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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9460/2020 del 22/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (investitore)

La controversia

L’investitore aveva convenuto nel 2009 la banca intermediaria, deducendo di avere investito oltre 200.000 euro dei propri risparmi in sette fondi comuni, su sollecitazione di un promotore finanziario che aveva operato presso la sua abitazione. Sosteneva di non essere stato informato dei rischi, di non avere ricevuto prima delle operazioni le informazioni e i documenti necessari e che vi fossero state operazioni ad alto rischio e un conflitto di interessi non segnalato; contestava inoltre alcune sottoscrizioni e la validità dei moduli. Riferiva che il capitale si era ridotto a circa 72.000 euro e chiedeva in via principale la nullità o l’inefficacia dei contratti e la restituzione di 200.000 euro, e in subordine la risoluzione per inadempimento e il risarcimento del danno per pari importo. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza dell’8 febbraio 2011, aveva qualificato il rapporto come gestione di portafoglio, dichiarato nulli i contratti attuativi per mancanza della forma scritta e disposto le restituzioni reciproche. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 116/2015 depositata il 24 febbraio 2015, aveva invece qualificato il servizio come collocamento di prodotti finanziari, escluso la necessità del contratto di negoziazione scritto nel caso concreto e, accertata la violazione degli obblighi informativi, dichiarato risolti per inadempimento i contratti e condannato la banca a pagare 200.000 euro oltre interessi legali dalla domanda al saldo. La banca ha proposto ricorso principale con due motivi: ha contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo di non essere parte dei contratti di adesione ai fondi, e ha affermato che la consegna del prospetto informativo soddisfacesse gli obblighi informativi. L’investitore ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: ha contestato la valutazione delle sottoscrizioni dei moduli e la qualificazione del servizio, sostenendo che fosse necessaria la forma scritta, e ha denunciato l’omessa pronuncia sul maggior danno da svalutazione monetaria.

La decisione

La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale e ha compensato le spese. Ha respinto il primo motivo principale: la controversia riguardava la correttezza del servizio di collocamento e degli obblighi propri dell’intermediario, non il rapporto di partecipazione al fondo con la società di gestione; non era necessario integrare il contraddittorio con quest’ultima. Ha respinto il secondo motivo principale: nel collocamento fuori sede la consegna del prospetto informativo è necessaria ma non sufficiente, perché l’intermediario deve anche illustrare gli elementi essenziali dell’operazione e informare specificamente sui rischi e sulle caratteristiche del prodotto. Ha inoltre rilevato che l’intermediario deve provare l’adempimento degli obblighi informativi, mentre l’investitore deve specificare le informazioni omesse e provare danno e nesso causale; nel caso concreto la doglianza dell’investitore individuava il deficit informativo nella mancata comunicazione dell’elevato rischio dei fondi. I primi due motivi incidentali sono stati dichiarati privi di apprezzabile interesse concreto e attuale, perché la nullità e le restituzioni richieste avrebbero prodotto un risultato pratico equivalente a quello già ottenuto con la risoluzione ex tunc e la condanna al pagamento dell’intero capitale investito. Il terzo motivo incidentale è stato rigettato: la Corte d’appello si era pronunciata sul pregiudizio da ritardo attribuendo gli interessi legali dalla domanda al saldo sulla somma liquidata, e non era stata formulata una specifica censura di violazione di legge contro tale liquidazione complessiva. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    La risoluzione era stata dichiarata benchè la ricorrente non fosse parte dei contratti risolti e non fosse in grado di sciogliere il vincolo contrattuale che riguardava invece la SGR, ossia la società di gestione del risparmio.

    La censura della banca, basata sulla necessità che la domanda di risoluzione sia rivolta al contraente inadempiente, non è fondata perché l’oggetto della domanda era il servizio di collocamento prestato dalla banca e la violazione dei doveri informativi propri dell’intermediario.

  • art. 1, comma 5, lett. c), D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    La Corte di appello ha ritenuto che l’attività svolta dalla Finanza & Futuro Banca nel caso concreto fosse riconducibile al servizio di “collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente” di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 1, comma 5, lett. c), (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF), pro tempore vigente, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, che distingue fra l’ipotesi di cui alla lett. c) (assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente) e la lett. c-bis) (collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente).

    L’attività accertata è qualificata come servizio di collocamento di prodotti finanziari, distinto dalla gestione individuale di portafogli; tale qualificazione individua gli obblighi dell’intermediario esaminati dalla decisione.

  • art. 1705 c.c.

    Per altro verso, a norma dell’art. 1705 c.c., il mandatario che agisce in proprio nome (senza rappresentanza) acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato, e i terzi non hanno alcun rapporto col mandante salvo che questi, sostituendosi al mandatario, eserciti i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato.

    Nel mandato senza rappresentanza, chi agisce in proprio nome assume verso i terzi i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti compiuti; il richiamo sostiene l’assenza di necessità di coinvolgere la società di gestione nella controversia sui doveri dell’intermediario.

  • art. 21 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Dal combinato disposto delle norme citate risulta quindi che l’intermediario in caso di collocamento fuori sede tramite promotori dovesse operare in modo che i clienti fossero sempre adeguatamente informati; non potesse effettuare o consigliare operazioni, se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza fosse necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento; dovesse consegnare agli investitori, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ma anche illustrare agli investitori gli elementi essenziali dell’operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali.

    L’intermediario deve comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e assicurare un’informazione effettiva e adeguata al cliente; la consegna del prospetto non sostituisce l’illustrazione specifica delle caratteristiche, dei costi e dei rischi dell’operazione.

  • art. 28, comma 2, Regolamento Consob n. 11522/1998

    Dal combinato disposto delle norme citate risulta quindi che l’intermediario in caso di collocamento fuori sede tramite promotori dovesse operare in modo che i clienti fossero sempre adeguatamente informati; non potesse effettuare o consigliare operazioni, se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza fosse necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento; dovesse consegnare agli investitori, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ma anche illustrare agli investitori gli elementi essenziali dell’operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali.

    Prima di effettuare o consigliare l’operazione, l’intermediario deve fornire informazioni adeguate sulla sua natura, sui rischi e sulle implicazioni, in modo da consentire scelte consapevoli.

  • art. 36, comma 2, Regolamento Consob n. 11522/1998

    La contrapposizione fra gli adempimenti informativi di cui dell’art. 36, lett. b) e c) del Reg. Consob 11522/1998 rende evidente che la consegna del prospetto informativo emesso dall’emittente era adempimento necessario, ma non sufficiente, a soddisfare l’obbligo informativo gravante sull’intermediario.

    Nel collocamento fuori sede la consegna del prospetto è un adempimento necessario ma non esaurisce i doveri informativi: il promotore deve anche illustrare gli elementi essenziali dell’operazione, con particolare riguardo a costi e rischi patrimoniali.

  • art. 23 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    in tema di distribuzione dell’onere della prova nei giudizi relativi a contratti d’intermediazione finanziaria, alla stregua del sistema normativo delineato dal D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23 (TUF) e dal reg. Consob n. 11522 del 1998, la mancata prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca intermediaria ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa della responsabilità della scelta dell’operazione finanziaria, dal momento che l’inosservanza dei doveri informativi da parte dell’intermediario, costituisce di per sè un fattore di disorientamento dell’investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento.

    L’intermediario deve provare di avere adempiuto agli obblighi informativi; l’investitore deve allegare specificamente quali informazioni siano state omesse e provare il danno e il nesso causale, mentre l’inadempimento informativo fonda una presunzione di incidenza sulla scelta d’investimento, superabile con prova contraria.

  • art. 1218 c.c.

    Si è anche aggiunto, che tale disciplina, in armonia con la regola generale stabilita dall’art. 1218 c.c., impone all’investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l’inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l’intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonchè di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull’intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall’ambito di quelle dovute.

    L’investitore deve individuare con sufficiente specificità le informazioni omesse e provare danno e causalità, inclusa la plausibilità che, se correttamente informato, avrebbe evitato l’investimento; spetta all’intermediario dimostrare di avere fornito le informazioni dovute o che esse non rientravano tra quelle necessarie.

  • art. 112 c.p.c.

    Non sussiste omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la Corte leccese si è pronunciata sul punto e ha, sia pur in estrema sintesi, mostrato di voler rifondere il danno conseguente al ritardo nella percezione dell’indennizzo risarcitorio da parte del C. con l’attribuzione degli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo sul compendio risarcitorio liquidato in misura pari all’importo inizialmente investito (pag. 12, ultima riga della motivazione e capo 2 del dispositivo).

    Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione, pur sinteticamente, ha regolato la domanda risarcitoria relativa al ritardo, liquidando gli interessi legali sulla somma riconosciuta dalla domanda al saldo.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    Non sussiste omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la Corte leccese si è pronunciata sul punto e ha, sia pur in estrema sintesi, mostrato di voler rifondere il danno conseguente al ritardo nella percezione dell’indennizzo risarcitorio da parte del C. con l’attribuzione degli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo sul compendio risarcitorio liquidato in misura pari all’importo inizialmente investito (pag. 12, ultima riga della motivazione e capo 2 del dispositivo).

    La Corte territoriale ha ritenuto complessivamente liquidato il pregiudizio da ritardo attraverso gli interessi legali sulla somma risarcitoria; la Cassazione ha confermato il rigetto della doglianza, non essendo stata formulata una specifica censura di violazione di legge contro tale criterio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

    In caso di rigetto delle impugnazioni, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, nella misura prevista, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel collocamento di prodotti finanziari, l’intermediario che presta il servizio resta legittimato passivamente rispetto alle domande fondate sulla violazione dei propri obblighi professionali, anche quando l’adesione al fondo si perfeziona nei confronti della società di gestione; se la controversia riguarda esclusivamente la condotta del collocatore, non è necessario il litisconsorzio con la società di gestione.
  • Nel collocamento fuori sede tramite promotore, la consegna del prospetto informativo dell’emittente è necessaria ma non sufficiente: l’intermediario deve anche illustrare al cliente gli elementi essenziali dell’operazione e informarlo adeguatamente sulle caratteristiche specifiche, sui costi e sui rischi patrimoniali del prodotto.
  • L’intermediario deve provare l’adempimento degli obblighi informativi. L’investitore deve tuttavia individuare, anche sinteticamente ma in modo circostanziato, le informazioni omesse e provare il danno e il nesso causale, dimostrando che, se adeguatamente informato, avrebbe desistito dall’investimento pregiudizievole; l’omissione informativa è normalmente idonea a condizionare la scelta, salva la prova contraria dell’intermediario.
  • La propensione dell’investitore a effettuare investimenti rischiosi non esclude la rilevanza dell’inadempimento informativo: la consapevolezza e l’accettazione del rischio presuppongono la conoscenza preventiva delle caratteristiche specifiche e degli indicatori di rischio del prodotto.
  • I motivi di impugnazione diretti a ottenere la nullità e la restituzione delle somme possono essere privi di interesse concreto e attuale quando il giudice abbia già accolto la domanda subordinata, disponendo la risoluzione ex tunc e riconoscendo un risultato restitutorio e risarcitorio equivalente.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàLitisconsorzio necessario

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