Cassazione Civile, Sentenza n. 11634/2021 del 04/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la destituzione (sanzione disciplinare) inflitta con decreto del 8 gennaio 2008 per falsificazione di certificati medici e uso di timbri e documenti falsi. I principali profili dedotti erano: 1) violazione dei termini decadenziali per l'avvio del procedimento disciplinare richiamando artt. 9 L. 19/1990, art. 5 co.4 e art. 10 co.3 L. 97/2001 e norme del d.P.R. 3/1957 (contestazione tardiva dopo sentenza penale di proscioglimento per prescrizione); 2) incompetenza dell'organo che ha irrogato la sanzione (disputa se competente l'ufficio della regione dove furono commesse le condotte o quello della sede di servizio al momento della contestazione); 3) eccessiva sproporzione della sanzione alla luce del proscioglimento penale per prescrizione e dei vincoli derivanti dal processo penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul piano dei termini decadenziali ha escluso che le regole dettate per l'avvio del procedimento dopo una sentenza di condanna (es. art. 5 L. 97/2001, art. 9 L. 19/1990) possano essere estese alle sentenze di proscioglimento per prescrizione, richiedendo invece un autonomo accertamento amministrativo. Ha confermato l'applicabilità, ratione temporis, delle disposizioni del d.P.R. n. 3/1957 (in particolare l'art. 120 sul termine endoprocedimentale dei 90 giorni) e ha ritenuto corretta la valutazione di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, in quanto la contestazione disciplinare è stata differita all'esito del processo penale e quindi la notizia rilevante è quella risultante dal giudizio penale concluso. Sulla proporzionalità della sanzione la Corte ha ritenuto infondate le doglianze: la Corte d'Appello aveva ricostruito elementi probatori (perizia grafica, sequestro di timbri e certificati) che giustificavano la sanzione espulsiva per la gravità del comportamento e il pregiudizio morale alla funzione docente. Conseguenza: ricorso rigettato; ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento ... od entro 40 giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato all'amministrazione la sentenza stessa
La Corte territoriale aveva richiamato l'art. 97 per i termini d'avvio del procedimento; la Cassazione ha rilevato che, ratione temporis, le norme del TU 3/1957 sono applicabili al periodo considerato ma che i termini previsti per sentenze di condanna non sono estendibili al proscioglimento per prescrizione
il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto "senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto"
In relazione al periodo antecedente alle riforme successive, la Corte ha confermato l'applicazione dell'art. 120 come termine endoprocedimentale che estingue il procedimento in caso di inattività dei 90 giorni, principio richiamato dalla Corte d'Appello e condiviso in Cassazione
L. 19/1990, art. 9
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere termini decadenziali; la Corte ha ritenuto che le norme che fissano termini a partire dalla comunicazione di una sentenza di condanna non sono applicabili alla fattispecie del proscioglimento per prescrizione
La disposizione fissa termini per l'avvio del procedimento disciplinare dopo sentenza penale di condanna; la Corte ha chiarito che tale norma riguarda la sentenza di condanna e non può essere estesa alle pronunce di proscioglimento per prescrizione
Norma transitoria che disciplina i termini per l'instaurazione del procedimento disciplinare per fatti anteriori all'entrata in vigore della legge; la Corte ha ritenuto che, poiché l'art. 5 co.4 si riferisce alle sentenze di condanna, anche l'art. 10 co.3 va interpretato coerentemente e non esteso al proscioglimento per prescrizione
d.lgs. 297/1994, art. 498 e art. 503
Norme del regolamento scolastico richiamate per la competenza all'irrogazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto applicabile ratione temporis la competenza del dirigente/direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la sede di servizio al momento della contestazione differita post-processo penale
d.lgs. 165/2001, art. 55 (e richiamo all'art. 55-ter d.lgs. 150/2009)
Riferimenti al regime di competenze e disciplina del pubblico impiego; la Corte ha evidenziato che disposizioni successive (art. 55-ter) non sono applicabili ratione temporis ai procedimenti aperti anteriormente e che il regime speciale per i docenti (rinvii) è rilevante per stabilire le norme applicabili
Massime di principio
- I termini decadenziali fissati per l'avvio del procedimento disciplinare a seguito di una sentenza penale si applicano specificamente alla sentenza di condanna: non possono automaticamente essere estesi alle sentenze di proscioglimento per prescrizione, per le quali è richiesto un autonomo accertamento amministrativo dei fatti
- Se il procedimento disciplinare è stato differito fino alla conclusione del processo penale, la notizia effettiva rilevante ai fini di competenza e decorrenza è quella risultante dall'esito del processo; quindi la competenza territoriale si radica sovente presso l'ufficio della sede di servizio al momento della contestazione differita, non presso la sede dove i fatti si sono materialmente svolti
- Per i fatti anteriori ad alcune riforme, continuano ad applicarsi disposizioni più "vecchie" (es. d.P.R. n. 3/1957) con termini endoprocedimentali (es. 90 giorni) che possono estinguere il procedimento per inattività; è fondamentale verificare la normativa ratione temporis
- Anche in presenza di proscioglimento penale per prescrizione, l'Amministrazione può irrogare sanzioni disciplinari basandosi su autonome valutazioni probatorie (perizie, sequestri, elementi di fatto) e la sanzione può essere severa se il fatto e il comportamento compromettono gravemente la fiducia e la funzione pubblica svolta (es. ruolo del docente)
- Chi invoca la decorrenza di termini a motivo della comunicazione di una sentenza (ad es. per far valere la decadenza) ha l'onere di provare la notifica/effettiva comunicazione della sentenza all'Amministrazione o l'evento che fa decorrere il termine
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