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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37079/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego tacito opposto dall'amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso, proposta ai sensi dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, della quota pari al 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 da un contribuente residente in una provincia colpita dagli eventi sismici del dicembre 1990. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale, pur richiamando in motivazione l'esclusione dal rimborso delle somme versate a titolo di IVA perché tributo armonizzato, aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la decisione di primo grado. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che vi fosse un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo: da un lato la CTR escludeva l'IVA dal rimborso, dall'altro rigettava integralmente l'appello dell'Ufficio, senza considerare che il ricorso introduttivo riguardava esclusivamente l'IVA versata negli anni 1990-1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla nullità della sentenza impugnata per l'insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, contrasto che non consentiva di individuare con certezza il contenuto essenziale della decisione. In applicazione dei principi sulla distinzione tra errore materiale correggibile ex art. 287 c.p.c. e nullità deducibile in cassazione, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002

    quota pari al 90% delle imposte versate

    norma posta a base dell'istanza di rimborso per i residenti nelle zone colpite dal sisma del dicembre 1990; nel caso concreto il rimborso era richiesto per imposte versate negli anni 1990-1992.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come parametro di validità della sentenza tributaria, la cui violazione viene dedotta per la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come norma sulla struttura della sentenza; la sua violazione è prospettata per l'asserita incoerenza interna della decisione impugnata.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e alla coerenza della decisione giudiziale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso viene incardinato come denuncia di violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 287 c.p.c.

    indicato come rimedio per l'errore materiale tra motivazione e dispositivo, quando la divergenza sia meramente formale e percepibile ictu oculi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.

Massime di principio

  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo integra nullità della sentenza solo quando sia tale da impedire l'individuazione certa del contenuto decisorio complessivo; se la divergenza è invece un mero errore materiale riconoscibile immediatamente, il rimedio è la correzione ex art. 287 c.p.c. e non l'impugnazione.
  • Non è configurabile una valida pronuncia quando, in presenza di un unico thema decidendum e di un motivo di appello circoscritto, la motivazione escluda una parte della domanda mentre il dispositivo rigetti integralmente l'appello, rendendo equivoco il decisum.
  • Nel giudizio tributario, il controllo di legittimità può censurare la sentenza che presenti un insanabile scollamento tra parte motiva e dispositivo, poiché la decisione deve risultare univoca e conoscibile nella sua effettiva portata.
  • La distinzione tra errore materiale, error in indicando e errore revocatorio dipende dalla possibilità di cogliere immediatamente, dal testo della sentenza, quale sia stata la reale statuizione del giudice senza attività ricostruttiva del suo pensiero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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