stata sollevata già in primo grado e i ricorrenti non avevano specificamente contestato tale accertamento. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura motivazionale non indicava il fatto decisivo omesso, mentre quella di violazione di legge non indicava le norme asseritamente violate e sollecitava una rivalutazione dei conteggi senza un confronto specifico con le decisioni impugnate. La doglianza trascurava inoltre il giudicato interno sull’inapplicabilità dell’art. 1194 c.c. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000, oltre Euro 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge, ed è stato dichiarato sussistente l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    In materia di contratto di conto corrente bancario, poichè la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata

    In presenza dell’eccezione di prescrizione della banca, grava sul cliente la prova dell’esistenza di un’apertura di credito quando intenda sostenere che i versamenti avevano natura ripristinatoria e che la prescrizione decorre dalla chiusura del conto.

  • art. 2935 c.c.

    In materia di contratto di conto corrente bancario, poichè la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata

    Il termine di prescrizione della ripetizione decorre dal pagamento per le rimesse solutorie; per quelle meramente ripristinatorie il decorso è differito alla chiusura del conto.

  • art. 112 c.p.c.

    La decisione impugnata ha dato applicazione a detti principi e risulta immune da vizi.

    La Corte ha escluso che l’accertamento della natura solutoria delle rimesse integrasse ultrapetizione, ritenendo legittima l’applicazione dei principi sulla prescrizione e sulla prova della natura dei versamenti.

  • art. 61 c.p.c.

    La decisione impugnata ha dato applicazione a detti principi e risulta immune da vizi.

    La censura relativa all’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio non è stata accolta; la Corte ha ritenuto che la decisione d’appello fosse conforme ai principi applicabili alla ricostruzione delle rimesse.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione impugnata ha dato applicazione a detti principi e risulta immune da vizi.

    La censura sulla disponibilità e valutazione delle prove è stata respinta, poiché gli elementi utili a qualificare le rimesse risultano dagli estratti conto, la cui produzione compete al cliente.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte di appello ha accertato che l’eccezione di prescrizione decennale in merito alla domanda di ripetizione dell’indebito era stata sollevata dalla banca anche in primo grado (fol. 7 della sent. def. imp.): la censura non contesta in modo specifico quanto accertato dalla Corte territoriale, che avrebbe richiesto una puntuale critica atteso l’inconciliabile contrasto con quanto assume la ricorrente.

    La censura fondata sulla novità dell’eccezione in appello è inammissibile quando non contesta specificamente l’accertamento secondo cui l’eccezione era già stata proposta in primo grado.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile per la parte articolata come vizio motivazionale in quanto non risponde al modello legale, in assenza dell’indicazione del fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame.

    Il motivo di cassazione per vizio motivazionale deve indicare il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso; la sua omissione comporta l’inammissibilità della censura.

  • art. 1194 c.c.

    Giova evidenziare che – come rimarcato dalla controricorrente – la Corte di appello in sede di sentenza parziale aveva rilevato anche la sopravvenienza di un giudicato interno sull’inapplicabilità dell’art. 1194 c.c. (imputazione del pagamento agli interessi) che gli odierni ricorrenti ignorano e su cui non prendono alcuna posizione nello svolgimento del motivo, rendendone evidente anche il difetto di specificità.

    La statuizione divenuta definitiva nel processo sull’inapplicabilità della regola di imputazione del pagamento agli interessi non può essere ignorata nel successivo ricorso; la mancata contestazione della statuizione rende la censura priva di specificità.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione dell’indebito relativo a un conto corrente affidato, l’onere di allegazione della banca che eccepisce la prescrizione è assolto affermando l’inerzia del titolare e dichiarando di volerne profittare; non è necessario indicare specificamente le singole rimesse solutorie.
  • La prescrizione dell’azione di ripetizione decorre dalla data del pagamento per le rimesse solutorie, ossia effettuate su conto passivo non affidato o destinate a coprire un passivo eccedente il limite dell’affidamento; per le rimesse meramente ripristinatorie decorre dalla chiusura del conto.
  • Quando il cliente sostiene che i versamenti avevano natura ripristinatoria, grava su di lui l’onere di provare l’esistenza del contratto di apertura di credito; la natura delle singole rimesse è ricavabile dagli estratti conto, la cui produzione in giudizio compete al cliente.
  • È inammissibile la censura di violazione dell’art. 345 c.p.c. che non contesti specificamente l’accertamento del giudice di merito secondo cui l’eccezione di prescrizione era stata proposta già in primo grado.
  • Il motivo di ricorso per vizio motivazionale è inammissibile se non individua il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso; la censura di violazione di legge deve indicare le norme asseritamente violate e confrontarsi puntualmente con le statuizioni impugnate, senza limitarsi a chiedere una nuova valutazione dei conteggi e dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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