Cassazione Civile, Ordinanza n. 17190/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a un importo di euro 69.835,24 riferito a una cartella di pagamento. La CTP aveva accolto il ricorso, ma in appello la CTR, riuniti i gravami proposti sia dall'Agenzia delle Entrate sia dall'agente della riscossione, aveva accolto gli appelli e riformato la decisione di primo grado. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Successivamente presentava istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018; tuttavia l'Agenzia delle Entrate opponeva diniego. In sede di legittimità risultava che il diniego era stato notificato alla contribuente, che però non aveva proposto ricorso avverso tale diniego né aveva formulato istanza di fissazione dell'udienza nei termini di legge.
La decisione
La Corte ha rilevato la presenza in atti del diniego dell'amministrazione finanziaria sulla domanda di definizione agevolata e la sua notifica alla contribuente. Poiché non risultava proposto ricorso contro il diniego e non era stata presentata istanza di fissazione dell'udienza nei termini previsti, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018. Conseguentemente è passato in giudicato la sentenza di merito e le spese del giudizio sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018
La mancata proposizione di ricorso contro il diniego dell'istanza di definizione agevolata, unita alla mancata istanza di fissazione dell'udienza nei termini di legge, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la parte ricorrente abbia chiesto la definizione agevolata prevista dalla normativa speciale e l'amministrazione abbia opposto diniego, la mancata impugnazione di tale diniego nei modi e termini previsti impedisce la prosecuzione del giudizio.
- La mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro il termine stabilito dalla disciplina della definizione agevolata determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta il passaggio in giudicato della sentenza di merito.
- In caso di estinzione del giudizio, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17180/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_civile · 26 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17182/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_civile · 26 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17184/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_civile · 26 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17185/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_civile · 26 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17188/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_civile · 26 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17189/2025 del 26/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →