Cassazione Civile, Sentenza n. 29808/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di quattro avvisi di accertamento per gli anni 2006-2009 relativi a redditi non dichiarati emersi a seguito di indagini (anche penali) per operazioni inesistenti e indebita deduzione di costi. Il contribuente deduceva: 1) nullità degli avvisi per mancanza di sottoscrizione da parte di dirigente (art.42 D.P.R. 600/1973 e art.56 D.P.R. 633/1972 e art.2697 c.c.); 2) mancata motivazione degli avvisi (art.42 D.P.R. 600/1973); 3) errata determinazione del reddito sulla base di statistiche generiche e calcoli errati, con violazione dell'art.53 Cost. e art.109 TUIR
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo generico e ha confermato la validità della delega di firma ad impiegati della carriera direttiva anche se non nominativamente indicata, potendo la delega essere desumibile da ordini di servizio e dall'organizzazione interna dell'ufficio. Sul secondo ha ritenuto legittima la motivazione per relationem poiché gli atti richiamati (p.v.c. e atti penali) erano noti e notificati al difensore del contribuente; pertanto non era necessario riprodurre integralmente il contenuto. Sul terzo ha ritenuto le doglianze genericamente formulate e non corroborate da dati verificabili: la ricostruzione dell'Agenzia basata su medie di settore era legittima, specie in presenza di contabilità inattendibile e operazioni inesistenti, e il contribuente non ha indicato un criterio alternativo fondato e calcoli verificabili. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese (€20.000 oltre spese prenotate a debito) e dichiara sussistenti i presupposti per l'eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002 (come modificato)
Norme richiamate
art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
«Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato»
La Corte conferma che la firma di un impiegato della carriera direttiva, quale delegato del dirigente, è sufficiente a validare l'avviso; non è necessaria l'indicazione nominativa della delega né la sua pubblicizzazione, essendo ammissibile la delega tramite ordini di servizio nell'ambito dell'organizzazione interna
art. 56 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Citato in relazione alla materia degli accertamenti IVA: la questione della sottoscrizione segue la medesima interpretazione relativa alle deleghe di firma
Principio sulla distribuzione dell'onere della prova: il contribuente deve specificare e dimostrare le proprie contestazioni; allegazioni generiche non sono idonee
art. 11 Statuto Agenzia delle Entrate (delibera n.6/2000) e art.14, comma 2, reg. amm. n.4/2000
Richiamate per spiegare i poteri di direzione, coordinamento e controllo del dirigente e la possibilità che la delega di firma sia esercitata da impiegati della carriera direttiva nell'ambito dell'organizzazione interna
art. 53 Cost.
Richiamato a fondamento della contestazione della determinazione del reddito, ma la Corte ha ritenuto che l'utilizzo di medie settoriali non violi il principio costituzionale se motivate e proporzionate
Richiamato nella doglianza sulla determinazione del reddito imponibile; la Corte ha ritenuto legittima la ricostruzione del reddito basata su dati esterni in presenza di contabilità inattendibile
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art.1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228)
Norma che prevede l'eventuale ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente: la Corte dichiara sussistenti i presupposti processuali per l'applicazione
Riferimento al fatto che il procedimento penale si è concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), elemento considerato nella valutazione della conoscibilità degli atti
Massime di principio
- La sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte di un impiegato della carriera direttiva delegato è valida anche se la delega non è nominativamente indicata: la delega può risultare dall'assetto organizzativo o da ordini di servizio
- La motivazione per relationem è ammessa: se l'atto richiamato è noto o è stato notificato al contribuente/difensore, non è necessario riprodurne integralmente il contenuto nell'avviso
- In presenza di contabilità ritenuta inattendibile o di operazioni inesistenti, l'Amministrazione può ricostruire il reddito avvalendosi di dati esterni o medie di settore; al contribuente spetta indicare e dimostrare, con dati verificabili, un criterio alternativo
- Contestazioni generiche e prive di specificità (assunzioni non quantificate, mancata indicazione di calcoli o documenti) sono insufficienti in Cassazione: è necessario rendere i dati controllabili per far valere un errore materiale o di fatto
- L'onere della prova grava sul soggetto che allega i fatti; il contribuente deve fornire elementi concreti e computi verificabili per impugnare ricostruzioni basate su statistiche
- Le decisioni di merito che effettuano valutazioni di fatto e di campionamento sono difficilmente superabili in sede di legittimità se fondate su istruttorie e motivazioni congrue
- La parte soccombente può essere condannata alle spese e ad eventuali contributi unificati aggiuntivi previsti dalla normativa processuale
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