Cassazione Civile, Sentenza n. 11633/2021 del 04/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Spadaro era stato inserito in graduatoria e avviato al lavoro come operatore tecnico, quindi cancellato dalle liste di collocamento per presunta insussistenza di requisiti (l'AUSL aveva ritenuto che fosse lavoratore autonomo) e dichiarato decaduto dallo status di vincitore. Dopo archiviazione penale e revoca della cancellazione dall'Ufficio provinciale del lavoro, Spadaro chiedeva il mantenimento dell'iscrizione, l'avviamento e l'assunzione con risarcimento danni. In sede di merito è emersa una precedente dichiarazione di fallimento (sentenza dichiarativa del fallimento del 23/10/1995) che, al momento dell'avviamento (28/1/1999), era ancora in corso e costituiva un impedimento legale all'assunzione nella pubblica amministrazione. Il ricorrente impugnava in Cassazione per violazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo tra l'altro che la pronuncia della Corte costituzionale n. 65/1999 avrebbe reso priva di fondamento la cancellazione e che il requisito doveva essere valutato al momento dell'assunzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e infondati i motivi del ricorrente: la sentenza impugnata ha correttamente valutato che il fallimento, essendo in corso al momento dell'avviamento nel 1999, costituiva una condizione impeditiva dell'assunzione presso la pubblica amministrazione. La Corte ha escluso l'applicabilità del richiamo alla legge n. 241/1990 in quanto l'assunzione in un rapporto di lavoro privatizzato non richiede l'adozione del procedimento amministrativo tipico; ha inoltre osservato che i requisiti di accesso devono essere fissati chiaramente dalla legge e non possono essere elusi dalla contrattazione. Venendo meno le ragioni per accogliere la domanda di assunzione, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali in favore dell'ASP di Messina. È stato inoltre rilevato l'obbligo di versamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Legge n. 56/1987
art. 10, comma 1, lett. a)
Usata in origine dall'amministrazione per la cancellazione dalle liste di collocamento in quanto la valutazione dei requisiti di "disoccupazione" era centrale; la Corte osserva che la successiva pronuncia costituzionale può incidere su detta valutazione ma non elimina altre cause ostative come il fallimento.
d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223
art. 2, comma 1, lett. a)
Prevedeva che siano esclusi dall'elettorato attivo (e quindi tra le "incapacità stabilite dalla legge") i dichiarati falliti finché dura lo stato di fallimento (non oltre cinque anni). La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina ratione temporis e che lo stato di fallimento in corso al momento dell'avviamento fosse impedimento all'assunzione.
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
art. 2 e art. 3 (requisiti per l'accesso all'impiego statale)
Stabilisce i requisiti soggettivi per l'accesso al pubblico impiego; la Corte richiama che tali requisiti devono essere definiti dalla legge e vincolano l'assunzione anche in regime di rapporti privatizzati.
d.P.R. n. 761/1979
Richiama per le assunzioni in ambito sanitario le norme per i dipendenti civili dello Stato (d.P.R. n. 3/1957), dunque rendendo applicabili i requisiti di cui sopra alle assunzioni in sanità.
Legge n. 241/1990
Richiamata dal ricorrente per vizi di procedimento amministrativo; la Corte ha escluso la sua applicabilità ai rapporti di lavoro privatizzati della pubblica amministrazione, rilevando che l'atto impugnato non è atto tipico di autotutela amministrativa soggetto al procedimento ex legge 241/1990.
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
art. 152, comma 1, lett. a) (abrogazione)
Ha abrogato la disposizione del d.P.R. 223/1967 che escludeva dall'elettorato i falliti; la Corte osserva però che tale abrogazione non incide retroattivamente sulla valutazione dei requisiti ratione temporis al momento dell'assunzione.
d.lgs. n. 165/2001
Norme richiamate dal ricorrente in tema di pubblico impiego; la Corte non ha ritenuto che alterassero il principio secondo cui i requisiti di accesso devono essere fissati dalla legge.
Codice di procedura civile
artt. 91, 112, 113, 115, 116, 345
Citate dal ricorrente per vizi motivazionali e processuali; la Corte ha ritenuto le doglianze in parte inammissibili e, in generale, che non sia stato provato un errore di motivazione che comporti nullità o annullamento della sentenza.
d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto dell'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei rapporti di pubblico impiego privatizzati l'applicazione della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo non è automatica: l'amministrazione può assumere determinazioni di natura conformativa al diritto del lavoro e la loro nullità va valutata secondo i principi del diritto civile e del pubblico impiego.
- I requisiti soggettivi per l'accesso alla pubblica amministrazione devono essere definiti chiaramente dalla legge; condizioni come lo stato di fallimento, se sussistenti al momento dell'avviamento, possono costituire un impedimento all'assunzione anche se la cancellazione dalle liste è stata disposta per motivi diversi.
- L'abrogazione successiva di una norma (es. disposizione sul fallimento) non risana automaticamente atti o situazioni anteriori: occorre valutare la disciplina applicabile ratione temporis al momento dell'evento decisivo (qui: la data di avviamento).
- La nullità del rapporto di lavoro per carenza dei requisiti di legge può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice e può essere fatta valere dall'amministrazione per sottrarsi all'adempimento contrattuale quando il vizio rende il negozio improduttivo di effetti giuridici.
- In casi simili è essenziale documentare lo status soggettivo esistente alla data dell'avviamento (es. certificazione dello stato di fallimento) e valutare se eventuali pronunce successive (anche costituzionali) incidono retroattivamente sulla situazione giuridica del candidato.
- Se si contesta la mancata assunzione, il rimedio può essere sia di tipo costitutivo (domanda di instaurazione del rapporto) sia risarcitorio; tuttavia il successo dipenderà dalla sussistenza dei requisiti di legge al momento rilevante e dall'eventuale nullità del titolo di avviamento.
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