Cassazione Civile, Ordinanza n. 08505/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per maggiori IRPEG e ILOR relative all'anno d'imposta 1997. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio. In cassazione la società contribuente ha proposto cinque motivi contro la sentenza regionale. Nel corso del giudizio, tuttavia, ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con produzione della documentazione relativa all'istanza e al pagamento dovuto. L'Agenzia delle entrate non ha contestato tale circostanza.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per legge, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese processuali, ritenendo che il contenuto della definizione agevolata assorba il costo del processo pendente. È stato richiamato anche il principio per cui, quando la causa di inammissibilità o rinuncia sopravviene alla proposizione del ricorso per effetto dell'adesione alla definizione agevolata, non ricorrono i presupposti per il cd. doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
La definizione agevolata della lite determina l'estinzione del giudizio per legge e fa venir meno l'interesse alla prosecuzione della controversia.
È il provvedimento istitutivo della definizione agevolata richiamata dalla parte ricorrente.
Legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016 richiamato ai fini della definizione agevolata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non sussiste il presupposto per il cd. doppio contributo unificato quando la causa di inammissibilità o rinuncia sopravviene alla proposizione del ricorso per effetto dell'adesione alla definizione agevolata.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis 1 cod. proc. civ.
Indicati come base del rito camerale di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente alla definizione agevolata della lite tributaria comporta l'estinzione del giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere, ove risulti comprovato il perfezionamento della procedura e non vi sia contestazione dell'Ufficio.
- Quando la definizione agevolata assorbe integralmente il costo del processo, non va disposta alcuna statuizione sulle spese di lite.
- Il cd. doppio contributo unificato non è dovuto se la causa di inammissibilità o di estinzione del ricorso interviene successivamente alla sua proposizione per effetto di una sopravvenuta definizione agevolata della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08432/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08433/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08434/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08435/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08436/2023 del 24/03/2023
- ordinanza_civile · 24 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08437/2023 del 24/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →