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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03707/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato a 4 anni di reclusione per detenzione a fini di spaccio di circa un chilogrammo di cocaina importata dalla Spagna, confermando invece l'assoluzione dai capi relativi all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e a un ulteriore episodio di importazione e cessione. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, nonché violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. nella valutazione delle captazioni telefoniche. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente valorizzato, ai fini dell'esclusione della lieve entità, la quantità di droga movimentata, le modalità organizzate della condotta, l'intensità del dolo desunta dalle pressioni sui pagamenti e il ruolo dell'imputato come referente dello spaccio. Quanto alle intercettazioni, ha osservato che l'interpretazione del loro contenuto è questione di fatto riservata al giudice di merito quando la motivazione sia logica e completa. Sulle attenuanti generiche ha evidenziato che il diniego può essere motivato con l'assenza di elementi positivi e che, nel caso concreto, l'unico episodio risultava comunque indicativo di capacità criminale e di attivazione organizzativa dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla mancata applicazione della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo immune da censure sulla rilevanza del quantitativo di stupefacente, sulle modalità della condotta e sul ruolo dell'imputato. Ha inoltre ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la valutazione delle intercettazioni, trattandosi di apprezzamento di fatto adeguatamente motivato. Infine, ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando che il giudice di merito può fondarlo sulla mancanza di elementi positivi, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La lieve entità non si valuta solo sul quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma sulla complessiva offensività della condotta, sulle capacità di azione del soggetto, sulle relazioni con il mercato e sulle modalità organizzative dell'attività illecita.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato solo come capo assolto in appello; il ricorso non riguarda specificamente la sua configurabilità.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    È richiamato dalla difesa con riferimento alla valutazione delle captazioni, ma la Corte ribadisce che l'interpretazione delle conversazioni intercettate è questione di fatto rimessa al giudice di merito, se la motivazione è logica e congrua.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; dopo la riforma del 2008 non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125

    È richiamato per la riforma dell'art. 62-bis c.p., che ha ridotto il peso del solo stato di incensuratezza ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria consegue salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice deve valutare la lieve entità della condotta in modo complessivo, considerando quantità di stupefacente, modalità operative, rete organizzativa, rapporto con il mercato illecito e capacità del soggetto di alimentare uno stabile circuito di spaccio; non basta il mero dato ponderale.
  • Il fatto commesso nell'ambito di una struttura organizzata di spaccio o di una stabile piazza di spaccio è normalmente incompatibile con la qualificazione di lieve entità, perché rivela un'offensività non minima e un inserimento non episodico nel traffico illecito.
  • L'interpretazione delle conversazioni intercettate e la loro valenza dimostrativa costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorretti da motivazione logica e coerente.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi di segno favorevole; il solo stato di incensuratezza non impone più la concessione della diminuente.
  • In sede di legittimità non è necessario che il giudice si soffermi su tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente la considerazione di quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la motivazione dia conto delle specifiche deduzioni difensive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

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