Sentenza n. 1690/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’8 maggio 2025 con il quale il Comune di Venezia ha negato l’integrazione per il pagamento della retta di ricovero del ricorrente; del «Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone anziane non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale autorizzate all’ingresso in strutture residenziali», approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 26 novembre 2015, nelle parti in cui prevede i criteri per la determinazione dell’entità della prestazione economica comunale in favore dell’assistito demandando alla Giunta comunale il compito di individuare il valore della retta di riferimento per il calcolo del contributo di residenzialità per le persone anziane e con disabilità; della deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 14 marzo 2024 nella parte in cui ha stabilito in € 60,00 al giorno l’importo della retta di riferimento per il calcolo del contributo in favore delle persone anziane; nonché di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale, e per la conseguente condanna del Comune di Venezia a rideterminare la quota di compartecipazione del ricorrente nel pagamento della retta della struttura ospitante, con rifusione delle somme anticipate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del contributo comunale per l’integrazione della retta di ricovero, nonché disposizioni regolamentari e deliberazione comunale sui criteri di compartecipazione e sull’importo della retta di riferimento
Esito
Favorevole al ricorrente (persona con disabilità)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, ospitato presso una residenza per anziani non autosufficienti e titolare di un ISEE pari a € 8.875,49, impugnava il diniego con cui il Comune aveva negato il contributo ritenendo la sua capacità contributiva, calcolata in € 41.085,14 annui, superiore alla retta comunale di riferimento di € 21.960,00. Deduceva, in primo luogo, la violazione della disciplina statale sull’ISEE, poiché il Comune aveva determinato la capacità contributiva mediante criteri diversi e sostitutivi dell’ISEE, includendo pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, nonostante tali trattamenti dovessero essere esclusi dal reddito disponibile ai sensi dell’art. 2-sexies d.l. n. 42/2016. In secondo luogo, contestava la legittimità della retta di riferimento di € 60,00 giornalieri, fissata dalla Giunta comunale, perché non adeguatamente motivata, inferiore alle rette delle strutture del territorio e utilizzata per limitare l’obbligo comunale di compartecipazione. Deduceva inoltre la violazione dell’art. 6, comma 4, l. n. 328/2000 e contestava la previsione di una somma fissa di soli € 4,00 giornalieri per le spese personali. Il Comune sosteneva che il ricorrente dovesse essere trattato come anziano non autosufficiente e non come persona con disabilità, che l’integrazione comunale avesse carattere eventuale e che il limite di spesa fosse giustificato da esigenze di contenimento finanziario. Il TAR ha inoltre dichiarato inammissibile la memoria di replica del ricorrente, perché il Comune non aveva depositato una memoria difensiva alla quale replicare.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto irrilevante, ai fini della compartecipazione, la distinzione anagrafica tra anziano e persona con disabilità, valorizzando invece la condizione di menomazione fisica o psichica che impedisce lo svolgimento autonomo degli atti quotidiani. La disciplina dell’ISEE per le prestazioni sociali agevolate e sociosanitarie si applica senza che il Comune possa introdurre criteri autonomi, derogatori o sostitutivi. L’ISEE costituisce lo strumento indefettibile per determinare la capacità contributiva e la proporzione della compartecipazione. Il Comune non poteva quindi porre integralmente a carico del ricorrente una retta superiore al suo ISEE né computare indiscriminatamente pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, escluse dal reddito disponibile dall’art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, salvo i ristretti limiti previsti dalla disciplina ISEE. Sono state ritenute illegittime anche le disposizioni regolamentari che imponevano di considerare ogni risorsa economica e l’indennità di accompagnamento, nonché la disposizione che demandava alla Giunta la quantificazione delle spese personali. È stata altresì ritenuta illegittima la fissazione di € 4,00 giornalieri, perché effettuata in modo fisso e senza considerare i bisogni concreti dell’interessato e la necessità di lasciare una quota almeno pari al 50% del reddito minimo di inserimento. Il limite massimo della contribuzione comunale non può essere giustificato da generiche esigenze di contenimento della spesa quando sono coinvolte prestazioni sociosanitarie riconducibili ai LEA e diritti costituzionalmente garantiti. Il Comune è stato condannato a rideterminare la compartecipazione secondo tali criteri, assumendo la parte residua della retta e rimborsando le maggiori somme eventualmente versate, oltre alle spese di giudizio e al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 d.P.C.M. n. 159/2013
La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni.
L’ISEE è lo strumento indefettibile per calcolare la capacità contributiva e determinare condizioni e proporzione della compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate; il Comune non può sostituirlo con criteri autonomi.
art. 6 d.P.C.M. n. 159/2013
Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età.
La disposizione non consente di differenziare, ai fini della compartecipazione, tra persone anziane e persone con disabilità maggiorenni quando la prestazione è sociosanitaria.
allegato 3 d.P.C.M. n. 159/2013
Invalidi civili ultrasessantacinquenni ... disabilità grave.
Ai fini ISEE, gli invalidi civili ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’età rientrano nella condizione di disabilità grave.
art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, convertito in l. n. 89/2016
Sono esclusi dal reddito disponibile ... i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari ... percepiti ... in ragione della condizione di disabilità.
Pensione di invalidità e indennità di accompagnamento non possono essere computate indiscriminatamente nel reddito disponibile ai fini della capacità contributiva, ma rilevano solo nei ristretti limiti consentiti dalla disciplina ISEE.
art. 24, comma 1, lett. g), l. n. 328/2000
Lasciare nella disponibilità del soggetto una quota almeno pari al 50% del reddito minimo di inserimento.
La compartecipazione deve essere determinata salvaguardando una quota minima di risorse personali; non è legittima la fissazione automatica di una somma irrisoria e uniforme senza considerare i bisogni concreti dell’assistito.
art. 6, comma 4, l. n. 328/2000
La disposizione è richiamata nel motivo di ricorso in relazione all’obbligo comunale di integrazione economica, ma la decisione fonda principalmente l’accoglimento sulla disciplina ISEE e sui criteri di determinazione della compartecipazione.
art. 74 c.p.a.
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata, richiamando i numerosi precedenti conformi della Sezione.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La memoria di replica è stata dichiarata inammissibile perché la controparte non aveva esercitato la facoltà di depositare memoria difensiva alla quale replicare.
Massime di principio
- Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate, l’ISEE costituisce lo strumento indefettibile di valutazione della capacità contributiva; i Comuni non possono introdurre criteri autonomi, derogatori o sostitutivi della disciplina statale sull’ISEE.
- Ai fini della compartecipazione alla retta di una struttura residenziale, la condizione sostanziale di disabilità e non autosufficienza prevale sul mero dato anagrafico: non è legittimo applicare una disciplina deteriore soltanto perché il beneficiario ha superato una determinata soglia di età.
- I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della disabilità, inclusi pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, non possono essere computati indiscriminatamente nel reddito disponibile dell’assistito; possono rilevare solo nei limiti stabiliti dalla disciplina ISEE.
- Una disposizione comunale che imponga di considerare, per il calcolo della compartecipazione, tutte le risorse economiche percepite dal beneficiario e l’indennità di accompagnamento è illegittima se contrasta con la disciplina statale dell’ISEE e con l’art. 2-sexies d.l. n. 42/2016.
- La quota di compartecipazione deve lasciare all’assistito una disponibilità minima adeguata ai suoi bisogni; è illegittima la fissazione automatica di una somma fissa e uniforme, non parametrata alla situazione concreta e inferiore alla soglia minima ricavabile dall’art. 24, comma 1, lett. g), l. n. 328/2000.
- Le esigenze generiche di contenimento della spesa pubblica non possono giustificare la compressione o il diniego di prestazioni sociosanitarie riconducibili ai LEA e correlate a diritti costituzionalmente garantiti.
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