Cassazione Civile, Sentenza n. 9461/2020 del 22/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
L’investitrice aveva convenuto la banca nel 2005, affermando di aver investito Euro 257.345,14 in fondi dopo essere stata sollecitata ad aprire un conto fiduciario e di avere appreso solo successivamente il carattere altamente speculativo dell’operazione. Aveva lamentato la mancata consegna del contratto quadro e della documentazione informativa e chiesto nullità, annullamento o risoluzione del rapporto e risarcimento. Il Tribunale di Treviso, con sentenza del 14 marzo 2008, aveva qualificato l’operazione come collocamento di fondi, ritenuto consegnati il documento sui rischi generali e i prospetti, escluso il conflitto di interessi, ma ravvisato l’inadeguatezza dell’investimento perché la componente azionaria avrebbe dovuto essere contenuta entro il 30%; aveva tuttavia rigettato la domanda per prescrizione quinquennale, qualificando la responsabilità come precontrattuale ed extracontrattuale. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 27 aprile 2016, aveva accolto l’appello dell’investitrice e condannato la banca a Euro 83.319,85, oltre interessi legali dal 30 novembre 2014, nonché al 50% delle spese del doppio grado e della consulenza tecnica. Aveva escluso la necessità di un contratto quadro scritto per il servizio di collocamento, confermato l’assenza di conflitto di interessi e ravvisato responsabilità contrattuale per il superamento del limite del 30% di componente azionaria, pari in concreto al 49,51%; aveva quantificato il danno detraendo una quota del 30%. L’investitrice ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 23 TUF e delle disposizioni Consob, sostenendo che la forma scritta del contratto quadro fosse necessaria anche per il collocamento; (2) ultrapetizione e violazione del devolutum, perché la Corte d’appello avrebbe modificato la valutazione d’inadeguatezza dell’operazione compiuta dal Tribunale, non impugnata dalla banca, e avrebbe illegittimamente detratto il 30% dal danno; (3) motivazione apparente e violazione degli obblighi informativi sul conflitto di interessi, dedotto in relazione agli accordi commerciali con la società di gestione dei fondi; (4) omesso esame e motivazione apparente sulla prova della consegna del documento generale sui rischi e sull’adeguatezza dei prospetti, oltre a contestare la ripartizione dell’onere probatorio. La banca ha proposto ricorso incidentale sostenendo che il superamento del limite del 30% non configurasse responsabilità contrattuale, ma al più precontrattuale, e contestando l’accertamento di un accordo vincolante sul limite. Nel corso del giudizio di Cassazione la banca ha comunicato di essere stata ammessa alla liquidazione coatta amministrativa con D.M. 25 giugno 2017, n. 186.
La decisione
La Corte di Cassazione non ha deciso nel merito i quattro motivi del ricorso principale né il motivo incidentale. Ha rilevato che, dopo l’ammissione della banca alla liquidazione coatta amministrativa, l’art. 83, comma 3, TUB impedisce di proseguire contro la banca le azioni pendenti, mentre il comma 2 richiama, tra l’altro, le regole concorsuali sull’accertamento dei crediti. Il credito oggetto della domanda deve quindi essere fatto valere nell’ambito della procedura di formazione dello stato passivo e, se del caso, con opposizione; la domanda proposta nel giudizio ordinario, divenuta improcedibile a seguito della procedura, è improcedibile anche in Cassazione e la questione è rilevabile d’ufficio. La liquidazione coatta non ha invece determinato l’interruzione del giudizio di legittimità. La Corte ha dichiarato improcedibile la domanda e compensato le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 83, comma 3, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)
In materia bancaria la norma speciale prevista dal sopracitato art. 83 del Testo Unico, con l’inequivocabile disposto del comma 3, esclude che contro la banca in liquidazione coatta possa essere promossa – o, come nella fattispecie, proseguita – alcuna azione, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e art. 92, comma 3, in tema di opposizioni allo stato passivo, e, per qualsiasi titolo, possa essere promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare.
A seguito della liquidazione coatta amministrativa di una banca, non può essere promossa o proseguita contro di essa un’azione ordinaria pendente, salvo le eccezioni espressamente previste per le controversie relative allo stato passivo.
art. 83, comma 2, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)
Lo stesso art. 83, comma 2, sancisce inoltre, quale conseguenza della messa in liquidazione coatta dell’istituto bancario, gli effetti previsti dagli artt. 42, 44, 45 e 66, nonchè dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare (fra cui il ricordato L. Fall., art. 52).
La liquidazione coatta bancaria richiama le disposizioni concorsuali indicate dalla norma, compreso il principio per cui i crediti verso l’ente in procedura devono essere accertati secondo le regole del concorso.
art. 52 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
Si applica quindi alla liquidazione coatta anche la L. Fall., art. 52, secondo cui ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’art. 111, comma 1, n. 1), nonchè ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.
Nella liquidazione coatta, i crediti e i diritti indicati devono essere accertati attraverso le forme concorsuali previste per la verifica del passivo, salvo deroghe normative.
artt. 200 e 201 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, nella disciplina concernente la formazione dello stato passivo contenuta nella legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa, opera il principio per cui tutti i crediti verso l’imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucibili, vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicchè il creditore non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo.
Le disposizioni concorsuali applicabili alla liquidazione coatta impongono che ogni credito sia fatto valere nella procedura di verifica del passivo; la tutela davanti al giudice è successivamente esperibile mediante opposizione allo stato passivo.
art. 43 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
In generale, infatti, l’intervenuta modifica della L. Fall., art. 43, per effetto del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41, nella parte in cui stabilisce che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non determina l’interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest’ultimo, dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Sez. 1, n. 27143 del 15/11/2017, Rv. 646008-01; Sez. 1, n. 7477 del 23/03/2017, Rv. 645844-01; Sez. L, n. 21153 del 13/10/2010, Rv. 614856-01; Sez. U, n. 14385 del 21/06/2007, Rv. 598042-01); lo stesso principio vale per la liquidazione coatta amministrativa (Sez. lav., 22/03/2004, n. 5699; Sez. U, n. 6224 del 23/10/1986, Rv. 448482-01; Sez.U., 17/02/1983, n. 1196).
La dichiarazione di fallimento o la messa in liquidazione coatta amministrativa non interrompe il giudizio di legittimità, che è dominato dall’impulso d’ufficio.
Massime di principio
- Quando una banca è ammessa alla liquidazione coatta amministrativa, le azioni ordinarie pendenti contro di essa non possono essere proseguite, salvo le eccezioni previste per le controversie relative allo stato passivo; i crediti devono essere accertati nella procedura concorsuale.
- La domanda di accertamento o condanna di un credito proposta in sede ordinaria prima dell’apertura della procedura concorsuale diviene improcedibile quando la procedura interviene nel corso del giudizio; l’improcedibilità è rilevabile d’ufficio anche in Cassazione, in assenza di un giudicato interno impeditivo.
- La liquidazione coatta amministrativa della parte non determina l’interruzione del giudizio di Cassazione, poiché il giudizio di legittimità è dominato dall’impulso d’ufficio.
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