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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40855/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il saldo del corrispettivo di lavori di ristrutturazione di un appartamento. Il destinatario del decreto propone opposizione e ottiene in primo grado il rigetto della domanda monitoria; la Corte d'appello, invece, accoglie in parte l'impugnazione della società e condanna il committente al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella ingiunta. In cassazione il committente deduce due motivi: 1) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva ammesso illegittimamente un documento (fattura n. 3 del 5/6/2012) che non sarebbe stato ritualmente prodotto con l'atto di appello e che il fascicolo monitorio poteva essere ritirato ex art. 638, comma 3, c.p.c.; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse dato per pacifico il rapporto contrattuale tra le parti senza valida cessione del contratto e avesse fondato il costo dei materiali sulle sole fatture dell'opposta, con asserita inversione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla produzione documentale in appello, osservando che la fattura non è prova del credito ma documento utile ai fini monitori e che, in ogni caso, il documento era rimasto nella sfera di cognizione della controparte e quindi ammissibile in appello secondo il principio di non dispersione della prova affermato dalle Sezioni Unite. Ha dichiarato inammissibile, o comunque non scrutinabile nel merito, il secondo motivo perché la doglianza non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che aveva ritenuto pacifico il rapporto contrattuale sulla base di un atto dello stesso opponente, e perché la censura si risolveva in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte non sono considerati nuovi in appello

    La produzione in appello di documenti già entrati nel perimetro cognitivo del processo monitorio è ammissibile, in applicazione del principio di non dispersione della prova.

  • art. 638, comma 3, c.p.c.

    il fascicolo monitorio può essere ritirato

    Se i documenti della fase monitoria sono rimasti a disposizione della controparte, il loro eventuale mancato nuovo deposito in opposizione non li rende nuovi nel successivo grado di appello.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione di legge

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è inammissibile se non indica specificamente quale regola di riparto probatorio sia stata realmente violata e si limita a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1406 c.c.

    Il richiamo è stato ritenuto inconferente rispetto alla concreta ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere evocato per surrettiziamente sollecitare un nuovo giudizio di merito sulle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente in cassazione di sindacare liberamente il merito dell'apprezzamento probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    inserimento del comma 1-quater

    Viene richiamata quale fonte che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, i documenti già prodotti nella fase monitoria e rimasti a disposizione della controparte non sono da considerare "nuovi" in appello se successivamente richiamati nel gravame, per il principio di non dispersione della prova.
  • La fattura, da sola, non costituisce prova piena del credito: è un elemento documentale utile in sede monitoria, ma nel giudizio di opposizione il credito deve essere provato in modo compiuto.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se investe realmente il riparto dell'onere della prova; non è sufficiente mascherare sotto tale formula una contestazione della valutazione del materiale istruttorio.
  • In cassazione non è consentito chiedere un nuovo esame dei fatti e delle prove sotto la veste della violazione di legge o del richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c., quando la censura mira in sostanza a rimettere in discussione l'accertamento di merito.
  • Per superare la motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi; una contestazione generica o non specificamente rapportata agli argomenti del giudice di merito è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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