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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02400/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguarda una domanda con cui gli eredi di alcuni pensionati chiedevano l’esatto adempimento di un giudicato formatosi su una sentenza del Pretore di Napoli del 1994, che aveva riconosciuto il diritto alla perequazione della pensione aziendale per un determinato periodo. Dopo il trasferimento del trattamento pensionistico integrativo a un fondo e la successiva capitalizzazione della pensione, i ricorrenti sostenevano che il maggior importo derivante dal giudicato dovesse essere comunque corrisposto dalla banca, quale successore del Banco di Napoli, per il periodo successivo al giudicato, indipendentemente dalla sopravvenuta capitalizzazione. Contro l’ordinanza della Cassazione n. 24910/2023, che aveva già rigettato il loro precedente ricorso ritenendo infondata la pretesa perché la capitalizzazione aveva estinto la pensione integrativa, gli eredi proponevano ricorso per revocazione articolato in sei motivi. In sintesi deducevano: nullità dell’ordinanza per motivazione mancante o apparente; nullità derivata da asserita irregolare composizione dei collegi che avevano reso i precedenti richiamati nella motivazione; nullità per violazione delle regole di trattazione in Cassazione e delle tabelle organizzative; errore di fatto per avere la Corte ignorato il protrarsi dell’inadempimento del Banco di Napoli e il fatto che il maggior importo non fosse stato mai trasferito o pagato dal fondo; ulteriore errore di fatto per non avere considerato l’accordo di capitalizzazione che, secondo i ricorrenti, faceva salvi i crediti relativi alla perequazione; infine violazione del giudicato, assumendo l’esistenza di un doppio giudicato favorevole che avrebbe imposto il pagamento del maggior importo pensionistico.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’intero ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi non attingessero a vizi revocatori, ma a censure di nullità estranee agli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.; ha poi osservato che i motivi fondati su asserite irregolarità dei precedenti richiamati o sulla distribuzione interna dei procedimenti in Cassazione riguardavano fatti esterni al giudizio revocatorio e altri giudizi, non idonei a integrare errore di fatto revocatorio. Quanto ai motivi centrati sul supposto omesso esame dell’inadempimento e dell’accordo di capitalizzazione, la Corte ha affermato che non vi era stata alcuna svista percettiva: la precedente ordinanza aveva ben compreso che la domanda mirava all’esatto adempimento di un obbligo già accertato, ma aveva ritenuto che la capitalizzazione della pensione integrativa avesse estinto il debito azionato. La doglianza mirava quindi a sollecitare una diversa valutazione giuridica del merito, non una revocazione per errore di fatto. Il ricorso è stato quindi respinto sotto il profilo dell’ammissibilità, con condanna dei ricorrenti alle spese; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato. È stata esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    n. 2, 3, 4 e 5; comma 1, n. 4; comma 1, n. 5

    L’errore revocatorio della decisione di Cassazione deve consistere in una svista percettiva, immediatamente rilevabile dal confronto con gli atti interni del giudizio di legittimità; non possono essere veicolate con revocazione censure che investono motivazione, valutazioni giuridiche o fatti estranei al giudizio revocatorio.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è esperibile solo nei limiti tipici previsti dalla norma; restano fuori le doglianze di nullità non riconducibili all’errore di fatto revocatorio.

  • art. 391-ter c.p.c.

    La Corte richiama il sistema speciale della revocazione delle decisioni di legittimità, evidenziando che i motivi devono rientrare nelle ipotesi tipizzate.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dai ricorrenti a fondamento della censura di motivazione, ma la Corte esclude che la dedotta carenza motivazionale integri un errore revocatorio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La denuncia di motivazione mancante o apparente viene ritenuta estranea al perimetro della revocazione per errore di fatto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione, ma non ritenuto idoneo a sorreggere un vizio revocatorio.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti, senza che la Corte ne ravvisi specifico rilievo ai fini dell’ammissibilità della revocazione.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti, senza incidenza decisiva sul giudizio di revocazione.

  • art. 1, Protocollo n. 1 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa patrimoniale, ma non valorizzato dalla Corte ai fini dell’ammissibilità.

  • art. 47 Trattato UE

    Richiamato dai ricorrenti per lamentare vizi procedurali e motivazionali; la Corte non lo ritiene decisivo nel caso concreto.

  • artt. 1218, 1223, 1224 c.c.

    Invocati dai ricorrenti a sostegno della pretesa risarcitoria/adempimentale, ma non affrontati come norme decisive per la configurabilità del revocatorio.

  • artt. 2043, 2055, 2056 c.c.

    Richiamati in via ulteriore dai ricorrenti; la Corte non li considera idonei a fondare un errore revocatorio.

  • art. 381-bis c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la trattazione del precedente giudizio; la Corte reputa la censura estranea all’errore di fatto revocatorio.

  • artt. 376 e 377 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla composizione e al funzionamento del collegio, ma ritenuti non pertinenti rispetto al vizio revocatorio dedotto.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per contestare la trattazione camerale dei precedenti; la Corte esclude che ciò integri errore revocatorio.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte esclude i presupposti della responsabilità aggravata invocata dalla parte controricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in ragione dell’esito del ricorso.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’asserita violazione del giudicato; la Corte ritiene la censura non riconducibile a errore revocatorio.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di giudicato; non incide sulla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio contro una decisione della Corte di cassazione presuppone una svista percettiva su fatti interni al giudizio di legittimità, immediatamente desumibile dal raffronto tra decisione e atti; non è sufficiente dedurre una diversa lettura del petitum, della causa petendi o del significato giuridico degli atti.
  • Non possono essere fatte valere con revocazione doglianze di motivazione apparente, nullità della decisione, irregolarità procedurali di altri giudizi o vizi che richiedono valutazioni giuridiche: tali censure esulano dall’errore di fatto revocatorio.
  • Se la Corte ha effettivamente esaminato il motivo di ricorso e ha deciso su di esso, non ricorre errore revocatorio anche quando la parte ritenga che la motivazione non abbia condiviso o abbia trascurato alcune argomentazioni difensive; in tal caso si prospetta un errore di giudizio, non di percezione.
  • Il giudicato su rapporti di durata opera rebus sic stantibus: esso può proiettarsi nel tempo solo finché non intervengano fatti sopravvenuti idonei a modificare l’assetto del rapporto, come la capitalizzazione o l’estinzione della prestazione su cui il giudicato era destinato a incidere.
  • Quando la pretesa azionata riguarda somme maturate dopo la modificazione del rapporto e la prestazione originaria risulta estinta per effetto di un successivo assetto negoziale o organizzativo, non è sufficiente invocare un precedente giudicato favorevole per pretendere la continuità automatica dell’obbligazione originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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