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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16720/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla condanna pronunciata in appello nei confronti di una lavoratrice a restituire all'INPS somme percepite a titolo di trattamento di cassa integrazione. La Corte territoriale aveva ritenuto che, durante il periodo di fruizione della prestazione, la beneficiaria avesse svolto attività di lavoro autonomo con compensi percepiti come iscritta alla Gestione separata, senza darne preventiva comunicazione all'INPS; per tale ragione aveva applicato la decadenza dal diritto al trattamento, ritenendola definitiva e non limitata al solo periodo di effettivo svolgimento del lavoro. Nel ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'attività autonoma e i relativi compensi si riferissero soltanto a un breve periodo; 2) violazione dell'art. 4-bis, comma 6, d.lgs. 181/2000, come interpretato dall'art. 9, comma 5, d.l. 76/2013, assumendo che le comunicazioni lì previste valessero a soddisfare tutti gli obblighi informativi verso l'INPS; 3) violazione dell'art. 8, comma 5, d.l. 86/1988, in relazione ad altre disposizioni sulla cassa integrazione, sostenendo che l'eventuale decadenza non potesse estendersi oltre il periodo di effettivo svolgimento dell'attività autonoma; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto richiesto in restituzione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo infondata la censura sul fatto storico perché la Corte d'appello aveva già valutato la circostanza del periodo limitato di lavoro autonomo e l'aveva giudicata irrilevante; ha inoltre escluso che le norme invocate sulla comunicazione delle assunzioni potessero sostituire, nel caso di lavoro autonomo non coordinato e collaborativo, la preventiva comunicazione richiesta dall'art. 8, comma 5, d.l. 86/1988. È stato invece accolto il quarto motivo, perché la Corte territoriale non aveva pronunciato sull'eccezione subordinata relativa alla minore somma eventualmente dovuta in restituzione, nonostante tale questione fosse stata ritualmente riproposta in appello. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa o anche nella stessa composizione, per nuovo esame limitato alla questione trascurata e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di legittimità per violazione di legge dedotto nei motivi secondo e terzo.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    norma sul vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia dedotto con il quarto motivo.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    norma sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto con il primo motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    imposta al giudice il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione è ravvisata per omessa decisione sulla domanda/eccezione subordinata relativa alla minore somma da restituire.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alle motivazioni dei precedenti della Corte sul tema dell'obbligo di preventiva comunicazione.

  • art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86 del 1988, conv. in l. n. 160 del 1988

    "Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate"; "Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività"

    la preventiva comunicazione è presupposto autonomo e necessario per la conservazione del diritto; la sua omissione comporta decadenza, anche se l'attività è compatibile o temporanea/saltuaria.

  • art. 4-bis, comma 6, d.lgs. n. 181 del 2000

    le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga sono valide ai fini degli obblighi di comunicazione verso vari enti previdenziali, ma la norma non copre il caso del lavoro autonomo in esame.

  • art. 9, comma 5, d.l. n. 76 del 2013, conv. in l. n. 99 del 2013

    interpreta l'art. 4-bis, comma 6, nel senso della pluriefficacia delle comunicazioni; secondo la Corte, tale efficacia non opera per sostituire la preventiva comunicazione dovuta in caso di attività autonoma ai fini della cassa integrazione.

  • art. 1, comma 1180, l. n. 296 del 2006

    richiamato per evidenziare che la comunicazione preventiva di assunzione riguarda il datore di lavoro e non il caso del lavoro autonomo oggetto di causa.

  • art. 1, comma 5, l. n. 223 del 1991

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina della cassa integrazione.

  • art. 2, commi 64, 65, 66, l. n. 92 del 2012

    richiamati nel terzo motivo in relazione alla disciplina della prestazione e ai suoi effetti.

  • art. 7, comma 10-ter, l. n. 236 del 1993

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina della prestazione e ai suoi effetti.

Massime di principio

  • In tema di integrazione salariale, il beneficiario che svolga attività lavorativa durante il periodo protetto ha l'onere di comunicare preventivamente all'INPS tale attività, anche se temporanea, saltuaria o astrattamente compatibile con il trattamento.
  • La mancata preventiva comunicazione dell'attività lavorativa determina la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, perché la comunicazione è posta a presidio dei controlli dell'ente e non è surrogata dalla mera conoscenza aliunde dell'attività.
  • Le comunicazioni di assunzione disciplinate dalla normativa sulla gestione dei rapporti di lavoro possono avere efficacia plurima nei rapporti con gli enti previdenziali solo nei limiti espressamente previsti dalla legge e non si estendono automaticamente a fattispecie diverse, come il lavoro autonomo non coordinato e collaborativo.
  • Quando la parte ripropone in appello una domanda o eccezione subordinata relativa alla quantificazione dell'indebito, il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente; l'omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio.
  • Ai fini dell'impugnazione per omessa pronuncia, è decisivo che la questione sia stata ritualmente dedotta e riproposta nel grado di merito, non essendo sufficiente una generica contestazione dell'an debeatur se permane una specifica domanda sul quantum.

Come è indicizzato

MaterieCassa integrazioneContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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