Sentenza n. 1694/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Venezia del 29 ottobre 2025, comunicato in pari data, con il quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS- a seguito dell’istanza presentata dal ricorrente in data 27 marzo 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un cittadino straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugnava la revoca del nulla osta al lavoro rilasciato in favore di un cittadino del Bangladesh. Deduceva, in primo luogo, il difetto di istruttoria e l’errata valutazione dei fatti, poiché l’Amministrazione aveva ritenuto insufficiente la sua capacità economica rispetto all’assunzione di sessanta lavoratori, mentre, nel contraddittorio procedimentale, egli aveva chiarito di avere richiesto l’assunzione di soltanto sei lavoratori, nominativamente indicati nell’asseverazione trasmessa allo Sportello Unico e all’Ispettorato. Deduceva, inoltre, la violazione dell’art. 44, comma 1, d.l. n. 73 del 2022, sostenendo che la verifica della congruità del numero delle richieste di assunzione fosse demandata ai professionisti abilitati e che all’Amministrazione spettassero soltanto controlli a campione. In via preliminare, il Tribunale ha rilevato la tardività e l’inutilizzabilità della documentazione depositata dall’Amministrazione oltre il termine di quaranta giorni liberi anteriori all’udienza, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a..
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura di difetto di istruttoria, rilevando che sia l’Ispettorato sia lo Sportello Unico avevano ricevuto l’asseverazione dalla quale risultava che i lavoratori richiesti erano sei, ma avevano fondato il parere ostativo e la conseguente revoca sulla presunta richiesta di sessanta assunzioni. L’errore fattuale, pari alla considerazione di un numero di lavoratori decuplo rispetto a quello effettivo, ha inciso direttamente sulla valutazione della capacità economica del datore di lavoro e ha reso illegittima la revoca. La censura relativa all’art. 44, comma 1, d.l. n. 73 del 2022 non è stata accolta. Il Tribunale ha inoltre precisato che, ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 145 del 2024, il Bangladesh rientra tra gli Stati caratterizzati da elevato rischio di domande fraudolente; poiché il nulla osta era stato rilasciato prima dell’entrata in vigore della norma, ma non era ancora stato rilasciato il visto d’ingresso, la sua efficacia era sospesa e subordinata alle verifiche dell’Ispettorato, secondo il principio tempus regit actum. Il provvedimento di revoca è stato annullato per difetto di istruttoria, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione nell’esercizio delle verifiche prescritte. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
termine perentorio di quaranta giorni liberi antecedenti la data dell’udienza
La documentazione depositata dall’Amministrazione oltre tale termine è stata dichiarata tardiva e inutilizzabile.
art. 44, comma 1, d.l. n. 73 del 2022, convertito in legge n. 122 del 2022
La censura relativa alla pretesa competenza esclusiva dei professionisti abilitati sulla verifica della congruità delle assunzioni non è stata accolta.
art. 3, d.l. n. 145 del 2024, convertito in legge n. 187 del 2024
In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l’articolo 22, comma 5.01, del testo unico ... non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica, da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’articolo 24-bis del medesimo testo unico
Per i cittadini del Bangladesh, in assenza del visto d’ingresso alla data di entrata in vigore della disposizione, l’efficacia dei nulla osta già rilasciati è sospesa fino alla conferma espressa dello Sportello Unico del positivo espletamento delle verifiche dell’Ispettorato.
art. 22, comma 5.01, d.lgs. n. 286 del 1998
La disposizione è richiamata nella disciplina speciale applicabile ai nulla osta rilasciati in favore di cittadini di Stati a elevato rischio di documentazione contraffatta.
art. 24-bis d.lgs. n. 286 del 1998
Costituisce il parametro delle verifiche dei requisiti e delle procedure da effettuare da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Massime di principio
- Un provvedimento di revoca di un nulla osta al lavoro è illegittimo per difetto di istruttoria quando l’Amministrazione fonda la valutazione della capacità economica del datore di lavoro su un numero di assunzioni diverso e significativamente superiore a quello risultante dalla documentazione acquisita nel procedimento, senza considerare le precisazioni e l’asseverazione tempestivamente trasmesse dall’interessato.
- Quando l’Amministrazione recepisce il parere ostativo di un organo tecnico o ispettivo, deve comunque verificare che il parere sia fondato sulla corretta ricostruzione dei fatti risultanti dagli atti del procedimento; il recepimento non esonera l’autorità procedente dall’obbligo di istruttoria.
- Per i nulla osta al lavoro rilasciati in favore di cittadini del Bangladesh prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 d.l. n. 145 del 2024, ma non ancora seguiti dal rilascio del visto d’ingresso, l’efficacia del nulla osta è sospesa e subordinata alla conferma espressa dello Sportello Unico circa il positivo espletamento delle verifiche previste dalla disciplina speciale.
- Il principio tempus regit actum impone di applicare la disciplina sopravvenuta agli effetti ancora in corso di un nulla osta già rilasciato, quando alla data di entrata in vigore della nuova disciplina non era stato ancora rilasciato il visto d’ingresso.
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