Cassazione Civile, Sentenza n. 29779/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva rigettato il ricorso avverso sollecito di pagamento e presunte cartelle relative alla tassa automobilistica per gli anni 2012-2015. Il ricorrente deduceva, in particolare: 1) nullità o inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia per difetto di rappresentanza (assenza della procura rilasciata dal Presidente dell'Agenzia in favore di chi ha esercitato i poteri), con conseguente esclusione delle produzioni e delle difese dell'Agenzia; 2) illegittimità della costituzione dell'Agenzia tramite avvocato del libero foro richiamando i limiti posti dalla normativa; 3) illegittima utilizzazione in giudizio della documentazione che prova la notifica delle cartelle presupposte, con effetti sulle eccezioni di prescrizione/decadenza; 4) carenza motivazionale della sentenza d'appello nel valutare la correttezza delle notifiche e la datazione degli atti presupposti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. In sintesi: 1) il primo motivo è inammissibile per carenza di specificazione del vizio processuale e per mancata allegazione della tempestiva contestazione in sede d'appello; la Corte ricorda il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e che il difetto di rappresentanza, quando la procura non è soggetta a pubblicità, va tempestivamente eccepito in giudizio; 2) il secondo motivo è infondato perché la giurisprudenza di legittimità consente all'Agenzia di avvalersi, anche senza formale delibera, di avvocati del libero foro per i giudizi tributari e che, ove la scelta discenda da convenzione o indisponibilità dell'Avvocatura, non è necessaria allegazione probatoria in grado di legittimità; 3) il terzo motivo è infondato perché il processo tributario (d.lgs. n.546/1992) permette la produzione di nuovi documenti in appello (art. 58) e l'utilizzabilità dei documenti acquisiti nel fascicolo; 4) il quarto motivo non coglie poiché la sentenza d'appello ha motivato per relationem, richiamando e condividendo le argomentazioni del primo grado in modo sufficiente per consentire il controllo, pertanto non è viziata per carenza motivazionale. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio e al versamento del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1
art. 1 (comma 5 e comma 8 richiamati nel testo)
Utilizzato per discutere i limiti e le modalità di scelta dei difensori dell'Agenzia; la Corte ritiene che, nei giudizi tributari, l'Agenzia possa avvalersi di avvocati del libero foro senza necessità di formale delibera quando la Convenzione o l'indisponibilità dell'Avvocatura lo rendono applicabile.
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
artt. 1, 11, 14, 23, 32, 36, 58, 59, 61 (art. 58, comma 2 e art.32, comma1 citati esplicitamente)
Principale normativa del processo tributario applicata: art. 58 consente la produzione di nuovi documenti in appello (anche se disponibili in primo grado); art. 32 fissa termini per la produzione; l'insieme delle norme prevale su disposizioni civili compatibili e regola l'ammissione di prove e la possibilità di regolarizzare la costituzione in giudizio.
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5 (conv. l. 28 febbraio 1983, n. 53)
art. 5 (richiamato in relazione al jus postulandi)
Richiamato nella contestazione sul jus postulandi dell'avvocato del libero foro; la Corte esclude che la mancata allegazione del titolo per la rappresentanza azzeri le produzioni dell'Agenzia quando la questione non è tempestivamente sollevata.
Regio Decreto 30 ottobre 1933, art. 43, comma 4 (citato come R.D. nn. 1933 e 1611 nel testo)
art. 43, comma 4 (richiamato nel testo per la delibera richiesta in casi speciali)
Norma storica richiamata per i casi in cui la rappresentanza dell'Ente richieda espressa delibera; la Corte chiarisce che nei giudizi tributari, ove la convenzione esclude l'Avvocatura, non è necessaria la delibera per l'incarico a difensori del libero foro.
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-novies (conv. l. 28 giugno 2019, n. 58)
Interpretazione autentica che esclude il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato davanti alle Commissioni tributarie (ora Corti di giustizia) per alcuni procedimenti, rafforzando la possibilità di utilizzo di avvocati del libero foro.
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
artt. 4 e 17 (richiamati)
Richiamato in relazione ai criteri per la scelta dei professionisti/avvocati nell'ambito delle procedure d'appalto e dei criteri generali; usato per spiegare il quadro normativo entro cui l'Agenzia può avvalersi di avvocati esterni.
codice di procedura civile (art. 140, art. 132, art. 182, art. 345, art. 118 d.a.)
art. 140 c.p.c.; art. 182 c.p.c.; art. 345 c.p.c.; art. 132 c.p.c.; art. 118 d.a. c.p.c.
Art.140 citato rispetto a eventuali irregolarità di notificazione; art.182 consente al giudice di invitare la parte a regolarizzare l'atto di costituzione; art.345 è il parametro civile per ammissione documenti che, per il processo tributario, è integrato da norme speciali (d.lgs. 546/1992); la Corte ricorda che il giudice non è tenuto a verificare d'ufficio la qualità rappresentativa mai tempestivamente contestata.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per la liquidazione di un ulteriore importo a carico del ricorrente in relazione al ricorso principale.
Massime di principio
- Difetti di rappresentanza (procure, delibere, jus postulandi) devono essere contestati tempestivamente nel medesimo grado di giudizio in cui si assume la nullità; se non eccepiti, sono in genere inammissibili in cassazione.
- Nei giudizi tributari il d.lgs. n. 546/1992 prevale sulle norme procedurali civili compatibili: l'art. 58 permette l'ammissione di nuovi documenti in appello anche se non prodotti in primo grado.
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nei giudizi tributari senza dover provare in sede di legittimità la specifica delibera o l'indisponibilità dell'Avvocatura, salvo che la questione sia tempestivamente posta e specificamente documentata.
- Il giudice d'appello può motivare per relationem richiamando e condividendo le ragioni del primo giudice, purché il richiamo consenta un controllo effettivo della decisione; una mera adesione priva di esame non è sufficiente.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede che i motivi siano formulati con precisione e completezza, permettendo alla Corte di verificare il vizio senza svolgere indagini integrative.
- Se si contesta la regolarità delle notifiche o l'esistenza di atti presupposti, è fondamentale indicare le specifiche date, modalità di notifica e produrre tempestivamente documenti probatori nel grado opportuno; altrimenti il giudice potrà ritenere la questione non provata o sanata dal comportamento processuale.
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