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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29710/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la sanzione disciplinare (censura ex art. 136 l.n. 89/1913) irrogata dalla CO.RE.DI. per omesso adempimento dell'obbligo di lettura alle parti del verbale di apertura di cassetta di sicurezza e per mancata descrizione dei beni inventariati. Il ricorrente contestava: (i) la rappresentanza in giudizio dell'Archivio Notarile; (ii) la qualificazione come omissione di lettura (sostenendo trattarsi solo di mancata menzione formale) e l'interpretazione dei fatti da parte del giudice, deducendo che l'errore fosse dovuto a un mero difetto di rilegatura; (iii) la mancata concessione delle attenuanti generiche e la nullità per vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e manifestata infondatezza (il dirigente dell'Archivio è figura prevista e dotata di potere di rappresentanza ai sensi del DM 17/6/2016). Sul secondo motivo la Corte ha confermato la valutazione di merito: dal verbale originale emergevano cinque facciate in bianco interlineate invece della descrizione dei beni; era stata esibita dal notaio una copia non conforme che riportava invece la descrizione mancante; il notaio in memoria aveva ammesso di non aver letto integralmente l'atto riservandosi integrazioni successive. I giudici di merito hanno ritenuto tali elementi sufficienti, secondo i criteri delle presunzioni di cui all'art. 2729 c.c., a fondare la responsabilità disciplinare per omissione della lettura e per l'esibizione di copia non conforme. La Corte ha inoltre confermato il rigetto della richiesta delle attenuanti generiche (motivazione adeguata: ammissione, mancata riparazione del danno, pluralità di illeciti con una sola condotta) e ha disposto l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.P.R. n.115/2002. Non sono state liquidate spese a carico del ricorrente per mancata difesa degli intimati in cassazione.

Norme richiamate

  • legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile), art. 136

    Prevede la sanzione disciplinare della censura; applicata alla condotta del notaio per violazioni di norme disciplinari riscontrate (omessa lettura e omissioni formali nell'atto).

  • legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 58, n. 6 e art. 147

    Art. 58 n. 6 (nullità): l'omesso adempimento dell'obbligo di lettura può comportare la nullità formale del verbale; art. 147 richiamato in relazione agli adempimenti formali del notaio. La Corte ha ritenuto che l'atto fosse formalmente incompleto e da ciò desumere la violazione disciplinare.

  • legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 144

    Disciplina le attenuanti generiche e le modalità di applicazione della sanzione; la Corte ha ritenuto discrezionale il diniego delle attenuanti quando ricorrono elementi ostativi (ammissione, mancata riparazione del danno, pluralità di violazioni) e ha precisato che l'art.144 non consente di trasformare la censura in una sanzione pecuniaria suscettibile di oblazione.

  • art. 182 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la rappresentanza dell'Archivio; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e inammissibile, non essendo specificati elementi di fatto da verificare.

  • art. 2729 c.c.

    Norma sulle presunzioni semplici; i giudici di merito hanno fondato il loro convincimento su presunzioni rispettanti i requisiti dell'art. 2729 c.c. (concretezza e grado di probabilità) per concludere che non vi fu lettura integrale dell'atto.

  • legge n. 629/1952 e DM Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, art. 3 co. 1

    A ciascuno degli archivi notarili distrettuali di Firenze, Torino, Milano, Roma e Napoli è assegnato un dirigente non generale con funzioni di sovrintendente

    Usato per affermare che la figura del dirigente/sovrintendente degli archivi esiste e implica il potere di rappresentanza dell'Archivio davanti all'autorità giudiziaria.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 co. 1-quater (introdotto dall'art. 1 co. 17, l. n. 228/2012)

    Prevede l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per tale versamento.

Massime di principio

  • In procedimenti disciplinari notarili, l'omessa lettura dell'atto alle parti può integrare una violazione disciplinare e determinare la nullità formale del verbale; la prova può essere desunta anche da elementi formali dell'atto (es. pagine bianche dove dovrebbe esserci la descrizione).
  • La presentazione di una copia affermata conforme ma difforme dall'originale aggrava la posizione del notaio e può costituire indizio della condotta negligente o fraudolenta.
  • Ammissioni del professionista nelle memorie (anche se non formale confessione) possono influire sulla valutazione del quadro indiziario e rafforzare la tesi disciplinare.
  • Le censure che in realtà mirano a rimettere in discussione la valutazione di fatto del giudice di merito sono difficilmente accolte in Cassazione: occorre proporre specifici profili di diritto o vizi motivazionali ben delineati.
  • Le questioni processuali relative alla rappresentanza o alla regolarità di notifiche devono essere sollevate tempestivamente e con elementi concreti; se il ricorso è manifestamente infondato, il difetto formale della notifica può non indurre alla rinnovazione della stessa per ragioni di economia processuale.
  • La concessione delle attenuanti generiche è rimessa al potere discrezionale del giudice, che deve motivare la scelta; per ottenerle è utile dimostrare la riparazione del danno e l'assenza di recidiva o pluralità di illeciti.
  • Non è possibile tramutare automaticamente una sanzione disciplinare di censura in una sanzione pecuniaria con conseguente possibilità di oblazione quando la disciplina non lo consente; occorre verificare il senso letterale e la giurisprudenza dell'articolato normativo.

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