Cassazione Civile, Ordinanza n. 32564/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia riguarda un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto un immobile ad uso industriale, ceduto alla società ricorrente quale utilizzatrice cessionaria. Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda della concedente, ritenendo che il contratto fosse giunto a naturale scadenza e che l’utilizzatrice non avesse saldato i canoni scaduti; aveva inoltre disposto la restituzione del bene. La Corte d’appello ha confermato la decisione, correggendone solo il riferimento alla risoluzione del contratto, revocata perché non espressamente domandata dalla società attrice. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società utilizzatrice ha denunciato violazione degli artt. 1453, 1526, 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe applicato impropriamente la disciplina della risoluzione per inadempimento a una fattispecie, invece, di cessazione per naturale scadenza del leasing; inoltre ha dedotto la contraddittorietà della decisione per avere la Corte valorizzato l’inadempimento del pagamento dei canoni e, insieme, riconosciuto il diritto della banca alla restituzione del bene per mancato esercizio del riscatto. Ha anche censurato il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale ex art. 1526 c.c., rilevando però che tale domanda non era stata riproposta in appello e che la stessa ricorrente aveva ammesso di non averla coltivata in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione di fatto e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la Corte d’appello aveva fondato la propria decisione su una ratio decidendi centrata sul fatto che il diritto di riscatto del bene era subordinato all’integrale adempimento degli obblighi contrattuali e che, persistendo l’inadempimento, la dichiarazione di riscatto era improduttiva di effetti. Tale ratio non è stata validamente scalfita dal ricorso, che pretendeva una diversa interpretazione della volontà negoziale e dei fatti. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto senza esame nel merito, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’erronea applicazione della disciplina della risoluzione per inadempimento a una fattispecie che, secondo la sua tesi, era di naturale scadenza del contratto
invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della restituzione nelle ipotesi di leasing traslativo; la Corte rileva che la relativa domanda riconvenzionale non era stata riproposta in appello
richiamato per censurare l’interpretazione della volontà contrattuale operata dalla Corte territoriale
richiamato per censurare l’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali relative al riscatto
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio con proposta della relatrice
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
specifica che l’ulteriore importo è pari a quello previsto dal comma 1-bis, se dovuto
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle prove: l’accertamento del contenuto storico della vicenda e la selezione delle risultanze istruttorie spettano al giudice di merito.
- La censura che formalmente deduca violazione di legge è inammissibile se, in sostanza, mira a contestare l’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale o l’interpretazione della volontà negoziale riservata al giudice di merito.
- Nel leasing traslativo, quando il contratto prevede il riscatto finale subordinandolo all’integrale adempimento delle obbligazioni contrattuali, la dichiarazione di riscatto resta improduttiva di effetti se permane l’inadempimento dell’utilizzatore.
- La mancata riproposizione in appello di una domanda riconvenzionale già formulata in primo grado impedisce di dedurre utilmente in cassazione il mancato esame di quella domanda.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso anche quando la ratio decidendi della sentenza impugnata non sia specificamente attaccata da censure idonee a incrinarla.
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