Cassazione Civile, Ordinanza n. 26708/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
L’ente previdenziale aveva ottenuto dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 10488/2011 per euro 38.904,00, a titolo di contributi omessi e sanzioni civili, in relazione ai rapporti intrattenuti dalla società con due giornaliste: una per il periodo dicembre 2005-novembre 2010 e l’altra per il periodo novembre 2009-novembre 2010. In seguito a un accertamento ispettivo concluso con verbale n. 80/2010, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa erano stati riqualificati come lavoro subordinato nella figura del «collaboratore fisso» prevista dall’art. 2 del C.C.N.L.G. La società aveva proposto opposizione e il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10863/2015, aveva revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo non provati i fatti costitutivi della pretesa contributiva. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 235/2020 depositata il 31 gennaio 2020, aveva respinto l’appello dell’ente, confermando che non era stata dimostrata né la permanenza dell’impegno delle giornaliste a mettere a disposizione la propria opera negli intervalli tra una prestazione e l’altra, né l’assunzione della responsabilità di un servizio informativo loro affidato. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, esaminati congiuntamente: ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2094 c.c., dell’art. 2 del C.C.N.L.G. e dell’art. 2735 c.c., oltre a vizi di motivazione; ha contestato la valutazione del verbale ispettivo e delle dichiarazioni rese al suo interno dal legale rappresentante della società, sostenendo che avessero efficacia probatoria vincolante e valore di confessione stragiudiziale; ha inoltre lamentato l’omesso esame di tali risultanze e l’erronea esclusione della subordinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le censure motivazionali, anche perché ricorreva una doppia conforme fondata sul medesimo iter logico-argomentativo e il ricorrente non aveva dimostrato che le ragioni di fatto delle due decisioni fossero diverse; ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era adeguata e non presentava le anomalie denunciabili in cassazione. Ha escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., chiarendo che la scelta e la valutazione delle prove appartengono al giudice di merito e che la censura non può trasformarsi in una richiesta di riesame del materiale istruttorio. I verbali ispettivi fanno piena prova soltanto dei fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti o da loro compiuti; le dichiarazioni di terzi e le altre circostanze riferite nel verbale sono liberamente apprezzabili insieme alle altre prove. In particolare, la dichiarazione del datore di lavoro resa agli ispettori, anche se relativa a fatti a sé sfavorevoli, non costituisce confessione stragiudiziale con efficacia vincolante ai sensi dell’art. 2735 c.c., ma prova liberamente valutabile. La Corte ha quindi lasciato ferma la revoca del decreto ingiuntivo. Ha condannato l’ente ricorrente a rifondere alla società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
le censure relative al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., in presenza di una pronuncia cd. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (applicabile ratione temporis al presente giudizio), evenienza che ricorre quando le due statuizioni siano fondate – come risulta nel caso in esame – sul medesimo iter logico argomentativo, in relazione ai fatti principali oggetto della causa
In presenza di una doppia conforme fondata sul medesimo iter logico-argomentativo rispetto ai fatti principali, sono precluse le censure di vizio motivazionale previste dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente alleghi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invero, relativamente al vizio di motivazione, previsto dall'art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost., esso sussiste solo quando la pronuncia riveli un’obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico, che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle anomalie che rivelino un’obiettiva carenza del percorso logico seguito dal giudice, non consentendo una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
Non ricorre, altresì la pretesa violazione dell’115 c.p.c., per la quale occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutigli
La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori dei poteri riconosciutigli; non coincide con la contestazione della valutazione delle prove ritualmente acquisite.
Per converso, la doglianza per violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento
La violazione dell’art. 116 c.p.c. è denunciabile quando il giudice abbia disatteso il criterio legale di valutazione della prova, attribuendo a una prova un valore diverso da quello previsto o trattando come liberamente valutabile una prova soggetta a efficacia legale, o viceversa. Non è sufficiente lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10863/2015, espletata la prova testimoniale, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che l'Istituto non avesse assolto all'onere probatorio su di esso gravante, ai sensi dell'art. 2697 c.c..
La pretesa contributiva fondata sulla qualificazione subordinata dei rapporti richiedeva che l’ente previdenziale provasse i fatti costitutivi della propria domanda, compresi gli elementi richiesti per la figura del collaboratore fisso.
la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli, resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo, non ha valore di confessione stragiudiziale, con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ex art. 2735 c.c., ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice, in quanto l'ispettore del lavoro, agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'animus confitendi, trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta
La dichiarazione del datore di lavoro resa agli ispettori non acquista efficacia di confessione stragiudiziale ai sensi dell’art. 2735 c.c.; essa è liberamente apprezzabile, poiché l’ispettore non è il destinatario degli effetti favorevoli della dichiarazione e manca l’animus confitendi.
art. 2 del C.C.N.L.G.
In entrambi i gradi, è stata ritenuta non raggiunta la dimostrazione, da parte dell'Istituto, tanto del «vincolo di dipendenza», da interpretarsi come permanenza dell'impegno a porre a disposizione la propria opera anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, quanto della «responsabilità di un servizio» affidato alle due giornaliste, requisiti richiesti dall'art. 2 del C.C.N.L.G. per la configurabilità della figura del collaboratore fisso.
Per configurare la figura del collaboratore fisso prevista dalla norma contrattuale occorre provare sia la continuità dell’impegno a disposizione del datore anche tra le singole prestazioni, sia la responsabilità di un servizio informativo affidato al giornalista.
La norma è stata invocata nel ricorso per sostenere la natura subordinata dei rapporti, ma la Corte ha respinto le censure senza svolgere una distinta interpretazione dell’art. 2094 c.c.
Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favore del controricorrente come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022).
La parte soccombente è condannata alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate secondo il valore della causa e i parametri tariffari applicabili.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L’ente previdenziale che richiede contributi sulla base della riqualificazione di rapporti giornalistici come lavoro subordinato deve provare i fatti costitutivi della pretesa e, per la figura del collaboratore fisso prevista dall’art. 2 del C.C.N.L.G., sia la permanenza dell’impegno a disposizione tra una prestazione e l’altra sia la responsabilità di un servizio affidato al collaboratore.
- I verbali ispettivi fanno piena prova dei fatti che i funzionari attestano essere avvenuti in loro presenza o da loro compiuti; le dichiarazioni di terzi e le altre circostanze riferite dai verbalizzanti sono invece liberamente valutabili dal giudice insieme alle altre risultanze istruttorie.
- La dichiarazione, anche sfavorevole a chi la rende, resa dal datore di lavoro a un ispettore del lavoro nell’ambito dell’accertamento non è confessione stragiudiziale con efficacia probatoria vincolante ai sensi dell’art. 2735 c.c.; costituisce prova liberamente apprezzabile, mancando l’animus confitendi e non essendo l’ispettore destinatario degli effetti favorevoli della dichiarazione.
- La scelta delle prove ritenute più attendibili e la valutazione della loro capacità dimostrativa spettano al giudice di merito; il giudice non è tenuto a confutare singolarmente ogni elemento non accolto, purché esponga le ragioni del proprio convincimento.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non si configura per il solo fatto che il giudice abbia attribuito maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre; la violazione dell’art. 116 c.p.c. richiede invece che sia stato disatteso il criterio legale di valutazione della prova, non bastando una diversa contestazione del prudente apprezzamento.
- In presenza di una doppia conforme fondata sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali, il vizio motivazionale di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è precluso, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni.
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