Sentenza n. 1693/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Venezia del 29 ottobre 2025, comunicato in pari data, con il quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS- a seguito dell’istanza presentata dal ricorrente in data 27 marzo 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un cittadino extracomunitario
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugnava la revoca del nulla osta al lavoro rilasciato per un cittadino del Bangladesh. Deduceva, anzitutto, il difetto di istruttoria e l’errata valutazione dei fatti, poiché l’Amministrazione aveva ritenuto che egli avesse richiesto l’assunzione di sessanta lavoratori, mentre dalla documentazione trasmessa nel contraddittorio procedimentale risultava che le richieste riguardavano soltanto sei lavoratori, nominativamente indicati in un’asseverazione professionale. Deduceva inoltre la violazione dell’art. 44, comma 1, d.l. n. 73/2022, sostenendo che la verifica della congruità del numero delle assunzioni spettasse ai professionisti abilitati indicati dalla legge e non potesse essere autonomamente svolta dallo Sportello Unico, salvo controlli a campione. L’Amministrazione aveva fondato la revoca sul parere ostativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, secondo cui la capacità economica dichiarata non sarebbe stata sufficiente a coprire il costo delle assunzioni. In via preliminare, il TAR ha rilevato la tardività della documentazione depositata dall’Amministrazione, oltre il termine perentorio di quaranta giorni liberi antecedenti l’udienza, previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di istruttoria, poiché sia l’Ispettorato sia lo Sportello Unico avevano ricevuto l’asseverazione del 23 aprile 2025, dalla quale risultava che i lavoratori da assumere erano sei e non sessanta. La valutazione della capacità economica era quindi stata effettuata sulla base di un dato di fatto erroneo: il numero di sessanta lavoratori era pari al decuplo di quello indicato nella documentazione acquisita al procedimento. Il TAR non ha accolto la censura relativa alla pretesa violazione dell’art. 44, comma 1, d.l. n. 73/2022. Ha invece ricostruito la disciplina sopravvenuta dell’art. 3 d.l. n. 145/2024, convertito in l. n. 187/2024, rilevando che il Bangladesh è incluso tra gli Stati caratterizzati da elevato rischio di domande fraudolente o prive dei presupposti. Poiché il nulla osta era stato rilasciato prima dell’entrata in vigore del decreto, ma non risultava ancora rilasciato il visto d’ingresso, la sua efficacia era sospesa fino alla conferma espressa dello Sportello Unico del positivo espletamento delle verifiche dell’Ispettorato. L’annullamento è stato pertanto disposto per difetto di istruttoria, senza pregiudicare le verifiche ancora dovute e l’adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
termine perentorio di quaranta giorni liberi antecedenti la data dell’udienza
La documentazione depositata oltre il termine è tardiva e inutilizzabile ai fini della decisione.
art. 44, comma 1, d.l. n. 73/2022, convertito in l. n. 122/2022
La censura del ricorrente relativa alla competenza dei professionisti abilitati nella verifica della congruità delle assunzioni non è stata ritenuta decisiva ai fini dell’accoglimento.
art. 3, d.l. n. 145/2024, convertito in l. n. 187/2024
L’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati [...] è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l’immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste
Per i lavoratori cittadini di Stati indicati dalla norma, tra cui il Bangladesh, i nulla osta già rilasciati ma non seguiti dal rilascio del visto d’ingresso sono soggetti, in applicazione del principio tempus regit actum, alla sospensione dell’efficacia e alle verifiche dell’Ispettorato.
art. 22, comma 5.01, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è richiamata dall’art. 3 d.l. n. 145/2024 nel quadro della disciplina speciale applicabile alle domande di nulla osta relative a cittadini di Stati ad alto rischio documentale.
Massime di principio
- La revoca di un nulla osta al lavoro è illegittima per difetto di istruttoria quando la valutazione della capacità economica del datore di lavoro si fonda su un numero di assunzioni diverso da quello risultante dalla documentazione acquisita nel contraddittorio procedimentale, soprattutto quando l’errore incide in modo determinante sulla valutazione di sufficienza reddituale.
- L’Amministrazione procedente e l’organo consultivo o istruttorio non possono ignorare la documentazione tempestivamente trasmessa dall’interessato durante il procedimento: il provvedimento fondato su una ricostruzione fattuale incompatibile con tale documentazione è viziato da difetto di istruttoria.
- Per i nulla osta al lavoro riferiti a cittadini degli Stati individuati dalla disciplina sopravvenuta come caratterizzati da elevato rischio di domande fraudolente o prive dei presupposti, il nulla osta già rilasciato ma non seguito dal visto d’ingresso è soggetto alla sospensione dell’efficacia e alle verifiche previste dalla nuova disciplina, in applicazione del principio tempus regit actum.
- L’annullamento del provvedimento di revoca per difetto di istruttoria non impedisce all’Amministrazione di procedere alle verifiche normativamente prescritte e di adottare, all’esito, gli ulteriori provvedimenti di competenza.
Come è indicizzato
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