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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21183/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2000, con cui l'Ufficio ha tassato come plusvalenza imponibile il corrispettivo ottenuto dalla cessione di un terreno in quota del 50%, ritenuto edificabile, poi destinato alla realizzazione di un impianto di distribuzione di carburante. Il contribuente ha contestato sin dall'origine la natura edificabile dell'area; i giudici di merito inizialmente gli hanno dato ragione, ma in sede di legittimità la Corte ha cassato con rinvio la precedente decisione di merito, enunciando il principio secondo cui, ai fini dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, l'edificabilità va desunta dalla qualificazione urbanistica attribuita dal piano regolatore generale comunale. Riassunta la causa, la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo tassabile la plusvalenza. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la norma mira a colpire la speculazione edilizia relativa a fabbricati civili o industriali e non anche i terreni destinati a impianti di distribuzione di carburante, che sarebbero impianti di interesse pubblico; ha inoltre contestato l'utilizzo, da parte della sentenza impugnata, di precedenti relativi a ICI, INVIM e imposta di registro, ritenendo non trasponibili tali criteri alle imposte dirette e osservando che manca una definizione generale tributaria di terreno edificabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era stata pronunciata in sede di rinvio e che il giudice del rinvio si era attenuto al principio di diritto già formulato dalla Corte con precedente ordinanza di cassazione, secondo cui, per l'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, l'edificabilità dell'area deriva dalla qualificazione urbanistica risultante dal piano regolatore generale, senza che rilevino l'approvazione regionale o l'adozione di strumenti attuativi. La CTR, valorizzando il certificato di destinazione urbanistica, aveva accertato che il terreno ricadeva in zona produttiva con indice edificatorio, e aveva quindi ritenuto sussistente il presupposto impositivo della plusvalenza. Poiché il principio di diritto già enunciato nel giudizio rescindente vincolava il giudice di rinvio, il motivo non poteva essere nuovamente rimesso in discussione; la Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione"

    Ai fini IRPEF la plusvalenza è imponibile quando il terreno ceduto è suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo la qualificazione urbanistica vigente al momento del trasferimento; non rilevano la specifica destinazione dell'intervento né la natura residenziale o industriale della costruzione prevista.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nel precedente annullamento, e il ricorso che pretenda di rimettere in discussione quel principio è inammissibile.
  • In tema di plusvalenze da cessione di terreni, l'edificabilità rilevante ai fini dell'art. 67 TUIR si desume dalla qualificazione urbanistica del bene alla data della cessione; non è necessario che il terreno sia destinato a edilizia residenziale, essendo sufficiente la potenzialità edificatoria in base agli strumenti urbanistici vigenti.
  • La tassazione della plusvalenza non dipende dalla concreta tipologia dell'edificio da realizzare, ma dalla caratteristica intrinseca del bene ceduto quale area suscettibile di utilizzazione edificatoria.
  • Quando la sentenza di rinvio si conforma al principio di diritto già fissato in sede rescindente, la censura che contesti nuovamente la regola applicata non può essere accolta come violazione di legge se, in sostanza, mira a sovvertire un punto già coperto dal vincolo del rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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