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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27838/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione di una delibera condominiale che aveva autorizzato un'altra condomina a installare un impianto fotovoltaico sul lastrico solare. La domanda di nullità della delibera era stata rigettata in primo grado; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. La stessa parte soccombente aveva quindi proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost. contro l'ordinanza della Cassazione che, nel precedente giudizio di legittimità, aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza d'appello. Con il primo motivo si deduceva violazione dell'art. 348-ter c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dichiarato inammissibile l'impugnazione dopo aver discusso la causa e che la Cassazione non avrebbe colto tale errore. Con il secondo motivo si denunciava omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che l'ordinanza impugnata avesse trascurato i rilievi svolti nell'appello e la consulenza tecnica d'ufficio, insistendo sulla pretesa sufficienza delle censure di violazione di legge a superare il rilievo di genericità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il rimedio proposto non era riqualificabile né come revocazione delle pronunce della Cassazione, poiché mancavano i presupposti tassativi degli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c., né come opposizione di terzo, anche perché la parte era già stata parte del giudizio definito con la precedente ordinanza e perché tale rimedio non era esperibile contro un provvedimento che aveva dichiarato inammissibile il ricorso senza decidere il merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Inoltre, ha rilevato che le censure non colpivano la ratio decidendi della precedente ordinanza, la quale non si era pronunciata sul merito della lite, ma aveva respinto il ricorso perché i motivi di appello erano stati ritenuti generici e non specificamente confutativi della sentenza di primo grado. La Corte ha anche osservato che il richiamo all'art. 348-ter c.p.c. era fuori fuoco, perché la declaratoria di inammissibilità dell'appello derivava dall'art. 342 c.p.c. e non dalla valutazione di non ragionevole probabilità di accoglimento. Condanna della ricorrente alle spese e obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    il ricorso è stato qualificato come ricorso straordinario avverso un provvedimento della Corte di cassazione, ma è stato ritenuto non ammissibile nei limiti in cui mirava a rimettere in discussione una precedente decisione di legittimità al di fuori dei rimedi eccezionali previsti dalla legge.

  • art. 342 c.p.c.

    la Corte ha ribadito che l'inammissibilità dell'appello discendeva dal difetto di specificità dei motivi, perché privi di effettiva confutazione delle ragioni poste a base della sentenza di primo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    la norma è stata ritenuta non pertinente al caso, poiché la definizione in rito dell'appello non dipendeva dalla valutazione di non ragionevole probabilità di accoglimento, ma dal difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi di ricorso erano stati formalmente incardinati sui nn. 3 e 5, ma la Corte ha rilevato che non si confrontavano con la vera ratio della decisione impugnata e quindi erano inammissibili.

  • art. 384 c.p.c.

    è stata richiamata per escludere la proponibilità dei rimedi eccezionali contro una decisione della Cassazione che non abbia deciso il merito della controversia.

  • art. 391-bis c.p.c.

    è stato ritenuto inapplicabile perché non era dedotto un errore revocatorio.

  • art. 391-ter c.p.c.

    è stato ritenuto inapplicabile perché la precedente pronuncia della Cassazione non aveva deciso il merito della causa, ma aveva dichiarato inammissibile il ricorso.

  • art. 404 c.p.c.

    l'opposizione di terzo è stata esclusa sia perché gli attuali ricorrenti erano già parti del precedente giudizio, sia perché il rimedio non è esperibile contro un provvedimento di Cassazione che dichiari inammissibile il ricorso.

  • art. 395 c.p.c.

    la Corte ha richiamato la tassatività dei motivi di revocazione delle sentenze della Cassazione, escludendo ogni impugnazione non compresa nell'elenco legale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di inammissibilità ha comportato l'obbligo, per la ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    è stata richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 1102 c.c.

    era tra le norme invocate dalla parte ricorrente a sostegno della contestazione della delibera condominiale, ma non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1120 c.c.

    era tra le norme invocate dalla parte ricorrente in relazione all'installazione dell'impianto fotovoltaico sul lastrico solare, ma la Corte non è entrata nel merito.

  • art. 1130 c.c.

    norma richiamata dalla ricorrente nell'ambito delle censure contro la delibera condominiale.

  • art. 1131 c.c.

    norma richiamata dalla ricorrente nell'ambito delle censure contro la delibera condominiale.

  • art. 1139 c.c.

    norma richiamata dalla ricorrente nell'ambito delle censure contro la delibera condominiale.

  • art. 96 c.p.c.

    era stata evocata dalla ricorrente, ma la Corte non ha esaminato il profilo nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • L. n. 10 del 1991

    richiamata dalla ricorrente come fonte relativa all'impianto fotovoltaico, senza scrutinio nel merito.

  • L. n. 220 del 2012, art. 7

    richiamata dalla ricorrente nel quadro delle censure sulla disciplina condominiale e sull'impianto fotovoltaico.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. contro una precedente decisione della Cassazione è inammissibile quando tende, in sostanza, a denunciare errori di diritto o di motivazione della stessa decisione fuori dai rimedi eccezionali tassativamente previsti dall'ordinamento.
  • La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dagli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.; non può essere utilizzata per contestare una declaratoria di inammissibilità o per chiedere un nuovo esame di questioni di diritto.
  • L'opposizione di terzo contro una pronuncia della Cassazione è esperibile solo nei limiti consentiti dalla legge e non contro provvedimenti che si siano limitati a dichiarare inammissibile il ricorso senza decidere il merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
  • Nel giudizio di appello, il requisito di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. richiede una critica effettiva e argomentata delle rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado non è sufficiente.
  • Quando la decisione impugnata è fondata su una ratio processuale, il ricorso per cassazione deve misurarsi con quella specifica ratio; censure riferite al merito della controversia o a norme non pertinenti non superano il rilievo di inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiImpugnazioniSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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