Cassazione Civile, Ordinanza n. 16414/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia origina da una domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da un istituto di credito per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, un atto pubblico di compravendita immobiliare stipulato tra una debitrice e il relativo acquirente, poi odierno ricorrente. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, rigettando anche l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, il difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito, la mancata ammissione di prova testimoniale, nonché le censure sulla sussistenza dei presupposti della revocatoria e sulla liquidazione delle spese. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza e violazione dell’art. 5 d.lgs. 28/2010 e dell’art. 112 c.p.c. per non avere ritenuto necessaria la mediazione obbligatoria; 2) violazione dell’art. 58 T.U.B. per asserito difetto di legittimazione attiva della cessionaria; 3) violazione dell’art. 2724 c.c. per mancata ammissione della prova testimoniale; 4) violazione dell’art. 2901 c.c. per insussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria; 5) censura sulle spese di lite per applicazione di tariffe professionali ritenute non corrette; 6) ulteriore richiesta di riforma del capo sulle spese. La Corte ha ritenuto il primo e il secondo motivo infondati, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto inammissibili, osservando in sintesi che la revocatoria non è soggetta a mediazione obbligatoria, che la cessionaria era legittimata quale successore a titolo particolare intervenuto in causa, che le censure sulle prove e sui presupposti della revocatoria miravano a una rivalutazione del merito, e che le doglianze sulle spese erano generiche e non decisive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la sentenza d’appello che aveva respinto l’impugnazione avverso la declaratoria di inefficacia dell’atto di compravendita resa in accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria. Il rigetto è dipeso dal fatto che la mediazione obbligatoria non si applica all’azione revocatoria, che la cessionaria del credito era legittimata a intervenire in giudizio quale successore a titolo particolare, e che le ulteriori censure erano in parte inammissibili perché dirette a una rivalutazione del merito o perché aspecifiche quanto alle spese. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L’azione revocatoria ordinaria serve a rendere inefficace l’atto dispositivo nei confronti del creditore, senza incidere sulla validità inter partes; i suoi presupposti sono stati ritenuti provati nei gradi di merito.
La controversia avente ad oggetto l’azione revocatoria ordinaria non rientra tra quelle soggette alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la Corte d’appello si era espressa sulla questione della mediazione, seppur sinteticamente.
La cessione del credito e il successivo intervento della cessionaria sono stati ritenuti compatibili con la disciplina della successione nel diritto controverso e con la prova della titolarità del credito.
Il cessionario del credito può intervenire nel giudizio quale successore a titolo particolare, purché alleghi e documenti il subentro nella posizione sostanziale e processuale.
La doglianza sulla prova testimoniale è stata reputata inammissibile perché finalizzata a contestare la valutazione di merito e non la corretta applicazione della norma sulle prove.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 4
Il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea individuazione o applicazione della norma, mentre non consente di censurare la mera ricognizione della fattispecie concreta o di ottenere una rivalutazione del merito.
Le censure sulla liquidazione delle spese sono state dichiarate inammissibili per genericità e perché non scalfivano la correttezza della condanna alle spese nei gradi di merito.
Richiamato dal ricorrente per contestare i criteri tariffari applicati, ma la Corte ha ritenuto la doglianza infondata/inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’azione revocatoria ordinaria non è soggetta alla mediazione obbligatoria prevista per le controversie in materia di contratti bancari, poiché ha ad oggetto l’inefficacia dell’atto dispositivo verso il creditore e non la validità del rapporto contrattuale sottostante.
- Il cessionario del credito può intervenire nel giudizio come successore a titolo particolare nel diritto controverso, quando dimostri documentalmente l’avvenuto subentro e la titolarità della posizione creditoria.
- La censura di violazione di legge non è ammissibile quando mira soltanto a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito o la valutazione delle prove.
- Nel giudizio di revocatoria, la prova testimoniale non può essere pretesa per fatti che il giudice ritenga da provare documentalmente, né può essere utilizzata per sovvertire l’apprezzamento di merito sulla simulazione o sulla consapevolezza del pregiudizio.
- L’eccezione di prescrizione sollevata dal terzo acquirente è inammissibile se manca la specifica deduzione dei fatti rilevanti e se il soggetto non è parte del rapporto obbligatorio presupposto.
- Le censure sulle spese di lite devono essere specifiche e idonee a individuare l’errore di diritto o di calcolo; la mera contestazione generica dei parametri tariffari non basta a determinare la riforma del capo sulle spese.
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