Sentenza n. 1695/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Venezia del 29 ottobre 2025, comunicato in pari data, con il quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS- a seguito dell’istanza presentata dal ricorrente in data 27 marzo 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un cittadino del Bangladesh
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta al lavoro stagionale per un cittadino straniero. Nel procedimento di revoca, l'Amministrazione aveva ritenuto insufficiente la capacità economica della ditta rispetto all'assunzione di sessanta lavoratori, richiamando il parere ostativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il ricorrente deduceva, anzitutto, difetto di istruttoria ed errata valutazione dei fatti, sostenendo di avere richiesto l'assunzione di soli sei lavoratori, nominativamente indicati nell'asseverazione trasmessa all'Amministrazione. Deduceva inoltre la violazione dell'art. 44, comma 1, d.l. n. 73 del 2022, sostenendo che la verifica della congruità del numero delle richieste di assunzione fosse demandata ai professionisti abilitati e che l'Amministrazione potesse effettuare soltanto controlli a campione. Il TAR ha inoltre rilevato la tardività e l'inutilizzabilità della documentazione depositata dall'Amministrazione oltre il termine perentorio previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di istruttoria, poiché sia l'Ispettorato sia lo Sportello Unico avevano ricevuto l'asseverazione nella quale erano indicati sei lavoratori, ma hanno fondato il parere e la revoca sull'erroneo presupposto dell'assunzione di sessanta lavoratori. L'errore numerico, pari al decuplo delle assunzioni effettivamente indicate, ha inciso sulla valutazione della capacità economica e rende illegittima la revoca. La censura relativa all'art. 44, comma 1, d.l. n. 73 del 2022 non è stata accolta come autonoma ragione decisoria. Il TAR ha precisato che, in base all'art. 3 d.l. n. 145 del 2024, applicabile secondo il principio tempus regit actum, l'efficacia del nulla osta già rilasciato a favore di cittadini del Bangladesh, ma non ancora seguito dal visto di ingresso, era sospesa fino al positivo espletamento delle verifiche dell'Ispettorato. È stato quindi annullato il provvedimento di revoca, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione competenti all'esecuzione delle verifiche previste dalla normativa sopravvenuta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
termine perentorio di quaranta giorni liberi antecedenti la data dell'udienza
La documentazione depositata dall'Amministrazione oltre il termine è stata dichiarata tardiva e inutilizzabile.
art. 44, comma 1, d.l. n. 73 del 2022, convertito in legge n. 122 del 2022
La censura relativa alla competenza dei professionisti abilitati nella verifica della congruità delle assunzioni non è risultata decisiva ai fini dell'accoglimento.
art. 3 d.l. n. 145 del 2024, convertito in legge n. 187 del 2024
L'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati [...] è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste
Per i cittadini degli Stati indicati dalla norma, tra cui il Bangladesh, il nulla osta già rilasciato ma non seguito dal visto di ingresso è sottoposto alle verifiche dell'Ispettorato e la sua efficacia resta sospesa sino alla conferma positiva.
art. 22, comma 5.01, d.lgs. n. 286 del 1998
La norma è richiamata dall'art. 3 d.l. n. 145 del 2024 nel disciplinare il regime speciale di verifica dei nulla osta relativi a cittadini di Stati caratterizzati da elevato rischio di domande irregolari.
art. 24-bis d.lgs. n. 286 del 1998
Costituisce il riferimento per le verifiche dei requisiti e delle procedure da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196 del 2003
Fondamento normativo dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- È viziato per difetto di istruttoria il provvedimento di revoca di un nulla osta al lavoro che fondi la valutazione della capacità economica del datore su un numero di assunzioni diverso e significativamente superiore a quello risultante dalla documentazione acquisita nel contraddittorio procedimentale.
- L'Amministrazione procedente e l'organo consultivo o istruttorio che abbia ricevuto la documentazione del privato devono tenerne conto nella ricostruzione dei presupposti di fatto del provvedimento; il recepimento di un parere fondato su un dato oggettivamente errato non esonera l'autorità decidente dal vizio istruttorio.
- Per i nulla osta al lavoro già rilasciati a favore di cittadini degli Stati individuati dalla normativa speciale, quando alla data di entrata in vigore della disciplina sopravvenuta non sia ancora stato emesso il visto di ingresso, l'efficacia del nulla osta è sospesa fino al positivo espletamento delle verifiche previste dalla legge, secondo il principio tempus regit actum.
- La documentazione depositata nel processo amministrativo oltre il termine perentorio di quaranta giorni liberi antecedenti l'udienza è tardiva e inutilizzabile ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a.
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