Cassazione Penale, Sentenza n. 17923/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere. Il ricorrente era gravemente indiziato di: (1) partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) con ruolo di mediazione e collegamento nella famiglia di Porta Nuova; (2) associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con circostanza aggravante ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., per aver gestito una piazza di spaccio (via Cipressi) assumendo ruolo apicale. Il ricorrente articolava tre motivi principali: contestazione della gravità indiziaria e dell'affidabilità delle dichiarazioni del collaboratore Puccio Alessio (con riferimenti a contraddizioni, genericità e mancanza di riscontri); censura sulla qualificazione del ruolo direttivo e conseguente applicabilità delle circostanze aggravanti; contestazione della ricostruzione di fatti connessi a sparatorie e detenzione di arma nonché della qualificazione come intervento mafioso (sosteneva che il suo ruolo fosse accidentale e che altri soggetti avessero effettivamente mediato). Sono stati poi prodotti motivi nuovi, tra cui la tesi della unitarietà del sodalizio (con pluralità di finalità) e la conseguente non applicabilità separata dell'aggravante art. 74 d.P.R. rispetto all'art. 416-bis.1.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero, in gran parte, generici o sostanzialmente volte a rieffettuare una diversa valutazione degli elementi di fatto (attività vietata in sede di legittimità sulle misure cautelari), senza indicare vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva fornito una ricostruzione argomentata, basata sulle dichiarazioni dei collaboratori (Alessio e Di Marco) e sui riscontri dalle intercettazioni, che descrivevano l'organizzazione, la gestione della piazza di spaccio, la gerarchia interna e le operazioni di mediazione e controllo territoriale. I motivi sono stati dunque ritenuti inammissibili per genericità e per tentativo di diversa ricostruzione fattuale non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)
La normativa è stata invocata per contestare la partecipazione dell'indagato all'associazione mafiosa e per motivare la misura cautelare; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito collegasse adeguatamente comportamenti e ruoli dell'indagato ai requisiti della fattispecie.
art. 416-bis, comma 1 c.p. (circostanza aggravante)
Richiamata in relazione al ruolo direttivo/di garanzia attribuito al ricorrente rispetto alle attività del gruppo; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente argomentato la sussistenza della circostanza aggravante sulla base delle risultanze investigative.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (circostanze aggravanti per reati di stupefacenti)
Invocata come aggravante per il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti; la Corte ha considerato ampiamente motivata la valutazione del giudice di merito circa l'esistenza di una struttura organizzata e di un ruolo apicale del ricorrente nella gestione della piazza di spaccio.
art. 273 cod. proc. pen. (gravità indiziaria)
Norma richiamata per il parametro probatorio della misura cautelare; la Corte ha ribadito che la verifica della gravità indiziaria è di competenza del giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizi di legge o manifesta illogicità.
art. 274 cod. proc. pen. (esigenze cautelari)
Richiamata come parametro per la valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha sottolineato che le valutazioni sulle esigenze cautelari rientrano nell'apprezzamento del giudice del merito e non possono essere riformate in Cassazione mediante diversa lettura dei fatti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari personali, non sostituisce il proprio giudizio a quello del giudice di merito: non è ammessa una rivalutazione dei fatti o degli indizi se non per motivi di diritto o per manifesta illogicità della motivazione.
- Le impugnazioni generiche che si limitano ad affermare l'assenza di gravi indizi senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del provvedimento sono inammissibili.
- Le censure basate sulla presunta inattendibilità di collaboratori di giustizia devono indicare specifici elementi di illogicità o contraddizione decisivi e dimostrati nel provvedimento impugnato; semplici rilievi critici o possibili alternative ricostruttive non sono sufficienti in sede di legittimità.
- Per contestare l'applicazione di aggravanti (es. art. 74 d.P.R. 309/1990 o art. 416-bis, comma 1) è necessario un'argomentazione puntuale che dimostri l'assenza dei presupposti normativi o la loro erronea ricostruzione, non una generica negazione del ruolo imputato.
- Quando la decisione di merito si fonda su elementi diversi e convergenti (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e riscontri), il sindacato in Cassazione è ulteriormente ristretto a censure di diritto o a palesi carenze logiche nella motivazione.
- Nelle impugnazioni è strategico indicare specifici passaggi della motivazione che si ritengono viziati (omissioni, contraddizioni evidenti, violazioni di norme procedurali) per evitare l'inammissibilità per genericità.
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