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Sentenza

Sentenza n. 6222/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202509975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8272/2025, che aveva annullato la nota dell'ASL con cui era stato rinviato a tempo indeterminato ogni provvedimento sulla presa in carico del servizio di trasporto assistito domiciliare

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ASL ha proposto ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8272/2025, deducendo, nella fase rescindente, un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. Il giudice d'appello, pur avendo dato atto della proposizione dell'appello incidentale dell'ASL, avrebbe omesso di esaminare lo specifico motivo relativo all'acquiescenza della società derivante dalla sottoscrizione del contratto per l'erogazione delle prestazioni sanitarie per l'anno 2024 e dall'accettazione della clausola di salvaguardia, che avrebbe comportato la rinuncia ad avviare o proseguire contenziosi in materia tariffaria. Nella fase rescissoria l'ASL ha riproposto le difese dirette al rigetto del ricorso originario: il servizio di trasporto degli utenti sarebbe incluso nelle prestazioni contrattuali e già remunerato dalla tariffa regionale; l'art. 6 del contratto porrebbe a carico della struttura tutti gli oneri relativi alle prestazioni, comprese le spese di trasporto; il comportamento pluriennale della struttura, che aveva sostenuto direttamente i costi del trasporto, confermerebbe tale interpretazione; la clausola di salvaguardia di cui all'art. 22 renderebbe inoltre inammissibile il ricorso per acquiescenza o carenza di legittimazione. La società ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso per revocazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso nella fase rescindente, ravvisando l'errore di fatto revocatorio. La sentenza precedente conteneva un'affermazione generale di infondatezza degli appelli incidentali, ma i successivi paragrafi avevano esaminato soltanto alcune eccezioni, omettendo completamente il motivo relativo agli effetti della sottoscrizione del contratto e della clausola di salvaguardia. Tale omissione è stata qualificata come errore di percezione e svista materiale su una parte dell'appello incidentale, riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c. Nella fase rescissoria, tuttavia, il ricorso è stato respinto. Il contratto non stabiliva che la tariffa comprendesse anche l'obbligo della struttura di garantire il trasporto degli utenti; l'art. 6, riferendosi alle spese di trasporto, viaggio e missione del personale addetto all'esecuzione contrattuale, non poteva essere interpretato come riferito al trasporto degli utenti. La clausola di salvaguardia dell'art. 22 riguardava esclusivamente i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e gli atti collegati o presupposti, mentre la controversia concerneva l'oggetto del contratto e l'individuazione del soggetto tenuto al servizio di trasporto. Poiché la clausola introduceva una deroga al diritto di agire in giudizio, essa non poteva essere interpretata estensivamente. È stata quindi confermata, nell'esito sostanziale, la precedente decisione favorevole alla struttura sanitaria. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'omessa percezione di uno specifico motivo di appello incidentale, nonostante la sua proposizione e la sua rilevanza, costituisce errore revocatorio quando si traduce in una svista materiale del giudice su un fatto processuale risultante dagli atti.

  • art. 6 del contratto per l'erogazione delle prestazioni sanitarie

    eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale

    La clausola riguarda le spese riferibili al personale della struttura e non consente di ritenere incluso nel corrispettivo contrattuale il trasporto degli utenti.

  • art. 22 del contratto per l'erogazione delle prestazioni sanitarie

    il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto

    La clausola di salvaguardia opera soltanto per controversie riguardanti i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe o gli atti a essi collegati; trattandosi di una deroga al diritto di agire in giudizio, non è suscettibile di interpretazione estensiva.

  • art. 46 l.r. Puglia n. 4/2010

    La sentenza oggetto di revocazione aveva interpretato l'obbligo regionale di trasporto dei soggetti disabili come onnicomprensivo e riferito a tutte le tipologie di centri diurni.

  • art. 42, comma 5, l.r. Puglia n. 19/2006

    La disposizione era stata valorizzata nella sentenza revocata per includere i centri diurni tra le strutture per disabili rilevanti ai fini dell'erogazione del servizio di trasporto.

Massime di principio

  • Sussiste errore di fatto revocatorio quando il giudice, pur dando atto della proposizione di un gravame incidentale, omette completamente di esaminare uno specifico motivo risultante dagli atti e tale omissione deriva da una svista percettiva, anziché da una scelta consapevole di rigetto o assorbimento.
  • Nella fase rescissoria della revocazione, l'accoglimento della domanda revocatoria non comporta necessariamente l'accoglimento della pretesa sostanziale: il giudice deve riesaminare il motivo omesso e può respingerlo nel merito.
  • Una clausola contrattuale che pone a carico dell'erogatore le spese di trasporto, viaggio e missione del personale addetto all'esecuzione non può essere interpretata, in assenza di un'espressa previsione, come comprensiva delle spese per il trasporto degli utenti.
  • Una clausola di salvaguardia che limita o esclude l'azione giudiziaria deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa a controversie diverse da quelle espressamente riferite alla determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe o degli atti a essi collegati.
  • La controversia sull'individuazione delle prestazioni comprese nell'oggetto del contratto non coincide con una controversia sulla determinazione della tariffa; pertanto, una clausola riferita alle tariffe non preclude l'impugnazione di atti riguardanti l'oggetto e l'estensione delle obbligazioni contrattuali.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoRevocazione e opposizione di terzo
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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