Cassazione Civile, Ordinanza n. 22903/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del corrispettivo di una fornitura di beni mobili, fatturata come vendita e accompagnata da documento di trasporto recante la causale "vendita". La società destinataria dell’ingiunzione propose opposizione sostenendo che la merce fosse stata consegnata in mero conto vendita, con pagamento subordinato alla sua effettiva collocazione sul mercato e al ricavo ottenuto, e che quindi nulla fosse dovuto. La stessa opponente chiese anche il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la diffusione, da parte del legale rappresentante della controparte, della notizia del suo prossimo fallimento, deducendo la perdita di commesse. Il primo giudice respinse l’opposizione e la domanda riconvenzionale. In appello, la società opponente lamentò vizi motivazionali, errata valutazione della prova sulla conclusione e natura del contratto, violazione delle regole sull’onere della prova e sulla non contestazione, oltre alla mancata ammissione di prove. La Corte d’appello accolse l’impugnazione quanto alla pretesa creditoria, ritenendo non provato, con il rigore richiesto, l’esistenza di un contratto di vendita e di un ordine, anche verbale, e revocò il decreto ingiuntivo; dichiarò invece inammissibili i motivi d’appello sulla domanda risarcitoria per difetto di specificità. Nel ricorso principale per cassazione la società fornitrice dedusse violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il documento di trasporto, la consegna senza riserve, la fattura non contestata e la mancata restituzione della merce integrassero presunzioni gravi, precise e concordanti della vendita. Nel ricorso incidentale la società acquirente censurò la declaratoria di inammissibilità dei motivi d’appello sulla domanda risarcitoria e sostenne che il danno dovesse essere imputato alla società anche per il fatto del suo legale rappresentante. La Cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi della società fornitrice perché la Corte d’appello aveva correttamente valutato le risultanze indiziarie e la mancata prova di un ordine, anche verbale, sicché non vi era violazione dell’art. 2729 c.c. né omesso esame di fatti decisivi. Ha ritenuto infondati o inammissibili anche i motivi del ricorso incidentale: il primo per mancanza di specificità dell’appello; il secondo perché la questione della responsabilità per temeraria istanza di fallimento andava eventualmente fatta valere nel procedimento che aveva rigettato l’istanza; il terzo per carenza di interesse, poiché la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il gravame sulla domanda risarcitoria e, in più, introduceva profili nuovi non dedotti in merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La prova per presunzioni è ammessa solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; la valutazione della loro idoneità e del ragionamento inferenziale spetta al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione con una ricostruzione alternativa dei fatti.
La censura sulla distribuzione dell’onere della prova non può essere utilizzata per contestare una diversa ricostruzione fattuale del rapporto negoziale quando il giudice di merito ha valorizzato o meno specifici elementi probatori.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è deducibile solo per errori nell’applicazione della norma, non per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una inferenza presuntiva diversa.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame riguarda fatti storici decisivi realmente trascurati; non è configurabile quando i fatti secondari dedotti siano stati comunque considerati dal giudice di merito, ancorché con esito non condiviso dalla parte.
L’atto di appello deve contenere censure specifiche, con indicazione dei capi impugnati e delle ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di primo grado; la mera riproposizione confutativa non è sufficiente.
È richiamato dal ricorso incidentale, ma la Corte non esamina il merito della responsabilità aquiliana poiché il gravame era stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
La questione della responsabilità della società per il fatto illecito del legale rappresentante è ritenuta nuova e quindi inammissibile in cassazione, perché non dedotta nei gradi di merito.
La condanna per responsabilità aggravata per proposizione temeraria di istanza di fallimento va chiesta e decisa nello stesso procedimento in cui l’istanza è stata rigettata.
art. 22 legge fall.
Il rigetto dell’istanza di fallimento può comprendere anche statuizioni consequenziali su spese e responsabilità aggravata, da far valere nel medesimo procedimento.
art. 24 Cost.
È evocato nel ricorso incidentale come parametro del diritto di difesa, ma la Corte esclude il vizio denunciato per la carenza di specificità dell’appello.
art. 111 Cost.
È evocato nel ricorso incidentale in tema di giusto processo e motivazione, ma la Corte non ravvisa una motivazione mancante o apparente.
La motivazione è ritenuta sufficiente perché la Corte territoriale ha indicato la ragione decisiva della declaratoria di inammissibilità del gravame.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Le spese di legittimità sono state compensate in ragione della soccombenza reciproca e paritaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato disposto, se dovuto, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- La prova presuntiva della conclusione di un contratto richiede che gli indizi siano valutati complessivamente e che consentano una inferenza univocamente plausibile; il giudice di merito può escludere la prova del rapporto anche quando alcuni elementi, isolatamente considerati, siano compatibili con la tesi della parte.
- La violazione dell’art. 2729 c.c. è configurabile solo se il giudice utilizza presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o compie un vero errore di sussunzione; non basta contrapporre una diversa lettura del materiale indiziario.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non si identifica con la mera dissociazione dal risultato probatorio raggiunto dal giudice di merito: esso richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non di una diversa valorizzazione di fatti comunque considerati.
- L’atto di appello deve contenere censure specifiche e intelligibili rispetto alla sentenza impugnata; la riproduzione di argomenti già svolti in primo grado, senza critica puntuale della ratio decidendi, determina inammissibilità.
- Le questioni sulla responsabilità aggravata per temeraria proposizione di istanza di fallimento devono essere coltivate nel procedimento che decide sull’istanza stessa; non possono essere introdotte in modo surrettizio come domanda risarcitoria autonoma in separato giudizio o in diversa fase.
- Quando il giudice d’appello dichiara inammissibile il gravame per difetto di specificità, il sindacato di legittimità non può essere rivolto alla motivazione di merito della sentenza di primo grado, perché la ratio decidendi dirimente è quella processuale.
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