Cassazione Civile, Ordinanza n. 19277/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 30 marzo 2006 relativo a un fondo sito in Pagani. In sede arbitrale, la controparte aveva chiesto l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., ottenendo il trasferimento del bene subordinato al saldo del prezzo; la società promittente venditrice aveva invece chiesto di dichiarare nullo il preliminare per asserita violazione del divieto di patto commissorio, oppure di risolverlo per inadempimento o consensualmente. Il lodo aveva accolto la domanda di trasferimento, rigettato le domande di nullità e risoluzione, riconosciuto alla venditrice un diritto di riscatto ex artt. 1502 ss. c.c. e regolato le spese. La venditrice impugnava il lodo davanti alla Corte d'appello deducendo, tra l'altro, omessa pronuncia su domande ed eccezioni, violazione dell'art. 2744 c.c., contraddittorietà del lodo, mancata determinazione delle condizioni del riscatto e omessa valutazione dei mezzi istruttori. La Corte d'appello rigettava l'impugnazione. In cassazione la ricorrente articolava cinque motivi: 1) omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità del patto commissorio; 2) violazione degli artt. 2744 e 1418 c.c. per mancato rilievo della nullità della scrittura del 2006; 3) violazione di legge in relazione all'art. 829, comma 3, c.p.c. e agli artt. 2744 c.c., 4) omessa pronuncia/omesso esame in tema di condizioni del riscatto; 5) violazione di legge sugli strumenti istruttori e sulla loro ammissibilità/rilevanza. La Corte di cassazione ha ritenuto che, nel giudizio di impugnazione del lodo, la Corte d'appello non potesse rilevare d'ufficio una nullità contrattuale non deducibile come motivo di impugnazione del lodo, che il divieto del patto commissorio non integra contrarietà all'ordine pubblico ai fini dell'art. 829 c.p.c. e che, nel caso concreto, il lodo aveva comunque affrontato i punti contestati. Ha inoltre escluso vizi di omessa pronuncia sulle istanze istruttorie, osservando che esse non sono assimilabili a domande o eccezioni di merito e che, in ogni caso, il lodo si era espresso anche su quel profilo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società promittente venditrice. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva respinto l'impugnazione del lodo arbitrale. Secondo la Corte, il giudizio di impugnazione del lodo è a critica vincolata e la deducibilità della violazione di regole di diritto sul merito della controversia è ammessa solo se espressamente prevista dalla convenzione di arbitrato o dalla legge; nel caso concreto la clausola compromissoria, contenuta in un contratto stipulato dopo il d.lgs. n. 40/2006, non consentiva tale impugnazione. La Corte ha inoltre ribadito che il divieto di patto commissorio non è, di per sé, motivo di impugnazione del lodo per contrarietà all'ordine pubblico e che non può la Corte d'appello, in sede di impugnazione del lodo, esercitare poteri officiosi di rilievo di nullità estranei ai motivi dedotti e deducibili. Restano ferme le statuizioni sul trasferimento del bene ex art. 2932 c.c., sul rigetto della nullità e della risoluzione, e sul diritto di riscatto riconosciuto alla venditrice. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base per il trasferimento coattivo dell'immobile in esecuzione del preliminare
norma sul divieto di patto commissorio; la Corte esclude che la sua violazione possa essere fatta valere come contrarietà all'ordine pubblico ai fini dell'impugnazione del lodo
art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c.
invocato per omessa pronuncia; la Corte ribadisce che riguarda domande ed eccezioni, non le richieste istruttorie
art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contraddittorietà del lodo; la Corte ricostruisce la censura come attinente alla motivazione
"L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico"
la Corte applica la disciplina riformata dal d.lgs. n. 40/2006, limitando l'impugnazione per errores in iudicando ai casi espressamente previsti
ha riformato l'art. 829 c.p.c. invertendo il rapporto regola/eccezione quanto all'impugnabilità del lodo per violazione di legge
la nuova disciplina si applica ai giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della riforma
art. 10 del contratto preliminare del 30 marzo 2006
clausola compromissoria che devolveva agli arbitri le controversie su interpretazione ed esecuzione del contratto, senza espressa previsione di impugnazione per violazione di legge
richiamati per il diritto di riscatto riconosciuto alla venditrice
invocato per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato quale norma sulla nullità contrattuale
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiede specificità del motivo di ricorso; la Corte lo usa per dichiarare inammissibili censure non confrontate con la sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per i vizi processuali dedotti
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per la violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di un fatto decisivo
norma sui limiti della prova testimoniale, ritenuta non deducibile come violazione di regole di merito ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di ammissibilità della prova testimoniale
richiamato dalla ricorrente in tema di prova documentale
richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio
richiamato in relazione alla nomina del consulente tecnico
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale il controllo della Corte d'appello è a critica limitata: sono deducibili solo i vizi tipici previsti dall'art. 829 c.p.c. e, per le violazioni di diritto sul merito, soltanto se la relativa impugnabilità è espressamente prevista dalla legge o dalla convenzione arbitrale.
- La Corte d'appello, investita dell'impugnazione del lodo, non può esercitare un autonomo potere di rilievo officioso di nullità del contratto diverso dai motivi di nullità del lodo effettivamente dedotti e deducibili nel perimetro dell'art. 829 c.p.c.
- Il divieto di patto commissorio, pur essendo norma imperativa, non è automaticamente sovrapponibile alla contrarietà all'ordine pubblico ai fini dell'impugnazione del lodo arbitrale.
- L'omessa pronuncia ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c. riguarda domande ed eccezioni di merito e non si estende, di regola, alle istanze istruttorie; per queste ultime l'eventuale omissione va scrutinata secondo i corretti parametri del vizio motivazionale.
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza resa sull'impugnazione del lodo è necessario confrontarsi in modo specifico con la motivazione della Corte d'appello e non limitarsi a riproporre doglianze dirette contro il lodo o a richiamare in astratto norme di legge.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da una pluralità di rationes autonome e sufficienti, la mancata censura anche di una sola di esse comporta l'inammissibilità del motivo per difetto di interesse.
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