Cassazione Penale, Ordinanza n. 26531/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso; per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per guida senza patente reiterata nel biennio è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la contravvenzione di guida senza patente, nella forma penalmente rilevante per reiterazione nel biennio. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova della esecutività/definitività della precedente violazione amministrativa, presupposto della recidiva nel biennio; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo reiterativo, generico e aspecifico, osservando che per provare la recidiva nel biennio non è necessaria una prova documentale della definitività della precedente violazione, essendo sufficiente un minimo di prova anche testimoniale; ha rilevato inoltre che la Corte territoriale aveva valorizzato deposizione del teste e verbali di contestazione, in assenza di prova contraria. Sul secondo motivo ha ritenuto che la particolare tenuità non sia applicabile alla guida senza patente quando la condotta assuma rilievo penale solo in caso di recidiva nel biennio, difettando il requisito della non abitualità. Sul terzo motivo ha giudicato il ricorso non confrontarsi con la motivazione della Corte di merito, che aveva fondato il diniego delle attenuanti generiche sui precedenti penali dell'imputato e sull'assenza di elementi positivi.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La guida senza patente assume rilievo penale quando ricorre la reiterazione nel biennio; ai fini della prova della recidiva nel biennio è sufficiente un minimo di prova, anche testimoniale, non essendo necessario un accertamento documentale della definitività della precedente violazione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente quando il fatto è penalmente rilevante solo per la recidiva nel biennio, poiché difetta il requisito della non abitualità della condotta.
Il giudice può fondare il diniego delle attenuanti generiche sulla valutazione degli elementi sfavorevoli, inclusi i precedenti penali, ritenuti prevalenti nell'esercizio del potere discrezionale.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emergano ragioni di esonero.
Massime di principio
- Per la prova della recidiva nel biennio, quando essa costituisce presupposto della rilevanza penale della condotta, non è indispensabile una prova documentale della definitività del precedente illecito: è sufficiente un compendio probatorio minimo, anche desumibile dalla testimonianza dell'operante di polizia giudiziaria e dai verbali di contestazione, se non contrastato da elementi difensivi contrari.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è incompatibile con le fattispecie nelle quali la rilevanza penale dipende dalla reiterazione della condotta nel biennio, perché tale struttura normativa esclude la non abitualità richiesta dall'art. 131-bis c.p.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato anche mediante il richiamo all'assenza di elementi positivi e alla presenza di precedenti penali o di specifiche pregresse condotte delittuose, purché il giudice esponga una motivazione coerente e non meramente apparente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata o quando le doglianze siano generiche e aspecifiche.
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