Cassazione Civile, Ordinanza n. 28394/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria notificato dall'agente della riscossione per il mancato pagamento di due avvisi di accertamento relativi a tributi degli anni 2007 e 2008. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato, ma in appello la CTR dell'Abruzzo aveva accolto l'impugnazione ritenendo non provata la regolare notifica degli atti presupposti, poiché la documentazione attestante le notifiche era stata prodotta tardivamente e senza rispetto dei termini di cui all'art. 32 del d.lgs. 546/1992. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 25, 32 e 58 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto esaminare la documentazione relativa alle notifiche degli avvisi di accertamento in quanto già prodotta, sia pure irritualmente, nel giudizio di primo grado e comunque presente nel fascicolo processuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato, ma i documenti tardivamente prodotti in primo grado possono essere esaminati in appello solo se nuovamente depositati nel rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 32 del d.lgs. 546/1992, applicabile anche al secondo grado. Nel caso concreto, la produzione era stata tardiva già in primo grado e non risultava sanata in appello, perché l'Ufficio si era costituito soltanto sette giorni prima dell'udienza, quindi oltre il termine utile di venti giorni. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese. È stata inoltre respinta la domanda di risarcimento per lite temeraria proposta dalla controricorrente, per difetto di adeguata allegazione e prova del danno. La Corte ha anche rilevato che non si applicava il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
Nel processo tributario i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio fino al termine del processo e sono restituiti solo dopo il passaggio in giudicato; le parti possono ottenere copia autentica degli atti, ma non la restituzione anticipata del fascicolo.
termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza
La produzione documentale in appello deve avvenire entro il termine perentorio previsto; il tardivo deposito in primo grado non è sanato se il documento non è riprodotto tempestivamente nel giudizio di appello.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità dei documenti, ma la Corte ha comunque applicato la disciplina del termine perentorio di deposito in appello.
art. 25, comma 2, d.lgs. 546/1992
Nel rito tributario la permanenza del fascicolo di parte nel fascicolo d'ufficio consente l'acquisizione degli atti al processo, ma non esonera dal rispetto dei termini di deposito per la loro spendibilità in appello.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato come parametro del vizio processuale dedotto nel ricorso.
La domanda di lite temeraria richiede la prova dell'an e del quantum del danno, o comunque che tali elementi siano desumibili in concreto dagli atti; nel caso concreto la richiesta è stata respinta per difetto di allegazione sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel processo tributario i documenti tardivamente prodotti in primo grado possono essere utilmente esaminati in appello solo se nuovamente depositati nel rispetto del termine perentorio fissato per la costituzione e il deposito documentale nel grado di appello.
- La permanenza dei fascicoli di parte nel fascicolo d'ufficio non elimina l'onere di deposito tempestivo dei documenti rilevanti: la mera presenza materiale degli atti nel fascicolo non sana il ritardo quando il deposito in appello avvenga oltre i termini di legge.
- L'inosservanza delle modalità di produzione documentale può essere sanata solo se la controparte sia stata comunque posta in condizione di conoscere gli atti e di esercitare il diritto di difesa, ma tale effetto non opera quando manca il deposito tempestivo nel grado di giudizio in cui il documento deve essere valutato.
- La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede una allegazione specifica e sufficientemente dettagliata sia dell'esistenza del danno sia della sua quantificazione, o quantomeno la loro desumibilità certa dagli atti di causa.
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