Cassazione Civile, Ordinanza n. 12751/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Un agente della riscossione notificava a un contribuente un'intimazione di pagamento relativa a quattro cartelle di pagamento. Il contribuente impugnava l'atto sostenendo, in sintesi, la mancata notifica delle cartelle prodromiche, l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale e la nullità delle cartelle per difetto di motivazione sul calcolo degli interessi. In primo grado il ricorso veniva accolto per prescrizione, con dichiarazione di difetto di giurisdizione limitatamente ai crediti previdenziali. In appello l'agente della riscossione produceva documentazione sulla notifica delle cartelle e di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sostenendo che le cartelle fossero definitive e che la prescrizione fosse stata interrotta. Il contribuente, in cassazione, deduceva: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; 2) violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 per la produzione in appello di nuovi documenti; 3) errata individuazione dell'atto impugnato e conseguente errata esclusione della prescrizione, poiché l'intimazione sarebbe stata notificata oltre dieci anni dopo l'ultima cartella.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione di appello, accogliendo il gravame dell'ufficio, conteneva un rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità dell'appello. Ha respinto il secondo motivo perché la disciplina restrittiva sulla produzione di nuovi documenti in appello, introdotta dal d.lgs. 220/2023, si applica solo ai giudizi instaurati in primo grado dal 4 gennaio 2024, mentre nel caso di specie sia il primo grado sia l'appello erano anteriori a tale data. Ha respinto il terzo motivo rilevando che l'errore del giudice di merito sull'individuazione dell'atto impugnato era emendabile, ma che dagli atti risultava comunque la rituale notifica delle cartelle, la loro mancata impugnazione e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria entro il termine decennale; pertanto la prescrizione non era maturata. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La deduzione di omessa pronuncia richiede che l'eccezione sia stata ritualmente proposta e specificamente riportata nel ricorso; non vi è violazione se la decisione contiene un rigetto implicito incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione.
È richiamato come parametro del vizio di motivazione/nullità della sentenza tributaria, ma la Corte esclude la sua violazione nei motivi esaminati.
È evocato dal ricorrente in relazione ai requisiti dell'appello; la Corte ritiene la censura infondata poiché l'eccezione di inammissibilità è stata implicitamente rigettata.
È richiamato dal ricorrente per la pretesa difetto di specificità dell'appello; la Corte non ravvisa il vizio denunciato in cassazione.
La versione modificata dal d.lgs. 220/2023, che limita la produzione di nuovi documenti in appello, non si applica ai giudizi introdotti in primo grado prima del 4 gennaio 2024.
d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
La novella all'art. 58 d.lgs. 546/1992 ha efficacia solo per i giudizi di primo grado instaurati dal 4 gennaio 2024, secondo la ricostruzione fatta dalla Corte anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 36/2025.
sentenza Corte costituzionale n. 36/2025
È richiamata per precisare il regime temporale di applicazione della modifica dell'art. 58 d.lgs. 546/1992.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la maturazione della prescrizione decennale; la Corte esclude che essa sia decorso per effetto delle notifiche intervenute.
È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non accoglie la tesi prescrizionale avanzata.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione del credito portato da cartelle definitive; la Corte ritiene comunque non maturata la prescrizione nei fatti di causa.
È evocato dal ricorrente in relazione alla prescrizione delle sanzioni; la censura viene respinta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento della condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se l'eccezione o domanda sia stata ritualmente proposta nel merito e il ricorrente ne riporti in modo specifico il contenuto e gli atti processuali rilevanti; la Corte può ravvisare un rigetto implicito quando la decisione adottata presupponga logicamente il rigetto della questione non espressamente trattata.
- La disciplina limitativa sulla produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario, introdotta dal d.lgs. 220/2023, non si applica ai giudizi introdotti in primo grado prima della data di efficacia prevista dalla norma; la sua applicazione va verificata in base alla data di instaurazione del giudizio di primo grado.
- In materia di riscossione coattiva, la notifica ritualmente eseguita della cartella di pagamento, ove non impugnata, rende l'atto definitivo; l'eccezione di prescrizione può essere respinta se dagli atti risulti una notificazione interruttiva intervenuta prima del decorso del termine prescrizionale applicabile.
- Un errore materiale nella individuazione dell'atto impugnato da parte del giudice di merito può essere superato in sede di legittimità quando dagli atti emerga con chiarezza la reale sequenza degli atti e la correttezza sostanziale della decisione adottata.
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