Sentenza n. 1691/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento - quanto al ricorso introduttivo del provvedimento della Questura di -OMISSIS- in data 26 novembre 2024, notificato in pari data, con il quale è stata disposta l’archiviazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dal ricorrente; - quanto ai motivi aggiunti presentati il 20 agosto 2025 - del provvedimento della Questura di -OMISSIS- in data 30 maggio 2025, con il quale è stato confermato il rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione e successivo rigetto della domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro stagionale, aveva stipulato il contratto di soggiorno e presentato tempestivamente domanda di permesso di soggiorno. Dopo avere lavorato per più datori di lavoro stagionale, impugnava dapprima il provvedimento di archiviazione del 26 novembre 2024 e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento del 30 maggio 2025, adottato a seguito del riesame disposto in sede cautelare. Deduceva, in primo luogo, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi. Nel merito sosteneva che, alla data del primo provvedimento, non aveva ancora raggiunto il limite massimo di nove mesi; che il ritardo dell'Amministrazione nel convocarlo e nel definire la domanda gli aveva impedito di chiedere tempestivamente la conversione; che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare gli elementi sopravvenuti e verificare la possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. Deduceva inoltre che il rilascio del permesso stagionale era necessario per poter chiedere la conversione in permesso per lavoro subordinato, che aveva presentato più volte domanda di verifica della quota di conversione e che il termine per proporre la conversione aveva natura ordinatoria. L'Amministrazione aveva motivato il rigetto con il superamento del periodo massimo di nove mesi, la mancata partecipazione a una convocazione per il foto-segnalamento e la mancata richiesta della quota di conversione durante i click day.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il provvedimento del 30 maggio 2025, avente natura di atto di conferma e relativo alla medesima domanda, aveva sostituito il precedente quale atto lesivo. Ha invece accolto il ricorso per motivi aggiunti e annullato il provvedimento di rigetto. Il Collegio ha ritenuto che il superamento del limite massimo di nove mesi non escludesse l'interesse al rilascio del permesso stagionale, poiché tale titolo non rileva soltanto per lo svolgimento dell'attività stagionale, ma costituisce il presupposto per la conversione in permesso per lavoro subordinato, ove ricorrano le condizioni di legge. Il ricorrente aveva dimostrato di avere lavorato per oltre tre mesi, di avere richiesto tempestivamente il titolo e di avere presentato domande di verifica della quota di conversione. È stata inoltre ritenuta priva di prova la mancata presentazione alla convocazione del 17 giugno 2024, mentre risultava documentata la convocazione per il 26 novembre 2024. Il riferimento ai click day non era sufficiente a giustificare il rigetto: il ricorrente aveva presentato due richieste di verifica della quota, la comunicazione dei motivi ostativi non equivaleva a un diniego definitivo e, durante il procedimento ancora in corso, era stata eliminata dall'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 la previsione dei limiti delle quote, con applicazione della disciplina vigente al momento dell'adozione dell'atto secondo il principio tempus regit actum. Il termine per chiedere il rinnovo o la conversione del permesso ha natura ordinatoria; pertanto l'Amministrazione non può limitarsi a rilevare la tardività, ma deve esaminare la domanda nel merito. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; ciò è avvenuto per il ricorso principale, sostituito dal successivo provvedimento di conferma impugnato con motivi aggiunti.
art. 5, comma 3-bis, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro; la durata del permesso per lavoro stagionale non può comunque superare la durata complessiva di nove mesi.
Il limite di nove mesi delimita la durata del soggiorno e dell'attività stagionale, ma non elimina l'interesse al rilascio del titolo quando questo sia necessario per la successiva conversione in permesso per lavoro subordinato.
art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. 286/1998
Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi; il permesso può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale, fermo il limite di nove mesi.
Il limite massimo riguarda il periodo di lavoro e soggiorno stagionale e non impedisce, di per sé, il rilascio del titolo quando permane un interesse attuale alla conversione.
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Il lavoratore stagionale che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi e al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato può chiedere la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
Il permesso stagionale svolge anche una funzione strumentale alla richiesta di conversione; pertanto il suo rilascio può essere ancora necessario anche dopo il decorso del periodo massimo di soggiorno stagionale.
art. 1, comma 1, lett. f), n. 6), d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024
La disposizione ha eliminato dall'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 l'inciso relativo ai limiti delle quote; la modifica, vigente durante il procedimento ancora in corso e al momento dell'adozione del provvedimento, vincolava l'Amministrazione secondo il principio tempus regit actum.
art. 8, comma 2, d.P.C.M. 27 settembre 2023
È richiamato in relazione alla disciplina temporale della presentazione delle domande di conversione, senza che il Collegio ne riporti testualmente il contenuto.
art. 10-bis l. 241/1990
La doglianza relativa all'omessa comunicazione dei motivi ostativi è stata dedotta, ma la decisione accoglie l'impugnazione sulla base delle autonome ragioni sostanziali indicate.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
È richiamato dal ricorrente quale fondamento dell'obbligo di valutare elementi sopravvenuti e la possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno; il dispositivo di annullamento è tuttavia fondato sulle ragioni sostanziali esaminate dal Collegio.
art. 21-octies l. 241/1990
È stato richiamato dall'Amministrazione per giustificare l'omissione del preavviso di rigetto, ma tale motivazione non è stata ritenuta decisiva nella definizione della controversia.
Massime di principio
- Il superamento del limite massimo di soggiorno previsto per il lavoro stagionale non esclude l'interesse attuale dello straniero al rilascio del relativo permesso quando il titolo sia necessario per chiedere, sussistendone i presupposti, la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
- Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha una funzione non soltanto autorizzatoria dello svolgimento dell'attività stagionale, ma anche strumentale alla successiva conversione in un titolo per lavoro subordinato; tale funzione deve essere considerata dall'Amministrazione nella valutazione della domanda.
- La mancata prova della convocazione dello straniero alle operazioni di foto-segnalamento non può fondare il rigetto della domanda; l'Amministrazione deve dimostrare il fatto impeditivo posto a base del provvedimento.
- La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di quota per la conversione non equivale a un diniego definitivo e non consente, da sola, di negare il rilascio del titolo necessario alla conversione.
- Le modifiche normative intervenute durante un procedimento amministrativo ancora in corso devono essere applicate dall'Amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento, secondo il principio tempus regit actum.
- Il termine per la richiesta di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno ha natura ordinatoria; l'Amministrazione non può arrestarsi alla tardività della domanda, ma deve esaminarla nel merito.
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