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Sentenza

Sentenza n. 1692/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Venezia del 29 ottobre 2025, comunicato in pari data, con il quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del cittadino extracomunitario-OMISSIS- a seguito dell’istanza presentata dal ricorrente in data 27 marzo 2023;

Giustizia amministrativa202502576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un cittadino extracomunitario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto il rilascio del nulla osta al lavoro stagionale in favore di un cittadino del Bangladesh. Nel successivo procedimento di revoca, l'Amministrazione aveva ritenuto insufficiente la capacità economica della ditta rispetto all'assunzione di sessanta lavoratori. Il ricorrente deduceva, anzitutto, il difetto di istruttoria e l'errata valutazione dei fatti, sostenendo di avere richiesto l'assunzione di soli sei lavoratori, nominativamente indicati nell'asseverazione trasmessa allo Sportello Unico e all'Ispettorato. Deduceva inoltre la violazione dell'art. 44, comma 1, d.l. n. 73/2022, sostenendo che la verifica della congruità del numero delle richieste di assunzione fosse demandata ai professionisti abilitati e che l'Amministrazione potesse effettuare soltanto controlli a campione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha dichiarato inutilizzabile, perché tardivamente depositata, la documentazione prodotta dall'Amministrazione oltre il termine di quaranta giorni liberi antecedenti l'udienza previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito, ha rilevato che il provvedimento di revoca si fondava sull'insufficienza della capacità economica rispetto all'assunzione di sessanta lavoratori, mentre la documentazione prodotta nel contraddittorio procedimentale indicava sei soli lavoratori. L'Ispettorato e lo Sportello Unico erano in possesso di tale documentazione e avrebbero dovuto esaminarla; il mancato esame ha determinato un difetto di istruttoria e un'errata valutazione dei fatti. Il numero di sessanta lavoratori, posto a fondamento della revoca, era pari al decuplo di quello effettivamente indicato nell'asseverazione. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento di revoca, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi. Ha precisato, inoltre, che, poiché il nulla osta era stato rilasciato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 145/2024, ma il visto di ingresso non risultava ancora rilasciato, la sua efficacia era sospesa e subordinata alle verifiche dell'Ispettorato previste dall'art. 3 del medesimo decreto-legge, applicabile in base al principio tempus regit actum. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    termine perentorio di quaranta giorni liberi antecedenti la data dell'udienza

    Il deposito della documentazione oltre tale termine ne comporta la tardività e l'inutilizzabilità.

  • art. 44, comma 1, d.l. n. 73/2022, convertito in legge n. 122/2022

    La censura fondata sulla pretesa competenza esclusiva dei professionisti per la verifica della congruità delle assunzioni non è stata accolta né esaminata favorevolmente, poiché l'annullamento è stato disposto per il difetto di istruttoria.

  • art. 3, d.l. n. 145/2024, convertito in legge n. 187/2024

    In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico [...] non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico

    Per i lavoratori del Bangladesh, l'efficacia dei nulla osta già rilasciati, quando alla data di entrata in vigore della norma non sia stato ancora rilasciato il visto di ingresso, è sospesa fino alla conferma espressa dello Sportello Unico del positivo espletamento delle verifiche dell'Ispettorato.

  • art. 22, comma 5.01, d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione è richiamata nell'art. 3 d.l. n. 145/2024, che ne esclude l'applicazione ai cittadini degli Stati individuati dalla norma, tra cui il Bangladesh.

  • art. 24-bis d.lgs. n. 286/1998

    Costituisce il parametro delle verifiche sui requisiti e sulle procedure per il rilascio o la conferma dell'efficacia del nulla osta nei casi disciplinati dall'art. 3 d.l. n. 145/2024.

Massime di principio

  • È viziato per difetto di istruttoria il provvedimento di revoca di un nulla osta al lavoro che valuti la capacità economica del datore sulla base di un numero di assunzioni diverso e sproporzionatamente maggiore rispetto a quello risultante dalla documentazione acquisita nel contraddittorio procedimentale, quando tale documentazione era nella disponibilità sia dell'organo istruttore sia dell'autorità decidente.
  • L'Amministrazione che riceva, nel procedimento di revoca di un nulla osta, un'asseverazione contenente l'indicazione nominativa dei lavoratori da assumere deve esaminarne il contenuto prima di determinare la capacità economica necessaria e non può fondare la revoca su un dato numerico erroneo già smentito dagli atti del procedimento.
  • Per i nulla osta al lavoro rilasciati in favore di cittadini del Bangladesh prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 d.l. n. 145/2024, qualora alla stessa data non sia stato ancora rilasciato il visto di ingresso, l'efficacia del nulla osta è sospesa fino alla conferma espressa dello Sportello Unico del positivo espletamento delle verifiche previste dalla disposizione.
  • Nel giudizio amministrativo, la documentazione depositata oltre il termine perentorio di quaranta giorni liberi antecedenti l'udienza, previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a., è tardiva e inutilizzabile.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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