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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29808/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di quattro avvisi di accertamento per gli anni 2006-2009 relativi a redditi non dichiarati emersi a seguito di indagini (anche penali) per operazioni inesistenti e indebita deduzione di costi. Il contribuente deduceva: 1) nullità degli avvisi per mancanza di sottoscrizione da parte di dirigente (art.42 D.P.R. 600/1973 e art.56 D.P.R. 633/1972 e art.2697 c.c.); 2) mancata motivazione degli avvisi (art.42 D.P.R. 600/1973); 3) errata determinazione del reddito sulla base di statistiche generiche e calcoli errati, con violazione dell'art.53 Cost. e art.109 TUIR

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo generico e ha confermato la validità della delega di firma ad impiegati della carriera direttiva anche se non nominativamente indicata, potendo la delega essere desumibile da ordini di servizio e dall'organizzazione interna dell'ufficio. Sul secondo ha ritenuto legittima la motivazione per relationem poiché gli atti richiamati (p.v.c. e atti penali) erano noti e notificati al difensore del contribuente; pertanto non era necessario riprodurre integralmente il contenuto. Sul terzo ha ritenuto le doglianze genericamente formulate e non corroborate da dati verificabili: la ricostruzione dell'Agenzia basata su medie di settore era legittima, specie in presenza di contabilità inattendibile e operazioni inesistenti, e il contribuente non ha indicato un criterio alternativo fondato e calcoli verificabili. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese (€20.000 oltre spese prenotate a debito) e dichiara sussistenti i presupposti per l'eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002 (come modificato)

Norme richiamate

  • art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    «Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato»

    La Corte conferma che la firma di un impiegato della carriera direttiva, quale delegato del dirigente, è sufficiente a validare l'avviso; non è necessaria l'indicazione nominativa della delega né la sua pubblicizzazione, essendo ammissibile la delega tramite ordini di servizio nell'ambito dell'organizzazione interna

  • art. 56 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Citato in relazione alla materia degli accertamenti IVA: la questione della sottoscrizione segue la medesima interpretazione relativa alle deleghe di firma

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio sulla distribuzione dell'onere della prova: il contribuente deve specificare e dimostrare le proprie contestazioni; allegazioni generiche non sono idonee

  • art. 11 Statuto Agenzia delle Entrate (delibera n.6/2000) e art.14, comma 2, reg. amm. n.4/2000

    Richiamate per spiegare i poteri di direzione, coordinamento e controllo del dirigente e la possibilità che la delega di firma sia esercitata da impiegati della carriera direttiva nell'ambito dell'organizzazione interna

  • art. 53 Cost.

    Richiamato a fondamento della contestazione della determinazione del reddito, ma la Corte ha ritenuto che l'utilizzo di medie settoriali non violi il principio costituzionale se motivate e proporzionate

  • art. 109 TUIR

    Richiamato nella doglianza sulla determinazione del reddito imponibile; la Corte ha ritenuto legittima la ricostruzione del reddito basata su dati esterni in presenza di contabilità inattendibile

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art.1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228)

    Norma che prevede l'eventuale ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente: la Corte dichiara sussistenti i presupposti processuali per l'applicazione

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento al fatto che il procedimento penale si è concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), elemento considerato nella valutazione della conoscibilità degli atti

Massime di principio

  • La sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte di un impiegato della carriera direttiva delegato è valida anche se la delega non è nominativamente indicata: la delega può risultare dall'assetto organizzativo o da ordini di servizio
  • La motivazione per relationem è ammessa: se l'atto richiamato è noto o è stato notificato al contribuente/difensore, non è necessario riprodurne integralmente il contenuto nell'avviso
  • In presenza di contabilità ritenuta inattendibile o di operazioni inesistenti, l'Amministrazione può ricostruire il reddito avvalendosi di dati esterni o medie di settore; al contribuente spetta indicare e dimostrare, con dati verificabili, un criterio alternativo
  • Contestazioni generiche e prive di specificità (assunzioni non quantificate, mancata indicazione di calcoli o documenti) sono insufficienti in Cassazione: è necessario rendere i dati controllabili per far valere un errore materiale o di fatto
  • L'onere della prova grava sul soggetto che allega i fatti; il contribuente deve fornire elementi concreti e computi verificabili per impugnare ricostruzioni basate su statistiche
  • Le decisioni di merito che effettuano valutazioni di fatto e di campionamento sono difficilmente superabili in sede di legittimità se fondate su istruttorie e motivazioni congrue
  • La parte soccombente può essere condannata alle spese e ad eventuali contributi unificati aggiuntivi previsti dalla normativa processuale

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