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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17923/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere. Il ricorrente era gravemente indiziato di: (1) partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) con ruolo di mediazione e collegamento nella famiglia di Porta Nuova; (2) associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con circostanza aggravante ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., per aver gestito una piazza di spaccio (via Cipressi) assumendo ruolo apicale. Il ricorrente articolava tre motivi principali: contestazione della gravità indiziaria e dell'affidabilità delle dichiarazioni del collaboratore Puccio Alessio (con riferimenti a contraddizioni, genericità e mancanza di riscontri); censura sulla qualificazione del ruolo direttivo e conseguente applicabilità delle circostanze aggravanti; contestazione della ricostruzione di fatti connessi a sparatorie e detenzione di arma nonché della qualificazione come intervento mafioso (sosteneva che il suo ruolo fosse accidentale e che altri soggetti avessero effettivamente mediato). Sono stati poi prodotti motivi nuovi, tra cui la tesi della unitarietà del sodalizio (con pluralità di finalità) e la conseguente non applicabilità separata dell'aggravante art. 74 d.P.R. rispetto all'art. 416-bis.1.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero, in gran parte, generici o sostanzialmente volte a rieffettuare una diversa valutazione degli elementi di fatto (attività vietata in sede di legittimità sulle misure cautelari), senza indicare vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva fornito una ricostruzione argomentata, basata sulle dichiarazioni dei collaboratori (Alessio e Di Marco) e sui riscontri dalle intercettazioni, che descrivevano l'organizzazione, la gestione della piazza di spaccio, la gerarchia interna e le operazioni di mediazione e controllo territoriale. I motivi sono stati dunque ritenuti inammissibili per genericità e per tentativo di diversa ricostruzione fattuale non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)

    La normativa è stata invocata per contestare la partecipazione dell'indagato all'associazione mafiosa e per motivare la misura cautelare; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito collegasse adeguatamente comportamenti e ruoli dell'indagato ai requisiti della fattispecie.

  • art. 416-bis, comma 1 c.p. (circostanza aggravante)

    Richiamata in relazione al ruolo direttivo/di garanzia attribuito al ricorrente rispetto alle attività del gruppo; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente argomentato la sussistenza della circostanza aggravante sulla base delle risultanze investigative.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (circostanze aggravanti per reati di stupefacenti)

    Invocata come aggravante per il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti; la Corte ha considerato ampiamente motivata la valutazione del giudice di merito circa l'esistenza di una struttura organizzata e di un ruolo apicale del ricorrente nella gestione della piazza di spaccio.

  • art. 273 cod. proc. pen. (gravità indiziaria)

    Norma richiamata per il parametro probatorio della misura cautelare; la Corte ha ribadito che la verifica della gravità indiziaria è di competenza del giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizi di legge o manifesta illogicità.

  • art. 274 cod. proc. pen. (esigenze cautelari)

    Richiamata come parametro per la valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha sottolineato che le valutazioni sulle esigenze cautelari rientrano nell'apprezzamento del giudice del merito e non possono essere riformate in Cassazione mediante diversa lettura dei fatti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari personali, non sostituisce il proprio giudizio a quello del giudice di merito: non è ammessa una rivalutazione dei fatti o degli indizi se non per motivi di diritto o per manifesta illogicità della motivazione.
  • Le impugnazioni generiche che si limitano ad affermare l'assenza di gravi indizi senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del provvedimento sono inammissibili.
  • Le censure basate sulla presunta inattendibilità di collaboratori di giustizia devono indicare specifici elementi di illogicità o contraddizione decisivi e dimostrati nel provvedimento impugnato; semplici rilievi critici o possibili alternative ricostruttive non sono sufficienti in sede di legittimità.
  • Per contestare l'applicazione di aggravanti (es. art. 74 d.P.R. 309/1990 o art. 416-bis, comma 1) è necessario un'argomentazione puntuale che dimostri l'assenza dei presupposti normativi o la loro erronea ricostruzione, non una generica negazione del ruolo imputato.
  • Quando la decisione di merito si fonda su elementi diversi e convergenti (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e riscontri), il sindacato in Cassazione è ulteriormente ristretto a censure di diritto o a palesi carenze logiche nella motivazione.
  • Nelle impugnazioni è strategico indicare specifici passaggi della motivazione che si ritengono viziati (omissioni, contraddizioni evidenti, violazioni di norme procedurali) per evitare l'inammissibilità per genericità.

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