Cassazione Penale, Ordinanza n. 11872/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per violazione delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione ex art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo l'assenza dell'elemento psicologico perché il Comune di Trapani e quello di Casa Santa di Erice sarebbero parte di un unico agglomerato urbano e dunque non vi sarebbe consapevolezza di trovarsi fuori dal comune indicato nella misura; (2) mancata applicazione della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deducendo che non ricorressero i presupposti ostativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la motivazione della Corte territoriale, integrata con quella di primo grado, aveva adeguatamente spiegato che il ricorrente era stato fermato davanti alla casa dei genitori, luogo in cui era nato e aveva sempre risieduto, e quindi ben sapeva che si trattava di un luogo situato fuori dal Comune di Trapani, indicato come luogo di esecuzione della misura. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte di appello aveva correttamente valorizzato le numerose condanne per evasione e la non occasionalità della condotta secondo i principi consolidati di legittimità, escludendo così la particolare tenuità del fatto. Conseguentemente, al ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
Norma incriminatrice contestata; la condanna è stata confermata per la violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione.
Invocato dal ricorrente; la Corte ne ha escluso l'applicazione valorizzando la non occasionalità della condotta e i precedenti specifici.
Base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di violazione degli obblighi connessi a una misura di prevenzione, l'elemento soggettivo può essere desunto dalla consapevolezza del luogo in cui l'obbligo doveva essere osservato, quando il soggetto si trovi in un luogo che egli conosce come estraneo al comune indicato nella misura.
- La censura di legittimità che mira soltanto a ottenere una diversa lettura del fatto e delle prove è inammissibile se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e coerente.
- La particolare tenuità del fatto è incompatibile con una condotta non occasionale e con precedenti numerosi e specifici, soprattutto quando questi confermino la serialità del comportamento.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle censure, seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende.
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