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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26058/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ordine professionale)

La controversia

Un architetto aveva riportato, in sede disciplinare, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per 36 giorni per non avere conseguito nel triennio 2014-2016 il numero minimo di crediti formativi obbligatori. Il Consiglio nazionale aveva respinto il suo appello, ritenendo infondate le censure sull'incompetenza del collegio disciplinare, sul difetto di istruttoria e motivazione, sull'automatismo della sanzione, sull'assegnazione delle pratiche e sulla mancata dichiarazione di incompatibilità, oltre a dichiarare inammissibile la richiesta di sanatoria. In cassazione il professionista ha articolato sei motivi: 1) violazione delle norme sull'ordinamento professionale e difetto assoluto di motivazione per incompetenza del collegio disciplinare che aveva pronunciato la sanzione; 2) violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per omessa considerazione di documentazione relativa a corsi, eventi, mostre e viaggi di studio asseritamente utili al conseguimento dei crediti; 3) omessa pronuncia e omessa motivazione sulla mancata specificazione delle condotte e sulla determinazione della sanzione; 4) mancata comprensione dei criteri di formazione dei collegi e di assegnazione degli affari; 5) violazione delle norme su incompatibilità dei componenti del collegio per assenza di dichiarazioni preventive; 6) omessa valutazione di ulteriore documentazione inviata nel 2019 per provare il conseguimento dei crediti e difetto di motivazione sulla congruità della sanzione e sull'ammissibilità della richiesta di sanatoria.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che l'articolazione interna del Consiglio di disciplina in collegi di tre componenti, prevista dal regolamento professionale, non comporta incompetenza del collegio che decide, perché ciascun collegio esercita le medesime competenze dell'organo unitario. Ha ritenuto inammissibili le censure relative al mancato esame delle attività formative alternative per difetto di specificità, osservando che il ricorrente non aveva indicato quali attività idonee al riconoscimento dei crediti fossero state omesse né aveva superato la constatazione che le attività indicate non attribuivano CFP o non ricadevano nel triennio di riferimento. Ha poi escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., chiarendo che non vi era omessa pronuncia ma al più contestazione dell'adeguatezza della motivazione; inoltre ha ribadito che la sanzione era predeterminata dal codice deontologico in un giorno di sospensione per ogni credito mancante. Le doglianze su criteri di formazione dei collegi e incompatibilità sono state giudicate inammissibili e inconferenti, perché il procedimento disciplinare degli architetti non è soggetto alla l. 241/1990 e l'eventuale incompatibilità doveva essere specificamente dedotta e provata dalla parte, non essendo sufficiente una censura generica. È stata infine respinta anche la questione sulla sanatoria, perché il Consiglio nazionale aveva già spiegato di non essere competente a provvedervi. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 d.P.R. n. 137/2012

    l'obbligo di aggiornamento professionale continuo costituisce dovere del professionista; la sua violazione integra illecito disciplinare e i crediti formativi si conseguono solo mediante attività di aggiornamento idonee ai sensi della norma.

  • art. 8 d.P.R. n. 137/2012

    consente la previsione dell'articolazione interna dei consigli di disciplina territoriali in collegi di disciplina quando i componenti siano più di tre.

  • art. 1, comma 3, regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

    nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti è prevista l'articolazione interna in collegi di disciplina composti da tre consiglieri ciascuno.

  • art. 17 r.d. n. 2537/1925

    richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo per fondare la censura di incompetenza.

  • art. 44 r.d. n. 2537/1925

    richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne ravvisasse la violazione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    ritenuto inconferente nel procedimento disciplinare degli architetti, non essendo questa procedura regolata dalla disciplina generale del procedimento amministrativo.

  • art. 9 codice deontologico degli architetti

    il mancato conseguimento dei crediti formativi minimi comporta una sanzione predeterminata, pari a un giorno di sospensione per ogni credito mancante.

  • art. 11 codice deontologico degli architetti

    richiamato nell'originaria contestazione disciplinare, ma non oggetto di autonoma statuizione decisiva nella cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    la violazione ricorre solo se vi sia omissione di pronuncia su una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile; non è configurabile quando si contesti soltanto il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni di parte.

  • art. 360 c.p.c.

    n. 3, n. 4 e n. 5 del primo comma

    le censure sono state ricondotte ai vizi di violazione di legge, nullità della sentenza/provvedimento e omesso esame, ma molte sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità o inconferenza.

  • art. 348-ter c.p.c.

    quinto comma, nella formulazione precedente il d.lgs. n. 149/2022

    la preclusione della doppia conforme è stata ritenuta non applicabile perché il primo provvedimento aveva natura meramente amministrativa.

  • art. 20 d.lgs. n. 39/2013

    ritenuto inconferente, perché disciplina incompatibilità e inconferibilità di incarichi nella pubblica amministrazione e negli enti privati in controllo pubblico, non il procedimento disciplinare professionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare degli ordini professionali, l'articolazione interna dell'organo in collegi non comporta incompetenza del collegio che decide, quando la normativa prevede che ciascun collegio eserciti le medesime attribuzioni dell'organo unitario.
  • La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è configurabile solo se il giudice omette di decidere su una domanda, un'eccezione o un capo autonomamente apprezzabile; non ricorre quando la parte contesti soltanto la sufficienza o la qualità della motivazione.
  • Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: chi contesta il mancato riconoscimento di crediti formativi deve indicare quali attività concrete, idonee secondo la disciplina applicabile, siano state trascurate e perché avrebbero dovuto essere valorizzate.
  • L'obbligo di aggiornamento professionale continuo, se previsto dalla normativa di settore, è fonte autonoma di illecito disciplinare; la sanzione può essere predeterminata dal codice deontologico in rapporto quantitativo al numero di crediti mancanti.
  • Le regole generali sul procedimento amministrativo e sulle incompatibilità degli incarichi pubblici non si applicano automaticamente ai procedimenti disciplinari degli ordini professionali, se questi sono regolati da una disciplina speciale.
  • Chi eccepisce l'illegittima composizione dell'organo disciplinare deve dedurre e provare in modo specifico il vizio; non è sufficiente una contestazione generica o meramente assertiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDirigenti
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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