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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00388/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento ex art. 2409 c.c. promosso per denunciare presunte irregolarità nella gestione societaria. Il Tribunale aveva disposto l'ispezione della società; la Corte d'appello di Bologna aveva respinto il reclamo proposto avverso tale decreto e aveva posto le spese a carico del reclamante. In Cassazione il ricorrente ha articolato più censure: ha sostenuto l'ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. anche contro la statuizione sulle spese; ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente; ha denunciato violazione dell'art. 2409 c.c. per carenza di attualità del danno e di gravi irregolarità; ha lamentato violazione del contraddittorio e dei principi di cui agli artt. 101 c.p.c., 24 e 111 Cost.; ha contestato la statuizione sulle spese assumendo l'inapplicabilità del principio di soccombenza ai procedimenti di volontaria giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i provvedimenti resi sulla denuncia ex art. 2409 c.c. siano privi di decisorietà, abbiano natura cautelare e provvisoria e non siano quindi impugnabili con ricorso ex art. 111 Cost., salvo la sola parte relativa alle spese. Quanto alla statuizione sulle spese, ha ribadito che nel procedimento ex art. 2409 c.c. la condanna può essere legittimamente posta a carico del soccombente processuale e, nel caso concreto, non vi era ragione di dubitare dell'applicazione del principio di soccombenza, poiché il reclamo del ricorrente era stato respinto. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2409 c.c.

    I provvedimenti adottati sulla denuncia di irregolarità nella gestione societaria hanno natura di volontaria giurisdizione, sono cautelari e provvisori e non sono decisori; sono quindi non impugnabili con ricorso ex art. 111 Cost., salvo la statuizione sulle spese.

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione è precluso contro provvedimenti privi di decisorietà e non idonei a passare in giudicato sostanziale.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la censura non offre elementi per mutare un principio di diritto già consolidato e richiamato dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti dal ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per le doglianze di motivazione apparente e violazione del contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per le doglianze di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a tutela del contraddittorio nel procedimento di volontaria giurisdizione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio.

  • art. 91 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di spese, ma la Corte ribadisce la legittimità della condanna alle spese in base alla soccombenza processuale nel procedimento ex art. 2409 c.c.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • I provvedimenti resi nel procedimento ex art. 2409 c.c. sulla denunzia di gravi irregolarità nella gestione societaria, anche quando dispongano ispezioni o incidano sulla nomina degli organi gestori, sono normalmente privi di decisorietà e non sono ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost., salvo il capo sulle spese.
  • La pronuncia sulle questioni processuali interne al reclamo ex art. 2409 c.c. conserva la natura del provvedimento principale e non gli attribuisce autonoma decisorietà.
  • Nel procedimento ex art. 2409 c.c. la condanna alle spese è ammissibile in applicazione del principio di soccombenza processuale tra i partecipanti al giudizio, pur restando le spese di ispezione giudiziale sempre a carico dei denuncianti.
  • Quando il ricorso si limita a riproporre questioni già risolte da un principio consolidato senza offrire argomenti idonei a mutarlo, opera la causa di inammissibilità di cui all'art. 360-bis n. 1 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioniSpese di lite
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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