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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9466/2020 del 22/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda agricola)

La controversia

L’azienda agricola aveva ottenuto dal Tribunale di Udine, con decreto ingiuntivo del 16 giugno 2011, il pagamento di euro 132.055,97, oltre interessi legali, per contributi comunitari PAC relativi alle campagne sino al 2008. L’agenzia aveva già liquidato gli aiuti, ma ne aveva trattenuto il pagamento compensandoli con un proprio credito per prelievi supplementari dovuti per l’eccedenza di produzione di latte rispetto alla quota assegnata nel periodo 2005/2006. Il credito per i prelievi era iscritto nel Registro dei debitori, ma era contestato dall’azienda e ancora sub iudice; le istanze di sospensione presentate al TAR del Lazio erano state respinte. Il Tribunale di Udine aveva respinto l’opposizione dell’agenzia al decreto ingiuntivo e la Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 645/2014 depositata il 29 ottobre 2014, aveva rigettato l’appello. L’agenzia ha proposto quattro motivi di ricorso: (1) ha sostenuto che l’art. 3, comma 5-duodecies, del D.L. n. 182/2005 e l’art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001 consentissero la compensazione o la sospensione degli aiuti in presenza di debiti verso l’organismo pagatore; (2) ha dedotto che il proprio credito fosse liquido ed esigibile ai sensi dell’art. 1243 c.c., perché determinato e iscritto nel Registro dei debitori, nonostante il mancato pagamento e il rigetto delle istanze cautelari; (3) ha censurato l’esclusione dell’applicabilità della L. n. 33/2009, sostenendo che fosse sufficiente la coesistenza dei debiti al momento in cui la compensazione veniva opposta; (4) ha contestato la qualificazione dell’operazione come compensazione codicistica e l’applicazione dell’impignorabilità prevista per gli aiuti PAC, sostenendo che si trattasse invece di una compensazione finanziaria atecnica nell’ambito di un rapporto unitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, esaminati congiuntamente. Ha confermato che la compensazione, anche nel quadro della disciplina comunitaria e del Registro nazionale S.I.A.N., richiede un controcredito certo, liquido ed esigibile e, quando l’esistenza o l’ammontare del credito sono contestati in un separato giudizio, l’accertamento definitivo del credito. La contestazione giudiziale impediva sia la compensazione legale sia quella giudiziale e non consentiva di ricorrere a una compensazione impropria o atecnica svincolata dai requisiti codicistici. L’iscrizione nel Registro dei debitori non rendeva definitivo il credito, non essendovi acquiescenza dell’azienda e risultando il credito ancora sub iudice. La deroga all’impignorabilità degli aiuti per il recupero di pagamenti indebiti non era applicabile, perché il credito contestato non era stato accertato come indebito in via definitiva; inoltre, ai sensi dell’art. 1246, n. 3, c.c., l’impignorabilità del credito azionato escludeva la compensazione. È stata confermata la condanna dell’agenzia al pagamento ingiunto. L’agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.000, oltre euro 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1243 c.c.

    Orbene, come questa Corte anche a Sezioni Unite ha avuto modo di precisare in tema di compensazione dei crediti, la compensazione presuppone, in ogni caso, che ricorrano i requisiti di cui all’art. 1243 c.c., che si tratti cioè di crediti certi, liquidi (o di facile e pronta liquidazione) ed esigibili (v. Cass., Sez. Un. 23225 del 15/11/2016).

    La compensazione richiede crediti certi, liquidi o di facile e pronta liquidazione, ed esigibili. Se il controcredito è contestato in un giudizio ancora pendente, non ricorrono i requisiti necessari per la compensazione legale; neppure la compensazione giudiziale può fondarsi su un credito il cui accertamento dipenda dall’esito di un separato giudizio non definitivo.

  • art. 1246, n. 3, c.c.

    In particolare là dove la Corte di appello di Trieste ha affermato che il controcredito vantato da Agea in compensazione “estintiva” non poteva essere utilizzato a questo fine, poichè il credito monitoriamente azionato non era suscettibile di pignoramento, il che inequivocabilmente ex art. 1246 c.c., n. 3, comportava che lo stesso credito non fosse estinguibile per compensazione (fol. 5 della sent. imp.).

    Il credito impignorabile non può essere estinto mediante compensazione, secondo l’esclusione prevista dall’art. 1246, n. 3, c.c.

  • art. 14 preleggi

    Si è da questa Corte per altro verso posto in rilievo come in relazione alla previsione generale di insequestrabilità, impignorabilità, inapplicabilità di misure cautelare e di fermo amministrativo, la nozione di “pagamento indebito”, accolta quale presupposto per l’emissione di misure conservative, cautelari ed espropriative del D.L. n. 182 del 2005, ex art. 3, comma 5 duodecies (introdotto dalla Legge di Conversione n. 231 del 2005), integri una disposizione derogatoria dei limiti imposti agli ordinari rimedi di diritto privato e di autotutela amministrativa, essendo pertanto essa di stretta interpretazione ex art. 14 preleggi, e conseguentemente insuscettibile di estensione (anche) ad un credito incerto in quanto litigioso (v. Cass., 28/6/2016, n. 13279).

    La deroga alle regole generali che consente misure di recupero sui contributi per pagamenti indebiti è di stretta interpretazione e non può essere estesa a un credito incerto perché contestato e ancora litigioso.

  • D.L. n. 182/2005, art. 3, comma 5-duodecies, convertito dalla L. n. 231/2005

    Si è da questa Corte per altro verso posto in rilievo come in relazione alla previsione generale di insequestrabilità, impignorabilità, inapplicabilità di misure cautelare e di fermo amministrativo, la nozione di “pagamento indebito”, accolta quale presupposto per l’emissione di misure conservative, cautelari ed espropriative del D.L. n. 182 del 2005, ex art. 3, comma 5 duodecies (introdotto dalla Legge di Conversione n. 231 del 2005), integri una disposizione derogatoria dei limiti imposti agli ordinari rimedi di diritto privato e di autotutela amministrativa, essendo pertanto essa di stretta interpretazione ex art. 14 preleggi, e conseguentemente insuscettibile di estensione (anche) ad un credito incerto in quanto litigioso (v. Cass., 28/6/2016, n. 13279).

    Le misure di recupero che derogano all’impignorabilità degli aiuti comunitari operano per pagamenti indebitamente erogati e non si estendono a crediti litigiosi o non ancora accertati in via definitiva.

  • art. 5-ter del Regolamento CE n. 885/2006, introdotto dal Regolamento CE n. 1034/2008

    Come questa Corte ha già avuto modo di affermare al riguardo, in rapporto al prelievo supplementare sulle quote latte eccedenti la produzione attribuita al singolo destinatario del disincentivo dallo stesso dovuto, l’art. 5 ter del Regolamento della Commissione del 21 giugno 2006 n. 885 (introdotto dal Regolamento della Commissione del 21 ottobre 2008 n. 1034) ha espressamente sancito che “gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario accertati in conformità della legislazione nazionale da futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiari”.

    La deduzione di debiti del beneficiario da futuri pagamenti comunitari presuppone che tali debiti siano accertati in conformità alla legislazione nazionale; nel sistema descritto dalla Corte, ciò richiede che siano definitivi e riscuotibili.

  • L. n. 33/2009, art. 8-ter

    Nè la previsione normativa secondo cui soltanto gli importi per contributi comunitari indebiti possono essere oggetto di misure di recupero e di compensazione (diversamente dovendo ex art. 9 Regolamento CE n. 1290 del 2005 essere integralmente versati ai beneficiari i pagamenti relativi ai finanziamenti (OMISSIS) e (OMISSIS)) risulta d’altro canto modificata dall’art. 8 ter D.L. n. 5 del 2009 (conv. nella L. n. 33 del 2009), che ha istituito il Registro nazionale S.I.A.N. dei debiti delle imprese agricole (v. Cass., 28/2/2017, n. 5002).

    L’istituzione del Registro nazionale S.I.A.N. non ha modificato la regola secondo cui soltanto i contributi comunitari indebitamente erogati possono essere assoggettati alle misure di recupero e compensazione; l’iscrizione presuppone un credito accertato e riscuotibile in via definitiva.

  • L. n. 33/2009, art. 8-ter, comma 2

    Si è ulteriormente sottolineato che l’istituzione del Registro nazionale dei debiti di cui della L. n. 33 del 2009, art. 8 ter, comma 2, ha equiparato la inserzione nel Registro debiti SIAN delle somme che produttori e acquirenti devono rimborsare a titolo di prelievi supplementari alla c.d. iscrizione a ruolo di somme pretese in pagamento.

    L’inserimento nel Registro S.I.A.N. dei debiti per prelievi supplementari è equiparato all’iscrizione a ruolo e presuppone un credito azionabile per la riscossione; nel caso deciso l’iscrizione non superava la contestazione giudiziale né rendeva definitivo il controcredito.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

    In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, la parte ricorrente deve versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo la disciplina richiamata.

Massime di principio

  • La compensazione legale presuppone che i crediti contrapposti siano certi, liquidi o di facile e pronta liquidazione, ed esigibili. La contestazione giudiziale dell’esistenza o dell’ammontare del controcredito impedisce la compensazione legale.
  • La compensazione giudiziale non può essere pronunciata quando l’esistenza del controcredito dipenda dall’esito di un separato giudizio ancora pendente: occorre che il controcredito sia accertato dal giudice davanti al quale la compensazione è invocata.
  • Un credito contestato in un giudizio pendente non può essere compensato neppure con una compensazione impropria o atecnica, perché non è consentito aggirare i requisiti e i limiti stabiliti dalla disciplina codicistica.
  • Nel recupero di aiuti PAC mediante deduzione da futuri pagamenti, i debiti del beneficiario devono essere accertati secondo la legislazione nazionale e risultare definitivi e riscuotibili; la mera iscrizione in un registro amministrativo non rende definitivo un credito che il beneficiario contesta ed è ancora sub iudice.
  • La deroga all’impignorabilità degli aiuti comunitari per il recupero di pagamenti indebiti è di stretta interpretazione e non si applica a un controcredito incerto e litigioso. Inoltre, il credito impignorabile non è estinguibile per compensazione ai sensi dell’art. 1246, n. 3, c.c.

Come è indicizzato

MaterieCompensazioneImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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