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Regolamento

R.R. Puglia 19/2006

Requisiti, modalità di iscrizione nel Registro, procedure di funzionamento della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti e modalità di attuazione dei Programmi" (Art. 2, comma 3 della legge regionale 15 maggio 2006, n. 12)

Normativa regionaleR.R. Puglia 19/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua l’art. 2, comma 3, della L.R. Puglia 15 maggio 2006, n. 12: disciplina requisiti e domanda di iscrizione nel Registro regionale delle associazioni dei consumatori, funzionamento della Consulta regionale, attuazione dei programmi e gestione dello Sportello del Consumatore e dell’Osservatorio prezzi. Prevede iscrizione annuale, controlli sui requisiti e cancellazione in caso di perdita di anche uno solo di essi.

Registro regionale dei consumatori e Consulta regionale dei consumatori e degli utenti

Registro regionale delle associazioni dei consumatori e Consulta regionale dei consumatori e degli utenti

Il regolamento della Regione Puglia attua la disciplina prevista dall’art. 2, comma 3, della L.R. 15 maggio 2006, n. 12. Definisce i requisiti per l’iscrizione nel Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, le regole di funzionamento della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, nonché le modalità di attuazione dei programmi e la gestione dello Sportello del Consumatore e dell’Osservatorio prezzi.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Puglia e si applica alle associazioni dei consumatori e degli utenti che intendano essere riconosciute e operare a livello regionale nell’ambito della tutela dei consumatori.

Requisiti per l’iscrizione nel Registro

Per essere iscritte nel Registro, le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dal CNCU devono possedere una serie di requisiti sostanziali e organizzativi. In particolare devono:

  • essere costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata da almeno tre anni;
  • dimostrare un radicamento nel territorio pugliese con attività di tutela dei consumatori documentata con elementi aventi data certa;
  • avere come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e una struttura interna democratica;
  • aver approvato i bilanci o rendiconti economici annuali relativi agli ultimi tre anni;
  • disporre di un elenco di soci regolarmente iscritti riferibile ai comuni pugliesi, in regola con la quota di iscrizione, non inferiore allo 0,4 per mille della popolazione regionale residente indicata nel testo;
  • tenere regolarmente i libri contabili previsti dalla normativa applicabile;
  • avere una sede regionale con attività documentata in favore dei consumatori da almeno tre anni e almeno altre sedi in quattro comuni pugliesi distribuite in tre province, con attività di assistenza e consulenza;
  • avere, nell’ambito regionale, legali rappresentanti e dirigenti privi di condanne penali e che non svolgano attività commerciale, di produzione o intermediazione;
  • non svolgere, né aver svolto, attività di promozione o pubblicità commerciale per beni o servizi di terzi, né avere cointeressenze con imprese di produzione o distribuzione.

Domanda di iscrizione e documentazione

Le associazioni interessate devono presentare domanda entro il 30 settembre di ogni anno. In sede di prima applicazione, la domanda va presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del regolamento sul BURP.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e deve essere redatta esclusivamente sulla modulistica allegata al regolamento. Devono essere prodotti, tra l’altro:

  • copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente nazionale o regionale;
  • relazione del legale rappresentante con attestazione dei requisiti e designazione di un rappresentante effettivo e uno supplente per la Consulta regionale dei consumatori e degli utenti;
  • documentazione sull’attività svolta, suddivisa per anno e per tematiche;
  • dichiarazione sul numero degli iscritti riferibile ai comuni della Regione Puglia e sull’ubicazione degli elenchi nominativi;
  • copia dei bilanci o rendiconti economici degli ultimi tre anni.

Sono esonerate dagli adempimenti relativi ai dati sugli iscritti e ai bilanci le associazioni rappresentative a livello nazionale e iscritte al CNCU che facciano riferimento a dati relativi alla Regione Puglia in documenti già forniti al Ministero dello sviluppo economico.

Procedimento di iscrizione e provvedimento regionale

L’iscrizione è subordinata all’accertamento, da parte del Settore regionale al Commercio, del possesso dei requisiti richiesti. Il riconoscimento è disposto con atto del dirigente competente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e deve essere pubblicato sul BURP.

Mantenimento dell’iscrizione e cancellazione dal Registro

Per mantenere l’iscrizione, le associazioni devono presentare entro il 30 maggio di ogni anno al Settore Commercio:

  • una dichiarazione del legale rappresentante sulla permanenza dei requisiti;
  • copia del bilancio o rendiconto dell’anno precedente, oppure una dichiarazione di rinvio ai dati trasmessi al Ministero dello sviluppo economico per il mantenimento dell’iscrizione al CNCU;
  • una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

La perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti comporta la cancellazione dal Registro con atto del dirigente competente.

Regime temporale delle domande

Le domande presentate entro il 30 settembre valgono per l’anno successivo a quello in corso. Il regolamento prevede dunque un meccanismo di aggiornamento periodico annuale del Registro, con scadenze differenziate per nuova iscrizione e per conferma del mantenimento dei requisiti.

Contenuti ulteriori richiamati dal regolamento

Oltre alla disciplina del Registro, il regolamento dichiara di regolare anche:

  • il funzionamento della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti;
  • le modalità di attuazione dei programmi previsti dalla legge regionale;
  • il funzionamento e la gestione dello Sportello del Consumatore e dell’Osservatorio prezzi.

Nel testo fornito non compaiono però le norme di dettaglio su tali profili, che pertanto non possono essere ulteriormente riassunte sulla base del solo estratto disponibile.

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