Cassazione Civile, Sentenza n. 9464/2020 del 22/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ex soci)
La controversia
Una società correntista aveva agito contro la banca per ottenere la restituzione di somme addebitate sul conto corrente in forza di clausole ritenute nulle. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 22 ottobre 2010, aveva accolto la domanda e condannato la banca a pagare Euro 234.363,56, oltre accessori; la Corte d’appello di Bari, con sentenza pubblicata il 23 giugno 2015, aveva confermato la decisione. La società era stata cancellata dal registro delle imprese il 3 luglio 2009, durante il giudizio di primo grado, senza che l’evento fosse dichiarato dai difensori. La banca ha proposto sei motivi di ricorso: (1) omesso esame della cancellazione della società, dalla quale avrebbe dovuto desumersi la rinuncia alla pretesa; (2) violazione delle norme sulla successione processuale e sul mandato, sostenendo che, estinta la società e non trasferito il credito ai soci, l’azione non potesse proseguire e la pronuncia fosse inutiliter data; (3) violazione del principio della domanda, perché la nullità della commissione di massimo scoperto, delle spese e della capitalizzazione annuale sarebbe stata rilevata d’ufficio benché la correntista avesse contestato altre clausole; (4) violazione delle regole sull’onere della prova, per la mancata produzione degli estratti conto integrali dall’inizio del rapporto, risalente al 22 maggio 1990; (5) errata attribuzione alla banca dell’onere di allegare e provare quali rimesse avessero natura solutoria ai fini della prescrizione; (6) errato accertamento dell’esistenza di un’apertura di credito e omessa pronuncia, non potendosi desumere l’affidamento dalla sola previsione contrattuale della sua eventualità.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la cancellazione della società dal registro delle imprese determini automaticamente la rinuncia al credito controverso: la remissione richiede una volontà abdicativa consapevole, inequivoca e diretta al debitore, mentre la sola cancellazione non è sufficiente; l’eccezione alla successione dei soci nei residui attivi deve essere allegata e dimostrata. Ha inoltre ritenuto validamente instaurato il giudizio di legittimità: non essendo stata dichiarata né notificata l’estinzione della società dai suoi difensori nel giudizio di merito, il mandato ha continuato a spiegare effetti e il ricorso notificato presso i difensori costituiti è ammissibile; i soci, quali successori universali, erano legittimati a contraddire. Il terzo motivo è stato rigettato: la nullità della commissione di massimo scoperto era rilevabile d’ufficio quando gli elementi necessari risultavano acquisiti al processo e, dichiarata nulla la capitalizzazione trimestrale, era nulla anche quella annuale. Il quarto motivo è stato rigettato perché investiva la valutazione di merito delle prove; in mancanza degli estratti del periodo iniziale, i conteggi potevano partire dal primo saldo debitore documentato, ove non vi fossero elementi idonei a ricostruire diversamente il saldo precedente. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, una volta accertata l’esistenza dell’apertura di credito, la decisione era comunque sorretta dalla regola per cui la prescrizione delle rimesse ripristinatorie decorre dalla chiusura del conto; la censura sull’onere di allegazione e prova delle rimesse era quindi priva di decisività. Il sesto motivo è stato disatteso perché mirava a rimettere in discussione un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. La banca è stata condannata a rifondere ai controricorrenti, in solido, le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge; la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
Dopo la riforma di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, le società di capitali si estinguono per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, a norma del nuovo art. 2495 c.c., salvi espressi casi di legge in contrario.
La cancellazione determina l’estinzione della società, ma non comporta di per sé l’estinzione dei diritti attivi non liquidati, che in via generale transitano ai soci.
art. 110 c.p.c.
Questa è la portata decisoria del principio, fissato dalle Sezioni unite nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, e non più smentito, il quale ha ricondotto la fattispecie ad un fenomeno successorio in capo ai soci, con conseguente applicazione dell’art. 110 c.p.c., atteso che il primo soggetto si estingue e proseguono il processo i suoi successori a titolo universale: avendo, invero, ragionato tali sentenze nel senso che tale disposizione contempla, altresì, qualsiasi “altra causa” per la quale una parte venga meno, onde risulta idonea a ricomprendere anche l’ipotesi dell’estinzione dell’ente collettivo.
L’estinzione della società durante il processo dà luogo alla successione universale dei soci nella posizione processuale relativa ai diritti controversi trasferiti.
art. 1236 c.c.
Essa è regolata dall’art. 1236 c.c., il quale dispone che la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore (salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare).
La remissione del debito è un atto unilaterale recettizio e produce effetto quando la dichiarazione del creditore è comunicata al debitore, salva la facoltà di quest’ultimo di rifiutarla.
art. 1334 c.c.
la remissione del debito, ai sensi dell’art. 1236 c.c., è strutturata quale negozio unilaterale recettizio relativamente al quale la dichiarazione a parte creditoris si presume accettata dal debitore, e diventa pertanto operativa dei suoi tipici effetti estintivi dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza della persona alla quale è destinata (art. 1334 c.c.), a meno che questa, avuto conoscenza della manifesta volontà remissiva, non dichiari entro un congruo termine di ricusarla e, quindi, di non volerne profittare.
La dichiarazione remissoria, quale atto recettizio, produce i propri effetti quando perviene a conoscenza del destinatario.
art. 2033 c.c.
Va, altresì, ricordato come i requisiti della univocità e della concludenza – che devono essere riscontrati nel comportamento della società nel momento in cui essa si cancella dal registro delle imprese, al fine di individuarvi anche la rinuncia in ordine ai diritti di credito ancora non esatti o non liquidati – devono essere valutati con particolare rigore e cautela, come esposto: pertanto, ove difettino indici univoci sulla volontà remissoria deve essere esclusa la volontà di remissione del debito.
Il credito alla restituzione dell’indebito nasce con il pagamento senza causa; la rinuncia a tale credito non può presumersi dalla sola cancellazione della società e richiede elementi concludenti e univoci di volontà remissoria.
art. 300 c.p.c.
Deve essere quindi confermato il principio che la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire da tale momento, della capacità di stare in giudizio, ma, ove l’evento estintivo, verificatosi in corso di causa, non sia dichiarato, nè notificato dal procuratore della società, il difensore di questa continua a rappresentare la parte, sicchè il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società presso il difensore costituito nei gradi di merito risulta ritualmente proposto.
Se l’estinzione della parte costituita a mezzo di procuratore non viene dichiarata o notificata nel processo, il difensore continua a rappresentarla ai fini della valida notificazione dell’impugnazione.
art. 1419 c.c.
Nè ha errato la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto non dovuta neppure la capitalizzazione annuale, una volta dichiarata la nullità per contrasto con il divieto di anatocismo della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista (Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
La nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale per contrasto con il divieto di anatocismo comporta, nel caso esaminato, la nullità anche della previsione di capitalizzazione annuale.
art. 1421 c.c.
Non ha errato il giudice del merito – al di là della circostanza, dedotta in controricorso ma in sè nuova, dell’avvenuta deduzione di tali ulteriori profili sin dall’atto di citazione – nel ritenere rilevabile d’ufficio la nullità della pattuizione circa la commissione di massimo scoperto, una volta che ne siano acquisiti al processo elementi idonei a porla in evidenza (Cass. 6 agosto 2002, n. 11772; nonchè Cass. 20 gennaio 2017, n. 1580, fra le altre), secondo principi ormai costanti (Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242 e Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26243).
Il giudice può rilevare d’ufficio la nullità di una clausola contrattuale quando gli elementi necessari per individuarla siano acquisiti al processo.
art. 2697 c.c.
Il quarto motivo è infondato, non trattandosi di violazione delle regole sull’onere della prova o sul potere decisorio del giudice, ma della confutazione del convincimento, riservato in via esclusiva al giudice del merito, concernente la possibilità di supplire alla mancata produzione integrale degli estratti conto mediante altri mezzi di prova ed altre considerazioni integrative.
La contestazione della sufficienza delle prove utilizzate per ricostruire il saldo, quando non investe l’effettiva ripartizione dell’onere probatorio, attiene alla valutazione di merito e non integra di per sé violazione dell’art. 2697 c.c.
art. 115 c.p.c.
Il quarto motivo è infondato, non trattandosi di violazione delle regole sull’onere della prova o sul potere decisorio del giudice, ma della confutazione del convincimento, riservato in via esclusiva al giudice del merito, concernente la possibilità di supplire alla mancata produzione integrale degli estratti conto mediante altri mezzi di prova ed altre considerazioni integrative.
La censura che mira a contestare il convincimento del giudice di merito sulla ricostruzione probatoria non equivale, senza una specifica violazione, a dedurre la violazione delle regole processuali sulla prova.
art. 2946 c.c.
Quanto al principio di diritto ad esso sotteso, si tratta del noto orientamento consolidato, secondo cui, a fronte di un’apertura di credito e quindi di rimesse ripristinatorie, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto (Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418, per tutte).
In presenza di apertura di credito, le rimesse che ripristinano la disponibilità non sono pagamenti immediatamente prescrivibili; la prescrizione decorre dall’estinzione del saldo finale del conto.
art. 1842 c.c.
La sentenza impugnata ha affermato che è stata raggiunta la prova del contratto di apertura di credito.
L’esistenza dell’apertura di credito è stata accertata dal giudice di merito come fatto rilevante per qualificare le rimesse e individuare la decorrenza della prescrizione.
art. 2729 c.c.
Perchè, dunque, si possano ravvisare i ricordati presupposti, in presenza di una domanda della cancellazione della società dal registro delle imprese, non è sufficiente – pena il ritenere ingiustificatamente sempre estinto il credito in tali evenienze, sulla base di una presunzione assoluta priva dei caratteri ex art. 2729 c.c., ed a parte quanto si dirà in tema di ricettizietà dell’atto – che la cancellazione sia domandata ed eseguita.
La cancellazione non può fondare una presunzione assoluta di rinuncia al credito: per inferire una volontà abdicativa occorrono circostanze idonee e non equivoche, valutate secondo i requisiti della presunzione semplice.
Massime di principio
- Con l’estinzione di una società per cancellazione dal registro delle imprese, i diritti attivi non liquidati si trasferiscono in via generale ai soci, quali successori universali; chi sostiene che una specifica pretesa non sia sopravvissuta deve allegare e provare i fatti che giustificano l’eccezione.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta, da sola, rinuncia ai crediti controversi. La rinuncia, quale remissione del debito, presuppone consapevolezza del credito e una volontà abdicativa univoca, concludente e diretta al debitore; la cancellazione pubblicata su un registro destinato alla collettività indeterminata non sostituisce la comunicazione richiesta per l’atto recettizio.
- Quando l’estinzione della società avviene durante il processo e non è dichiarata né notificata dal procuratore, il difensore continua a rappresentare la parte agli effetti processuali e l’impugnazione notificata presso di lui è ritualmente proposta; i soci successori universali possono intervenire nel giudizio di legittimità per esercitare il diritto di difesa.
- La nullità contrattuale può essere rilevata d’ufficio se gli elementi necessari risultano acquisiti al processo, anche quando la domanda della parte abbia specificamente contestato altre clausole.
- Nella domanda di ripetizione di somme addebitate su conto corrente, se mancano gli estratti conto del periodo iniziale e non vi sono elementi probatori sufficienti a ricostruire un saldo diverso, il conteggio può essere avviato dal primo saldo debitore documentato; la valutazione circa la possibilità di integrare la documentazione con altri mezzi di prova appartiene al giudice di merito.
- In presenza di un’apertura di credito, le rimesse aventi funzione ripristinatoria non determinano la decorrenza della prescrizione al momento del singolo versamento: la prescrizione decorre dall’estinzione del saldo di chiusura del conto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 22 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9460/2020 del 22/05/2020
- Sentenza civile · 22 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9461/2020 del 22/05/2020
- Sentenza civile · 22 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9462/2020 del 22/05/2020
- Sentenza civile · 22 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9466/2020 del 22/05/2020
- Sentenza civile · 22 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9463/2020 del 22/05/2020
- Sentenza civile · 22 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 9459/2020 del 22/05/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →