Cassazione Civile, Ordinanza n. 11826/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La società ricorrente aveva agito per ottenere: l'accertamento dell'esistenza e validità di un contratto di affitto di azienda concluso con un'impresa individuale; la declaratoria di opponibilità di tale contratto alla curatela fallimentare dell'impresa; la condanna della curatela alla riconsegna dell'azienda, avente ad oggetto un'attività di cava di materiali inerti, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande. In Cassazione, la ricorrente ha proposto tre motivi, ma la Corte ha rilevato anzitutto l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; ha inoltre osservato che il documento depositato come sentenza d'appello conteneva in realtà la sentenza di primo grado. In via ulteriore, ha ritenuto i motivi comunque inammissibili: il primo per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per mancata localizzazione dei documenti richiamati nel fascicolo; il secondo perché, sotto la veste della violazione dell'art. 2697 c.c., mirava in realtà a sollecitare una diversa lettura delle prove e una rivalutazione del merito; il terzo perché chiedeva una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, estranea al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato la mancanza del deposito della copia autentica della sentenza impugnata, requisito indispensabile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., e ha aggiunto che, comunque, i motivi sarebbero stati inammissibili per difetti di specificità e per improprio tentativo di ottenere un riesame del merito. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è improcedibile se non viene depositata la copia autentica della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente, con localizzazione nel fascicolo, i documenti su cui si fonda; la mancata indicazione comporta inammissibilità della censura.
La violazione dell'onere della prova è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia falsamente attribuito l'onere probatorio a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni, non quando si contesti la valutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è un adempimento essenziale: la sua omissione determina l'improcedibilità del ricorso.
- La censura di violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. richiede che il ricorrente indichi puntualmente i documenti richiamati e la loro precisa collocazione nel fascicolo processuale; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; non può essere utilizzata per contestare la valutazione del materiale probatorio o per chiedere un nuovo esame del merito.
- Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione delle risultanze istruttorie né una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
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