Cassazione Civile, Ordinanza n. 15773/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, proposta da un cittadino afgano, del provvedimento dell’Unità Dublino che aveva disposto il suo trasferimento in Germania ai sensi del Regolamento UE n. 604/2013. Il Tribunale di Roma aveva accolto il ricorso, affermando che, in ragione della situazione del Paese di origine e del rischio di un rinvio indiretto verso l’Afghanistan, il trasferimento avrebbe esposto l’interessato a trattamenti inumani o degradanti e che, quindi, l’Italia dovesse considerarsi competente a esaminare la domanda di protezione internazionale. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 17 del Regolamento Dublino III: secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe fatto un uso improprio della clausola discrezionale, non limitandosi a verificare l’esistenza di carenze sistemiche nello Stato membro competente, ma valutando direttamente il rischio personale di refoulement e la situazione del Paese d’origine; inoltre, l’art. 17 avrebbe natura facoltativa e discrezionale, non potendo essere trasformato in un obbligo di deroga ai criteri ordinari di competenza. Nel corso del giudizio sono intervenute la sentenza della Corte di Giustizia del 30 novembre 2023 e, soprattutto, le Sezioni Unite del 2025, che hanno chiarito i limiti del sindacato del giudice nazionale sulle decisioni di trasferimento e il rapporto tra clausola discrezionale e protezione complementare di diritto interno. La Corte ha quindi verificato se il decreto del Tribunale fosse conforme a tali principi, rilevando che il giudice di merito aveva in sostanza sindacato il rischio di refoulement indiretto senza accertare carenze sistemiche nello Stato membro richiesto e senza un adeguato ancoraggio al corretto uso dell’art. 17.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato il decreto del Tribunale di Roma e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione. La decisione di merito è stata ritenuta non conforme al principio, chiarito dalla CGUE e recepito dalle Sezioni Unite, secondo cui il giudice dello Stato membro richiedente non può esaminare il rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto in base a divergenti valutazioni sul merito della protezione internazionale, salvo che riscontri carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza. La Corte ha inoltre precisato che, in sede di rinvio, il giudice dovrà applicare i principi sul sindacato della clausola discrezionale ex art. 17 Reg. Dublino III e valutare eventuali allegazioni relative alla protezione complementare nazionale solo nei limiti consentiti, sulla base di fatti specificamente allegati e di circostanze sopravvenute rilevanti.
Norme richiamate
art. 17 Regolamento (UE) n. 604/2013
ha natura facoltativa e politica/umanitaria/pragmatica; non impone allo Stato membro di esaminare la domanda né obbliga il giudice a sostituirsi all’amministrazione nel valutarne l’uso, salvo i limiti derivanti da carenze sistemiche o da specifiche allegazioni rilevanti nel caso concreto.
art. 27 Regolamento (UE) n. 604/2013
garantisce un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento, esteso a questioni di fatto e di diritto, ma non consente di eludere il sistema di fiducia reciproca mediante un sindacato sul rischio di refoulement indiretto fuori dai casi ammessi.
art. 3, par. 2, Regolamento (UE) n. 604/2013
il non trasferimento è possibile solo in presenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza tali da esporre il richiedente a rischio reale di trattamenti inumani o degradanti.
art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
sancisce il divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti, parametro centrale nella valutazione del trasferimento Dublino solo nei limiti dell’art. 3, par. 2, del Regolamento e delle eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza UE.
art. 19 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
riconduce il divieto di allontanamento verso Stati ove vi sia rischio di trattamenti vietati, ma il suo richiamo non legittima un controllo libero del giudice sul rischio di refoulement indiretto in assenza di carenze sistemiche.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
il diritto a un ricorso effettivo non impone che il giudice nazionale obblighi lo Stato membro a fare uso della clausola discrezionale ex art. 17; resta fermo che il ricorso deve poter investire anche circostanze rilevanti e sopravvenute.
art. 3 CEDU
divieto assoluto di tortura e trattamenti inumani o degradanti; è richiamato come fondamento del principio di non-refoulement, ma non consente di derogare automaticamente ai criteri Dublino fuori dai casi di carenze sistemiche o rischio concreto individualizzato nei limiti riconosciuti.
art. 15 CEDU
è richiamato per evidenziare che il divieto di cui all’art. 3 CEDU non ammette deroghe neppure in caso di guerra o pericolo pubblico.
art. 2 TUE
fondamento dei valori comuni dell’Unione e della fiducia reciproca tra Stati membri.
art. 10, comma 3, Cost.
costituisce il fondamento del diritto d’asilo, richiamato per spiegare la possibile rilevanza, in casi concreti e specificamente allegati, della protezione complementare nazionale nel giudizio di impugnazione del trasferimento.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato come base della protezione complementare nazionale, quale clausola di salvaguardia del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali sui diritti fondamentali.
art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato come norma interna che disciplina le cause di inespellibilità e la protezione complementare rispetto al rischio di lesione grave dei diritti fondamentali.
richiamato quale disciplina processuale della protezione internazionale e dell’impugnazione delle decisioni di trasferimento.
d.l. n. 13 del 2017, art. 3, lett. e-bis), conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017
richiamato tra le norme che regolano il procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, il giudice nazionale non può riesaminare nel merito il rischio di refoulement indiretto nello Stato membro richiesto sulla base di divergenti valutazioni circa i presupposti sostanziali della protezione internazionale, salvo che accerti carenze sistemiche nella procedura di asilo o nelle condizioni di accoglienza.
- La clausola discrezionale ex art. 17 del Regolamento Dublino III è facoltativa e appartiene alla sfera di autonomia dello Stato membro; il giudice non può trasformarla in un obbligo generalizzato di non trasferimento, né sostituirsi all’amministrazione nella valutazione politica, umanitaria o pragmatica del suo esercizio.
- Il ricorso contro la decisione di trasferimento è effettivo e può investire anche ragioni diverse dal solo rischio di trattamenti inumani o degradanti, ma il richiedente deve allegare in modo circostanziato i fatti costitutivi della propria opposizione; la cooperazione istruttoria attenua l’onere della prova, non quello di allegazione.
- La protezione complementare di diritto interno può, in ipotesi concrete e specificamente dedotte, rilevare nel giudizio di impugnazione del trasferimento come possibile ragione ostativa, ma il giudice non può verificarla d’ufficio in assenza di una puntuale allegazione del richiedente.
- Il giudice del rinvio deve valutare la situazione in atto e può considerare anche fatti sopravvenuti rilevanti, purché ritualmente allegati o comunque acquisiti nel processo, soprattutto quando il mutamento giurisprudenziale apre un nuovo orizzonte interpretativo sulla tutela del richiedente.
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