Cassazione Civile, Ordinanza n. 18028/2023 del 23/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta in primo grado per ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà della quota di metà di un immobile formalmente intestata all'altro comproprietario. La richiedente sosteneva di avere occupato e utilizzato il bene per oltre trent'anni e di averlo posseduto uti dominus; il resistente replicava che la disponibilità dell'immobile derivava, prima, dal rapporto di coniugio con il fratello comproprietario e, poi, dal provvedimento di assegnazione della casa coniugale adottato nel giudizio di separazione e confermato in quello di divorzio, sicché la disponibilità era mera detenzione qualificata, non possesso utile all'usucapione. Rigettata la domanda sia in primo grado sia in appello, la soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi complessivi: (1) violazione degli artt. 1140, 1141, 1144 c.c. e dell'art. 132 c.p.c., per avere i giudici di merito qualificato sin dall'origine la sua posizione come detenzione qualificata e non possesso, pur in presenza di una lunga e pacifica utilizzazione del bene; (2) violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., per asserita decisione a sorpresa e per avere il giudice d'appello valorizzato la tolleranza/stretti legami tra i comproprietari senza corrispondente deduzione di parte; (3) violazione dell'art. 132 c.p.c. per omessa o apparente motivazione sulla ritenuta identità tra l'immobile oggetto della domanda e quello interessato dai provvedimenti di assegnazione, nonché sulla ricostruzione del bene come un'unica unità di fatto, malgrado la diversa intestazione catastale e la distinta indicazione delle particelle.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure perché miravano, sotto la veste di violazioni di legge e vizi motivazionali, a ottenere una nuova valutazione dei fatti già compiuta in modo conforme nei due gradi di merito. In particolare, ha affermato che la ricorrente non aveva allegato un compossesso o un possesso autonomo incompatibile con quello del marito comproprietario; la sua disponibilità dell'immobile trovava titolo nel rapporto di coniugio e, successivamente, nel provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, che attribuisce un diritto personale di godimento e non integra possesso utile a usucapire. Quanto alla motivazione, la sentenza impugnata ha superato il minimo costituzionale, avendo spiegato perché l'immobile fosse da considerare, in fatto, un'unica casa di abitazione funzionalmente collegata, a prescindere dalle risultanze catastali. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado
il possesso richiede un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà; la mera disponibilità derivante dal coniugio o da assegnazione giudiziale non basta, se manca un possesso autonomo
la detenzione non si presume possesso in mancanza di allegazione e prova di interversione; l'assenza di compossesso esclude la presunzione invocata
gli atti di tolleranza non sono idonei a fondare il possesso utile all'usucapione; nel caso concreto il richiamo a stretti legami tra le parti è stato ritenuto solo rafforzativo
la motivazione è sufficiente quando consente di comprendere la ratio decidendi e raggiunge il minimo costituzionale; non è sufficiente censurare una mera insufficienza o chiedere rivalutazione del merito
richiamato dalla ricorrente per denunciare asserite decisioni a sorpresa; la censura è stata ritenuta non decisiva
richiamato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte ha escluso che la doglianza colpisse la ratio decidendi
in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 non è deducibile nei limiti previsti dalla norma
le censure formalmente qualificate come violazioni di legge o nullità non possono mascherare una richiesta di rivalutazione del fatto
il comproprietario può godere del bene comune nei limiti dell'uso consentito dalla comunione; ciò non implica che il coniuge del comproprietario sia compossessore
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La disponibilità di un immobile da parte del coniuge del comproprietario, quando sia riconducibile al rapporto familiare o a un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, integra di regola una detenzione qualificata o un diritto personale di godimento, non un possesso utile ad usucapire, salvo allegazione e prova di un'interversione del titolo.
- Per usucapire è necessario un possesso autonomo, pacifico e non riconducibile alla sfera di fatto altrui; se il possesso del titolare formale non è escluso, il mero godimento del bene da parte del coniuge non consente di presumere il possesso ex art. 1141 c.c.
- In sede di legittimità non è ammesso trasformare censure di violazione di legge o di nullità in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove, specie in presenza di doppia conforme.
- La motivazione è censurabile solo quando manchi del tutto, sia apparente o risulti incomprensibile; non basta prospettare una diversa lettura degli atti o contestare accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
- Le risultanze catastali non sono decisive quando il giudice accerti in fatto che le porzioni immobiliari costituiscono un'unica unità abitativa funzionalmente collegata.
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