Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9463/2020 del 22/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

Le eredi di una socia accomandante, titolare del 25% della società, avevano chiesto la liquidazione della quota dopo la morte della dante causa, non essendo stato ricostituito il rapporto sociale con gli eredi. Il Tribunale di Teramo, con decisione parzialmente favorevole alle attrici, escluse la natura fiduciaria dell’intestazione della quota e l’inesigibilità del credito, ravvisò l’inadempimento della società all’obbligo di rendiconto e, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio, determinò il valore della quota alla data di cessazione del rapporto in Euro 1.048.981,82. Condannò la società e la socia accomandataria, illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, al pagamento di tale importo, oltre agli interessi legali dalla scadenza del semestre successivo alla morte; respinse invece la domanda contro le socie accomandanti. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 812/2016 pubblicata il 1° agosto 2016, respinse l’impugnazione della società e della socia accomandataria. In Cassazione le ricorrenti articolarono otto motivi: 1) censurarono la declaratoria d’inammissibilità, per difetto di specificità e mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi, del motivo d’appello relativo alla natura fiduciaria dell’intestazione, contestando anche quale versione dell’art. 342 c.p.c. fosse applicabile; 2) negarono che il patto fiduciario dovesse contenere o provare uno specifico obbligo di ritrasferimento e contestarono che fosse necessaria la forma scritta; 3) dedussero una violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che le difese delle eredi avessero spostato su queste ultime l’onere di provare l’inesistenza del patto; 4) contestarono l’inammissibilità e il rigetto della censura sulla mancata ammissione delle prove orali relative al patto fiduciario; 5) lamentarono motivazione apparente e mancata valutazione di documenti e prove orali asseritamente idonei a dimostrare il patto; 6) contestarono che il consulente tecnico avesse svolto accertamenti su fatti storici e sulla disponibilità finanziaria dei soci, in violazione degli oneri probatori; 7) denunciarono l’omesso esame delle contestazioni sulla provenienza delle risorse utilizzate nelle operazioni societarie e immobiliari; 8) lamentarono l’omessa pronuncia sulla censura relativa alla capacità reddituale della socia defunta e alla richiesta di rinnovazione della consulenza. Le controricorrenti eccepirono anche la tardività del ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di tardività: la riduzione a sei mesi del termine lungo d’impugnazione introdotta dalla L. n. 69/2009 si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, mentre quello in esame era stato introdotto in primo grado con ricorso notificato il 23 luglio 2008. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui contestava la mancanza di prova dell’obbligo di ritrasferimento: la censura sollecitava una rivalutazione del merito e non indicava un fatto decisivo omesso. Tale statuizione ha reso assorbite la questione sulla forma del patto e il primo motivo, poiché le altre rationes d’appello non avrebbero potuto condurre alla cassazione una volta consolidata quella relativa alla mancanza di prova dell’elemento caratterizzante del patto fiduciario. Ha rigettato il terzo motivo: la controeccezione delle eredi circa una società di fatto finanziata con fondi comuni non confermava né riconosceva implicitamente l’esistenza del patto fiduciario e non spostava l’onere della prova. I motivi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo sono stati dichiarati assorbiti, perché anche un loro eventuale accoglimento non avrebbe superato la carenza di prova dell’obbligo di ritrasferimento. Il ricorso è stato dunque rigettato. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese di legittimità, liquidate in Euro 12.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio

    Il termine lungo di sei mesi introdotto dalla riforma si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; rileva la data di instaurazione del giudizio di primo grado, non quella di una successiva fase o grado.

  • art. 58, comma 1, L. n. 69/2009

    la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio

    La disciplina transitoria della riforma dell’art. 327 c.p.c. ancora l’applicazione del nuovo termine alla data d’instaurazione del giudizio, escludendo che rilevi l’avvio di una fase o di un grado successivo.

  • art. 342 c.p.c.

    La sentenza non contiene un’applicazione o interpretazione autonoma dell’art. 342 c.p.c.; riferisce le declaratorie della Corte d’appello e assorbe le censure proposte sul punto.

    La Corte di cassazione non decide quale formulazione dell’art. 342 c.p.c. fosse applicabile né formula un principio sulla specificità dell’appello, poiché la relativa questione è assorbita.

  • art. 2697 c.c.

    La controeccezione non confortava affatto la tesi dell’esistenza del pactum fiduciae, nè implicitamente lo riconosceva.

    La contrapposizione di un diverso fatto impeditivo non equivale al riconoscimento, neppure implicito, del patto fiduciario e non determina, per ciò solo, lo spostamento dell’onere di provarne gli elementi costitutivi.

  • artt. 1351, 2322, 2469, 2470, 2699 e 2932 c.c.

    La sentenza non contiene un’applicazione o interpretazione di tali disposizioni: la questione della forma del patto fiduciario è dichiarata assorbita.

    La Corte non decide i profili relativi alla forma del patto fiduciario e alle disposizioni richiamate, poiché l’accertata mancanza di prova dell’obbligo di ritrasferimento è sufficiente a sostenere la decisione.

  • artt. 61 e segg. c.p.c.

    La sentenza non contiene un’applicazione o interpretazione autonoma di tali disposizioni: le censure sull’attività del consulente tecnico sono dichiarate assorbite.

    La Corte non decide i limiti dell’attività del consulente tecnico nel caso concreto, poiché le relative censure non avrebbero potuto superare la decisiva carenza di prova del patto fiduciario.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis

    Il contributo aggiuntivo previsto dal comma 1-quater è commisurato al contributo dovuto per il ricorso secondo il comma 1-bis.

Massime di principio

  • L’intestazione fiduciaria di un bene combina l’acquisto della titolarità in capo al fiduciario con un rapporto obbligatorio a favore del fiduciante; il patto fiduciario si caratterizza per l’obbligo, intercorrente tra le parti, di ritrasferire il bene al fiduciante o al beneficiario da questi indicato.
  • Chi deduce l’esistenza di un patto fiduciario deve provarne l’elemento caratterizzante, ossia l’obbligo di ritrasferimento. La contestazione del patto e la deduzione di un diverso fatto impeditivo da parte avversa non valgono, da sole, come riconoscimento del patto né spostano l’onere probatorio.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio mediante una censura che si limiti a contestare l’accertamento di merito, senza indicare uno specifico fatto decisivo il cui esame sia stato omesso.
  • Quando una decisione è sorretta da rationes autonome e una di esse resta non validamente censurata, le ulteriori censure non possono determinare la cassazione della decisione; le questioni che non potrebbero comunque condurre all’annullamento restano assorbite.
  • Il termine lungo di impugnazione introdotto dalla riforma dell’art. 327 c.p.c. si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; per individuare la disciplina applicabile conta l’instaurazione del giudizio di primo grado, non l’avvio di un successivo grado.

Come è indicizzato

MateriePartecipazioni socialiImpugnazioniProveSpese di lite
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.