Cassazione Civile, Ordinanza n. 02914/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, fondato su incrementi patrimoniali ritenuti ingiustificati in relazione all'acquisto di una farmacia. Il contribuente aveva acquistato l'azienda/farmacia nel 2005 per euro 2.745.000,00, finanziando l'operazione con un affidamento bancario di euro 1.600.000,00, con somme dei genitori per euro 646.555,00 e con ulteriori euro 200.000,00; era inoltre intervenuto un mutuo Credifarma nel settembre 2006, successivo all'acquisto, che l'Ufficio non riconosceva come giustificativo. Dopo il rigetto in primo grado dell'avviso, la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio; in un precedente giudizio di legittimità la Cassazione aveva cassato con rinvio per vizio di motivazione, rilevando il contrasto tra la somma di euro 904.000,00 e quella di euro 804.000,00 indicata nell'atto. Riassunto il giudizio, la CTR aveva accolto parzialmente il contribuente, prendendo come base l'importo di euro 804.000,00 e detraendo euro 790.366,00 del mutuo, con residuo incremento ingiustificato di euro 13.643,00. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non si era conformato al decisum della Corte e avrebbe dovuto riesaminare integralmente la documentazione in atti, e non limitarsi al solo profilo indicato nella sentenza rescindente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di rinvio, il giudice conserva i poteri di merito solo entro i limiti tracciati dalla sentenza di cassazione: nella specie, la precedente cassazione aveva riguardato esclusivamente il vizio motivazionale relativo alla scelta tra euro 904.000,00 ed euro 804.000,00 come importo dell'incremento patrimoniale. La CTR, nel decidere, si è mantenuta entro tali confini, specificando la ragione della scelta dell'importo minore e senza poter riesaminare l'intera vicenda oltre il perimetro del rinvio. Il tentativo del contribuente mirava invece a ottenere un nuovo esame complessivo del merito, precluso in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata pronunciata condanna alle spese per assenza di attività difensiva sostanziale dell'Agenzia delle Entrate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Norma posta a base dell'accertamento sintetico fondato sugli incrementi patrimoniali e sulla loro giustificazione mediante la provenienza delle somme impiegate.
Il giudice di rinvio deve attenersi al decisum rescindente, ma conserva poteri di merito nei limiti tracciati dalla cassazione; non può riesaminare il tema oltre il perimetro individuato dalla sentenza cassata.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
La censura è stata formulata come violazione processuale per asserita non conformità del giudice di rinvio alla sentenza di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per vizio di motivazione, il giudice di rinvio può riesaminare il materiale probatorio e valutare anche ulteriori fatti, ma solo entro lo specifico capo annullato e senza fondare la decisione su elementi già ritenuti illogici dalla sentenza rescindente.
- L'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio riguarda soltanto i fatti già pacifici o definitivamente accertati che siano presupposto del principio di diritto enunciato; al di fuori di tali limiti il giudice di rinvio mantiene i poteri di accertamento e valutazione propri del merito.
- La denuncia di violazione dell'art. 384 c.p.c. è infondata quando il giudice di rinvio si sia attenuto al perimetro segnato dalla Cassazione e la parte ricorrente pretenda, in realtà, un nuovo e complessivo esame di merito.
- In tema di accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, il tema decisivo è la corretta individuazione dell'importo da giustificare e la coerenza motivazionale della relativa determinazione; una volta chiarito il punto oggetto della cassazione, non è consentito riaprire integralmente il giudizio di merito.
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