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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29702/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4444/2020 che aveva dichiarato inammissibile per genericità l'appello del Comune avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 256/2016. L'oggetto del contendere era una sanzione amministrativa irrogata dal Comune per esercizio di attività di cava senza autorizzazione; il Tribunale aveva accolto l'opposizione dei Santarelli annullando l'ingiunzione perché la pretesa sanzionatoria era estinta per prescrizione, ritenendo che la condotta permanente fosse cessata nel 2007 e l'ordinanza ingiunzione fosse del 2014. Il Comune deduceva, in cassazione, violazione di norme processuali relative alla forma scritta dell'udienza (art. 281 sexies c.p.c.), mancanza/apparenza di motivazione (art. 342 c.p.c.) e contestava la valutazione sulla prescrizione ai sensi dell'art. 28 legge n. 689/1981.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto infondato il primo motivo (deduca nullità per uso della trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.), confermando la legittimità della trattazione scritta adottata in periodo di emergenza pandemica. Ha ritenuto inoltre manifestamente infondato il terzo motivo relativo alla contestazione della declaratoria di prescrizione (art. 28 legge 689/1981), e ha perciò assorbito il secondo motivo (mancanza di motivazione). La Corte ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto generico l'appello del Comune, non avendo esso specificamente confutato la motivazione del Tribunale circa la cessazione della condotta nel 2007 e la conseguente prescrizione quinquennale. Di conseguenza è stata confermata l'estinzione della pretesa sanzionatoria e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte (liquidate in euro 4.500,00 oltre spese), e a versare, se dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Consente la trattazione della causa in forma scritta e l'adozione di decisioni semplificate; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tale procedura (anche nel periodo pandemico) e non ha constatato violazione dei diritti di difesa per la decisione resa in tale forma.

  • art. 83, comma 7, lett. h) del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 37 del 2020

    Normativa emergenziale che ha autorizzato l'uso della trattazione scritta durante la pandemia; la Corte ha richiamato questa disposizione per legittimare la procedura scritta adottata nel processo d'appello.

  • art. 28 legge n. 689 del 1981

    Prevede il termine prescrizionale per le sanzioni amministrative e stabilisce che, per le illeciti permanenti, il dies a quo decorre dalla cessazione della condotta. La Corte ha applicato questa norma ritenendo che, essendo la condotta cessata nel 2007 e l'ingiunzione notificata nel 2014, la pretesa sanzionatoria era prescritta.

  • art. 342 c.p.c.

    Norma sulla motivazione della sentenza. La Corte ha ritenuto infondato il motivo che censurava la presunta mancanza o apparenza di motivazione, perché l'appello non aveva specificamente contestato la motivazione decisiva del Tribunale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Disposizione che disciplina il procedimento camerale; richiamata in relazione all'ordinanza che aveva rimesso la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 37137/2022

    Precedente della Corte di Cassazione richiamato per l'affermazione della liceità della trattazione scritta ai fini della garanzia del contraddittorio quando la legge non impone la discussione orale.

Massime di principio

  • Un appello deve essere specifico: se si vuol contestare una decisione fondata su determinati fatti (es. data di cessazione dell'illecito), l'appellante deve confutare in modo puntuale quei fatti e la loro rilevanza giuridica; la genericità dei motivi porta all'inammissibilità.
  • Per gli illeciti permanenti la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della condotta (art. 28 l. 689/1981): dimostrare o confutare il dies a quo è cruciale per salvaguardare o meno la pretesa sanzionatoria.
  • La trattazione della causa in forma scritta (art. 281-sexies c.p.c.), anche se comporta una sentenza semplificata, non è di per sé lesiva dei diritti di difesa se la legge non impone la discussione orale e se è garantito il contraddittorio; controversie procedurali relative a questa scelta devono essere specificamente motivate per avere rilievo.
  • Se una decisione di merito poggia su più ragioni autonome e una di esse è adeguata a reggere la pronuncia (es. prescrizione), la cassazione difficilmente potrà riformare la decisione se l'appellante non ha impugnato specificamente quella ragione autonoma.
  • In caso di soccombenza in cassazione sono dovute le spese e possono essere richiesti ulteriori versamenti (contributo unificato) se previsti; la prognosi di esito del ricorso deve valutare anche l'onere economico del giudizio.

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