Cassazione Penale, Sentenza n. 00427/2026 del 07/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di fondi dell'impresa) e bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente deduce due motivi: (1) violazione di legge e vizi motivazionali per omessa o insufficiente valutazione della documentazione prodotta dalla difesa che, a suo dire, giustificherebbe la destinazione delle somme distratte a spese coerenti con l'attivita' aziendale (progetti fotovoltaici del 2009, con voci di spesa complessive dettagliate: preventivi ENEL, caparre, intermediazione immobiliare, acquisto diritti di connessione, polizza assicurativa ecc.), e censura il richiamo per relationem della sentenza di primo grado senza motivazione specifica; (2) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla qualificazione della condotta come distrattiva commessa dall'imputato quale amministratore di fatto: il ricorrente sostiene che gli atti (contratti preliminari per terreni) sono stati compiuti nell'interesse e per conto della societa' e non a titolo personale, allegando documentazione che sosteneva la disponibilita' dei terreni alla societa' e quindi la legittimità degli esborsi. Infine censura la quantificazione della pena e la mancata esclusione dell'aggravante del danno di particolare gravita'.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato infondato e respinto. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello, evidenziando che la sentenza d'appello si integra legittimamente con quella di primo grado (doppia conforme e motivazione per relationem). La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla difesa non provasse in modo affidabile la destinazione aziendale delle somme mancate: molte prove erano copie prive di garanzia di veridicita', gli atti erano stati sottoscritti dall'imputato a titolo personale e non risultava che le spese fossero state rappresentate o giustificate alla curatela. E' stato ribadito l'onere a carico del fallito di dimostrare la destinazione di beni o somme mancanti ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare; la soppressione delle scritture contabili e l'uso di risorse societarie per atti personali hanno rafforzato la prova del dolo distrattivo. E' stata altresi' definita la figura dell'amministratore di fatto e confermata la responsabilita' penale a suo carico quando esercita poteri gestori in modo continuativo e utilizza risorse societarie per fini personali. Anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute generiche e la motivazione della Corte territoriale, che ha richiamato i parametri dell'art. 133 cod. pen., e' stata ritenuta corretta.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella enunciazione dei motivi di ricorso; il ricorso deve enunciare i motivi nei limiti necessari per la motivazione, principio usato per ritenere alcuni motivi ripetitivi e non efficaci
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Definisce i limiti del sindacato in Cassazione sulla motivazione; la Corte ne richiama l'ambito per ritenere insindacabili accertamenti di fatto congruamente motivati
art. 87 legge fallimentare
Giustifica l'inversione apparente dell'onere della prova nel reato di bancarotta patrimoniale: in caso di mancato rinvenimento di beni a disposizione dell'impresa, il fallito deve dimostrarne la destinazione coerente con la gestione d'impresa
Nozione di amministratore di fatto: base per affermare che chi esercita in modo continuativo poteri gestori e' soggetto agli obblighi e responsabilita' dell'amministratore formale
art. 40, comma secondo, cod. pen.
art. 40, comma secondo, cod. pen.
Riferimento alla responsabilita' per omissione o inerzia dell'amministratore di fatto; la Corte lo usa per sostenere che l'amministratore di fatto assume la responsabilita' anche per omissioni
art. 2392, 2393-bis, 2394, 2395 cod. civ.
art. 2392, art. 2393-bis, art. 2394, art. 2395 codice civile
Citati in relazione agli obblighi e alle responsabilita' civili degli amministratori verso societa', soci e creditori, come cornice della responsabilita' dell'amministratore di fatto
Criteri di quantificazione della pena; richiamato dalla Corte territoriale e riaffermato dalla Cassazione nel rigetto delle richieste di riduzione della pena
Massime di principio
- Quando le motivazioni di primo e secondo grado sono conformi possono integrarsi vicendevolmente: la sentenza d'appello puo' richiamare per relationem la motivazione di primo grado se quest'ultima e' conosciuta e congrua
- In tema di bancarotta patrimoniale per distrazione, se mancano beni o risorse aziendali e non vengono rese scritture contabili complete, grava sul fallito l'onere di provare la destinazione delle somme per finalita' aziendali (art. 87 l. fall.)
- La semplice produzione di copie di contratti o documenti, prive di garanzia di veridicita', e la mancata comunicazione o giustificazione alla curatela riducono fortemente il valore probatorio della documentazione difensiva
- La qualifica di amministratore di fatto si forma valutando elementi concreti: assenza di investitura formale, attivita' gestionale continuativa, autonomia decisionale interna ed esterna; chi esercita funzioni gestorie e poi compie atti a nome proprio ma con risorse societarie puo' aver posto in essere distrazioni
- Gli atti compiuti a nome proprio non vincolano la societa'; se pero' sono finanziati con risorse societarie costituiscono distrazione anche se l'agente afferma di aver agito per l'interesse della societa'
- In cassazione il sindacato di merito e' limitato: non si puo' procedere a una rivalutazione ex novo delle prove materiali ove il giudice di merito abbia dato motivazione congrua e non manifestamente illogica
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